Delibera n. 333/07

  • Lunedì, 17 Ottobre 2016 08:11

La manutenzione delle cabine elettriche di MT. Obblighi legislativi, Normative di riferimento, Principali accorgimenti tecnici. La manutenzione delle cabine.

Articolo 37 [Allegato A 333/07]: Corrispettivo tariffario specifico

37.1 I clienti finali e le altre utenze MT che non rispettino i requisiti tecnici di cui ai commi 35.1 o 35.2, o non abbiano inviato all’impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1, ad eccezione di quelli connessi a reti con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici o da imprese distributrici terze, sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico CTS. 37.2 Il corrispettivo tariffario specifico CTS è pari, su base annua, a:

CTS = (K + H * Ei/Pi )*F

dove:

a) K è una quota fissa, in ragione di 1 €/giorno per ogni giorno di connessione attiva;

b) H è una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a 0,15 €/ora di utilizzo;

c) Ei/Pi è la stima, per ciascun cliente i, delle ore di utilizzo, data dal rapporto tra l’energia consumata Ei, nell’anno precedente e la potenza disponibile Pi nello stesso anno o, per le utenze MT, tra l’energia immessa in rete Ei nell’anno precedente e la potenza nominale di impianto Pi nello stesso anno, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva;

d) F è un parametro che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, assume il valore:

i. 1 per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, inferiore o uguale a 400 kVA;

ii. min {1+[(Pi-400)/400]1/2 ; 3,5} per i clienti con potenza disponibile Pi, espressa in kW, superiore a 400 kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto Pi, espressa in kVA, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, superiore a 400 kVA. Fino al 31 dicembre 2008, il parametro F assume il valore pari a 1.

Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all’impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno.

La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell’invio all’impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1.

Nel caso in cui il controllo di cui al comma 36.5 evidenzi la non rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 35.1 o 35.2, il cliente finale o altra utenza MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1 o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di effettuazione del controllo. Articolo 15 [Allegato B 33/08]:

Maggiorazione del corrispettivo tariffario specifico

15.1 Qualora l’utente rientri nelle fattispecie previste al precedente Articolo 9 e Articolo 10 per quanto inerente l’invio della dichiarazione di adeguatezza, il CTS maggiorato è determinato secondo la seguente formula:

CTSm=CTS(1+n)

dove:

n è il numero intero di anni contati a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza dell’obbligo di adeguamento non adempiuto, con un valore massimo pari a 3.

Articolo 9 [Allegato B 33/08]: Applicazione parziale della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a clienti finali esistenti con potenza disponibile minore o uguale a 400 kW.

9.1 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente ai clienti finali esistenti con potenza disponibile, comprensiva degli aumenti di cui ai punti successivi, inferiore o uguale a 400 kW, e che abbiano inviato la richiesta di connessione in data antecedente il 16 novembre 2006, secondo le seguenti modalità:

a. qualora, successivamente all’entrata in vigore della RTC, tali utenti richiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, complessivamente pari ad almeno 50 kW, ovvero realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile pari ad almeno 50 kW rispetto all’impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, i medesimi utenti sono tenuti ad installare un DG ed un SPG conformi alle disposizioni di cui alla RTC;

b. qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza di cui al successivo Articolo 11, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del corrispettivo CTSm di cui al successivo Articolo 15 a partire dalla data corrispondente all’aumento di potenza di cui alla precedente lettera a;

c. qualora, successivamente all’entrata in vigore della RTC, tali utenti richiedano aumenti di potenza inferiori a 50 kW complessivi, ovvero realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile inferiore a 50 kW rispetto all’impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, e non inviino la dichiarazione di adeguatezza di cui al successivo Articolo 11, sono tenuti al versamento del corrispettivo tariffario specifico CTS di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità n. 333/07.

9.2 In ogni caso, nelle more di ulteriori determinazioni dell’Autorità circa eventuali adeguamenti strutturali per questa tipologia di utenti ed in deroga a quanto disposto alla precedente lettera a), agli stessi utenti continuano ad applicarsi unicamente le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 35.2, dell’Allegato A alla deliberazione n. 333/07, oltre a quanto disposto alla precedente lettera b. in ordine al versamento del corrispettivo CTSM di cui al successivo Articolo 15;

Articolo 10: Applicazione parziale della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a clienti finali esistenti con potenza disponibile superiore a 400 kW

10.1 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente ai clienti finali esistenti con potenza disponibile, comprensiva degli aumenti di cui ai commi successivi, superiore a 400 kW successivamente alla data di entrata in vigore delle RTC e che abbiano inviato la richiesta di connessione in data antecedente il 16 novembre 2006.

10.2 Qualora, successivamente all’entrata in vigore delle RTC, i predetti utenti richiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, complessivamente pari ad almeno 100 kW, ovvero abbiano richiesto aumenti di potenza di qualsiasi entità tali da far superare la soglia di 400 kW di potenza disponibile, ovvero realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile pari ad almeno 100 kW rispetto all’impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, i medesimi utenti sono tenuti all’applicazione parziale della RTC descritta di seguito:

a. i requisiti del Dispositivo Generale e del Sistema di Protezione Generale devono rispettare le disposizioni di cui alla RTC (Punto 8.5.3.1 ed Allegato D della norma CEI 0-16),

b. qualora il rispetto delle disposizioni di cui alle regole tecniche sia verificato unicamente per il Dispositivo Generale, l’utente è tenuto ad uniformare il Sistema di Protezione Generale alla Regola tecnica di riferimento (in particolare, a quanto previsto nell’Allegato D della norma CEI 0-16),

c. qualora non sia verificato il rispetto delle disposizioni di cui alla Regola tecnica di riferimento relativamente al Dispositivo Generale, l’utente è tenuto ad uniformare il Dispositivo Generale ed il Sistema di Protezione

Generale alla Regola tecnica di riferimento (in particolare, a quanto previsto nel punto 8.5.3.1 e nell’Allegato D della norma CEI 0-16).

10.3 Qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del corrispettivo CTSm di cui al successivo Articolo 15 a partire dalla data corrispondente all’aumento di potenza di cui al presente articolo.

10.4 Qualora, successivamente all’entrata in vigore della RTC, i predetti utenti richiedano aumenti di potenza inferiori a 100 kW complessivi, ovvero realizzino un subentro inferiore ad 1 anno con una variazione di potenza disponibile inferiore a 100 kW rispetto all’impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, i medesimi utenti sono tenuti all’applicazione parziale della RTC descritta di seguito:

a. qualora il neutro sia compensato alla data di entrata in vigore della RTC, gli utenti sono tenuti all’applicazione parziale della RTC secondo quanto disposto al precedente comma 10.2, lettere da a. a c. Qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del corrispettivo CTSM di cui al successivo Articolo 15;

b. qualora il neutro sia compensato successivamente alla data di entrata in vigore della RTC, gli utenti sono conseguentemente tenuti all’applicazione parziale della RTC secondo quanto disposto al precedente comma 10.2, lettere da a. a c. Qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza entro 6 mesi dalla data in cui il distributore comunica la modifica dello stato del neutro, sono tenuti al versamento del corrispettivo CTSm di cui al successivo Articolo 15;

c. qualora non avvenga la modifica dello stato del neutro, in caso di mancato invio della dichiarazione di adeguatezza sono tenuti al versamento del corrispettivo tariffario specifico CTS di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità n. 333/07.

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