Adempimenti per utenti con cabina propria

  • Lunedì, 17 Ottobre 2016 12:06

Gli utenti con cabina propria sono tenuti a due importanti adempimenti:

  • Verifica dell’olio del trasformatore
  • Manutenzione periodica della cabina
  • Verifica dell'adeguamento alla CEI 0-16 (delibera 333/07 AEEG)

Verifica dell’olio del trasformatore
Olio e PCB

La verifica dell’olio serve ad di accertare l'eventuale inquinamento da PCB del trasformatore.

I PCB (POLICLOROBIFENILI) sono composti di sintesi clorurati estensivamente impiegati, sin dagli anni ’30, nel settore elettrotecnico in qualità di isolanti (nei condensatori a partire dal 1931 e nei trasformatori dal 1933).

I PCB sono stati riconosciuti a livello internazionale tra gli inquinanti organici più persistenti nell'ambiente. A causa della loro scarsa solubilità in acqua e della loro resistenza al degrado, essi tendono ad accumularsi nel suolo e nei sedimenti, presentando effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana quali la tossicità per il sistema riproduttivo, immunotossicità e cancerogenicità.

La prima Direttiva della Comunità Europea in materia è la N. 76/769 del 27/7/1976 che vieta la vendita e l'uso dei PCB e dei PCT e di tutti i preparati, con percentuale in PCB o PCT superi a 1000 ppm. Questa soglia limite è stata via-via ridotta passando a 100 ppm (direttiva CE N. 85/467) quindi a 50 ppm (Direttiva CE N. 89/677).

Attualmente la materia è disciplinata dalla direttiva 96/59/CE, recepita in Italia con Dlgs 22 maggio 1999, n. 209, concernente lo smaltimento di PCB/PCT. Gli aspetti salienti di questa direttiva sono:

  • introduzione di un limite temporale per l’eliminazione dei PCB (31/12/2010)
  • deroga alla scadenza del 2010 per gli apparecchi i cui fluidi contengano concentrazioni di PCB inferiori a 50 ppm (0,005%), consentendone lo smaltimento al termine della loro vita operativa
  • introduzione di un censimento obbligatorio per gli apparecchi contenenti PCB in percentuale superiore allo 0,005% e che abbiano un volume superiore a 5 dm3; (Art. 3) tramite comunicazione da parte del detentore , e successivamente ogni due anni alla

Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, mediante compilazione di apposita modulistica, alcune informazioni sulle sostanze pericolose in loro possesso quali gli estremi identificativi, la collocazione e la descrizione degli apparecchi, il quantitativo e la concentrazione di PCB contenuta negli apparecchi, i tipi di trattamenti effettuati o le sostituzioni previste, la quantità e concentrazione di PCB detenuto.

  • promozione della revisione e decontaminazione degli impianti e delle apparecchiature contenenti PCB, ancora in esercizio

I Trasformatori

Per i trasformatori invece, è in vigore Il DM 11/10/2001, emanato dal M.A. di concerto con il M.S.E., che ha successivamente stabilito le “Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento”, e in particolare:
i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB fino a 50 ppm, possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa solo se in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme tecniche applicabili.

Il rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore. In assenza della predetta comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati. Gli apparecchi dismessi e i PCB in esso contenuti, devono essere conferiti ai soggetti autorizzati ai fini del loro smaltimento.

Cosa fare

Devono essere effettuate le analisi sui fluidi isolanti contenuti nelle apparecchiature elettriche al fine di accertare che i quantitativi di PCB/PCT siano inferiori al limite previsto di 50 p.p.m.
In caso tale limite sia superato, Il DM 11/10/2001, all’Art. 2 prevede:

  • procedura di decontaminazione attraverso dealogenazione o sostituzione del liquido con altro isolante non contenente PCB (conforme alla norma CEI 10-1)
  • analisi del nuovo liquido dopo i 180 e prima dei 210 giorni successivi alla data del trattamento di decontaminazione.
  • se il tenore di PCB è ridotto ad un valore inferiore a 50 ppm, la decontaminazione si considera conclusa, e il soggetto autorizzato che l'ha effettuata rilascia al detentore del trasformatore idonea certificazione comprovante il raggiungimento dei valori prescritti.
  • se la concentrazione di PCB è superiore ai valori massimi prescritti, il trattamento di decontaminazione deve essere ripetuto entro sessanta giorni.
  • infine smaltimento dell'olio sostituito  da azienda autorizzata e sencondo le modalità di legge.

Nel caso in cui la percentuale di PCB sia molto elevata e il trasformatore sia vecchio (ad es. con gli avvolgimenti isolati in carta) può accadere che il processo di decontaminazione non garantisca il buon esito e pertanto possa convenire smaltire e sostituire il trasformatore.

Etichettatura

Il D.L. n. 209 prevede l’etichettatura delle apparecchiature contaminate da PCB e di tutte quelle decontaminate.

Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, devono essere contrassegnati da un’etichetta conforme a quella riportata nell’esempio. Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi.

Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% devono essere contrassegnati con un’etichetta recante la dicitura “Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%” (vedi esempio).
I trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con l’etichetta riportata nell’esempio.

Analisi dielettriche dell'olio (ogni 5 anni, CEI 0-15)

La norma CEI 0-15 “Manutenzione delle cabine MT/BT del cliente/utente finale” prevede l’ analisi dielettriche dell’olio ogni 5 anni, per verificare il corretto mantenimento delle caratteristiche di isolamento dell’olio stesso.

Manutenzione periodica delle cabine

Il  D.Lgs. n. 81/2008 e il D.M. 37/2008 hanno previsto l’obbligo di effettuare una regolaremanutenzione degli impianti elettrici (artt. 15, 64, 71 e 86, D.Lgs. n. 81/2008, e art. 8, D.M.n. 37/2008).

D.Lgs. n. 81/08 - Art. 15: Le misure generali di tutela e della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: ..... la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

D.Lgs. n. 81/08 - Art. 64: Obblighi del datore di lavoro: i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica ….

D.Lgs. n. 81/08 - Art. 86: … il datore di lavoro provvede affinchè gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della Sicurezza … L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

DM 37/08 - Art. 8: Obblighi del committente o del proprietario: …Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

La norma che disciplina le attività di manutenzione e verifica delle cabine è la CEI 0-15, in vigore dal 1° giugno 2006:

  • Nasce per dare un riferimento normativo alla regola dell’arte della manutenzione per gli utenti con potenza disponibile < 400 kW (Delibere AEEG n. 247/04 e n. 246/06)
  • Fornisce indicazioni sulla scelta dell’impresa di manutenzione e nei confronti di quest’ultima chiarisce la natura delle prestazioni assunte in appalto.
  • fornisce una serie di schede operative che codificano gli interventi manutentivi da effettuare sulle principali apparecchiature e definisce per la prima volta una periodicità.

Per manutenzione si intende:

  • Interventi finalizzati al contenimento del degrado e per far fronte ad eventi accidentali
  • Interventi con rinnovo e/o sostituzione di sue parti che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni

Non rientrano nella manutenzione:

  • La costruzione di nuove parti
  • La trasformazione e gli ampliamenti degli impianti di cabina
  • Le manovre di esercizio e di messa in sicurezza

L’Impresa di manutenzione deve essere abilitata (Decreto n. 37/08 art. 3). L’Impresa deve dimostrare la propria professionalità e quella specifica  dei propri addetti alla manutenzione.

Al Committente incombe la responsabilità della scelta (culpa in eligendo).

Se l’Impresa Appaltatrice è identificata contrattualmente anche quale RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (CEI 11-27) deve predisporre le schede di manutenzione, compilando una lista delle apparecchiature da manutenere e stabilire la periodicità della manutenzione in base allo stato di degrado delle stesse.

Se l’Impresa appaltatrice è titolare di un contratto che NON la identifica come RESPONSABILE DELL’ IMPIANTO dovrebbe ricevere le relative schede di manutenzione dal Responsabile dell’impianto del COMMITTENTE ed attenervisi.

E' consigliabile nel pianificare la manutenzione prevedere una Check-List dell’impianto per valutarne lo stato di conservazione. Pertanto occorre:
    •    scegliere una ditta idonea per l’effettuazione della manutenzione
    •    stipulare un contratto ove sia identificato chi sia il Responsabile di impianto.
    •    Effettuare una verifica preliminare dello stato dell’impianto
    •    Definire un elenco preciso e dettagliato delle apparecchiature
    •    Reperire tutta lal documentazione tecnica: progetti, planimetrie, documentazione dei forniuturo delle apparecchiature
    •    Pianificare la manutenzione, anche tenendo conto delle schede allegate alla CEI 0-15
    •    Predisporre la documentazione di registrazione della manutenzione effettuata.

Adeguamento alla CEI 0-16 (delibera 333/07 AEEG)

Il 18 marzo 2008, l’AEEG, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, ha emanato le Condizioni Tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV, ed ha riconosciuto La norma CEI 0-16 quale Regola Tecnica di Riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi, ovvero che immettono o prelevano dalle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore ad 1 kV (AT e MT).

La delibera è obbligatoria su tutto il territorio nazionale e si applica agli impianti nuovi e esistenti.

La delibera è finalizzata alla disciplina della regolazione della qualità dei servizi elettrici (continuità della fornitura, numero e durata delle interruzioni) prevede l'adozione in capo ai distributori di energia elettrica di nuovi standard qualitativi riferibili alla fornitura di energia elettrica.

Tra di essi riveste particolare importanza la regolazione inerente le interruzione di energia elettrica senza preavviso e di durata superiore a 3 minuti (cosiddette interruzioni lunghe).

L'Autorità ha infatti previsto un indennizzo automatico per le imprese alimentate in media tensione a fronte però del possesso da parte dell'impresa di particolare requisiti attinenti ai propri impianti elettrici.

Tali requisiti si sintetizzano nella presentazione alla società di distribuzione dell'energia Elettrica della Dichiarazione di Adeguatezza.

Nel caso l'utente non adegui la propria cabina di MT, non solo non potrà usufruire degli indennizzi di cui sopra; Inoltre dovrà pagare un Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) che, a partire al 1/1/2009, subirà una maggiorazione annuale (CTS maggiorato).

Gli aspetti principali della delibera AEEG ai fini dell’allacciamento e della norma tecnica CEI-016 ad essa associata, possono essere così descritti:

  • Regolamentazione delle caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature da utilizzare per la connessione alla rete di distribuzione.
  • Presentazione di una Dichiarazione di Adeguatezza da parte del proprietario dell’impianto, al fine di evitare sanzioni economiche (CTS) e/o ottenere eventuali indennizzi (per allacciamenti antecedenti al 16 novembre 2006).
  • Definisce le tipologie di impianti per i quali la Norma non si applica o si applica in modo parziale.

Chi non si adegua è tenuto a pagare ogni anno il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) cioè una voce nella bolletta che fa crescere il prezzo dell’energia.

L'adeguamento, oltre a permettere la cessazione del pagamento del CTS, (eventualmente maggiorato), comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell'impianto MT, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica per il cliente stesso e per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Infatti un guasto originatosi nell'impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione.
Inoltre, il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dall'Autorità.

Se l'impianto non è adeguato il cliente non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni. Bisogna inoltre considerare che, con gli impianti non in regola , si può essere chiamati a rispondere, in sede penale e civile, dei danni procurati a terzi.

Il calcolo del CTS dipende dalla potenza disponibile e dall'energia elettrica prelevata, entrambe riferite all'anno precedente quello in cui viene riportato in bolletta. Ecco la formula:

CTS = (K + H *E / P ) * F

dove:

  • K è pari ad 1 € per ogni giorno di connessione attiva alla rete di alimentazione;
  • H vale 0,15 € per ogni ora di utilizzo;
  • E è l'energia consumata nell'anno precedente quello di versamento del CTS;
  • P la potenza disponibile nell'anno precedente quello di versamento del CTS;
  • F è un parametro di modulazione che si applica ai soli clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW (per i clienti con potenza disponibile inferiore a uguale a 400 kW il fattore F è sempre uguale a 1);

Per i clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW il fattore F è uguale a 1 + √((P-400)/400) e non può superare il valore massimo F = 3,5.

Il rapporto E/P corrisponde ad un numero equivalente di ore in un anno di utilizzo dell'intera potenza disponibile.

Esempio:

un cliente è alimentato in media tensione con una potenza disponibile P = 1.000 kW, è allacciato alla rete di distribuzione per 365 giorni all'anno, ha un consumo annuo di energia elettrica E = 3.000.000 kWh.
Non avendo presentato la dichiarazione di adeguatezza il suo CTS sarà calcolato come segue:

  • rapporto E/P vale 3.000.000 / 1.000 = 3.000 ore di utilizzo dell'intera potenza disponibile;
  • fattore di modulazione F =2,2247.

Applicando la formula si ottiene:

(1 [€/giorno] * 365 [giorni] + 0,15[€/ora] * 3.000 [ore] ) * F = 815 [€] * 2,2247= 1.813,17 €.

Il cliente di questo esempio pagherà quindi 1.813,17 € per ogni anno.

Adeguandosi si stima che, nella maggior parte dei casi, in meno di 5 anni si possa recuperare l’investimento.

A fine 2009, solo il 30 % degli utenti aveva adeguato i propri impianti: il 70 % pagava il CTS.

Requisiti per l’adeguamento
Requisiti standard:

  • Protezioni Generali in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra a valle del Dispositivo Generale (massima corrente omopolare o direzionale di terra).
  • Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall’impresa distributrice.
  • Dispositivo Generale (DG) realizzato da sezionatore e interruttore o da interruttore di tipo estraibile

Cosa fare

contattare un tecnico che a seguito del sopralluogo fornisca un piano di intervento che preveda le azioni per rendere l’impianto conforme alla CEI 0-16: nel migliore dei casi basterà l’installazione di un KIT idoneo, o altrimenti occorrerà intervenire più profondamente e sostituire la colonna di arrivo del quadro elettrico o tutto lo stesso.

Requisiti semplificati:

è ammessa, in deroga, una procedura semplificata per i clienti con:

  • Interruttore a Volume d’Olio Ridotto (IVOR) con protezione contro il cortocircuito
  • Interruttore di Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili
  • un solo trasformatore, e potenza installata inferiore a 400 KVA
  • lunghezza del cavo di collegamento in MT inferiore a 20 metri
  • manutenzione della cabina effettuata in conformità alla CEI 0-15

Cosa fare

contattare un tecnico che a seguito del sopralluogo fornisca un piano di intervento che preveda le azioni per rendere l’impianto conforme alla CEI 0-16: se ancora non è stato fatto verificare l’olio del trasformatore (presenza di PCB e stato del dielettrico), accertarsi che siano disponibili un contratto con adeguata ditta di manutenzione, accertarsi che siano disponibili le registrazioni di avvenuta manutenzione (CEI 0-15), inviare la dichiarazione di adeguatezza.

WeDoIT

Overtec

Overtec nasce nel 2002 dall'unione di un gruppo di ingegneri con eseprienza decennale nelle verifiche tecniche e strumentali in vari campi: ascensori, impianti, strutture, misure ambientali. Richiedi un preventivo per la messa a terra o altre informazioni

Prev terra
Preventivo Messa a Terra


Richiedi on line un preventivo

Compila il Form

Prev CEM
Preventivo Campi Elettromagnetici


Richiedi online un preventivo

Compila il Form

Prev gener
Info e altri Preventivi


Chiama lo 06 87201842 o compila il form

Compila il Form