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Un obbligo di legge, il DPR 462/01.

Una tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)

Verifiche messe a terra

Perché è obbligatoria

Per garantire il funzionamento delle protezioni ed evitare rischio di elettrocuzione in caso di guasti o dispersioni dell’impianto elettrico

Non è facoltativa, è obbligatoria per legge in tutti i luoghi di lavoro

Deve essere eseguita solo da Enti di Ispezione Accreditati e abilitati.

Cosa verifichiamo

Verifichiamo tutti gli impianti elettrici soggetti all’obbligo di verifica periodica previsto dal DPR 462/01:
  • Gli impianti di messa a terra, in bassa, media e alta tensione
  • Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmini, gabbie di Faraday)
  • Gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione (ATEX)

Chi deve richiederla

Tutti i datori di lavorolegali rappresentantidelegati per la sicurezza (es. RSPP), in qualunque luogo di lavoro dove c’è almeno un lavoratore subordinato, con o senza retribuzione, incluso apprendisti, stagisti, soci di società o cooperative.

Rischi per mancata verifica

Arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.000 a 4.800 € per mancata verifica di messa a terra o mancata verifica degli impianti di protezione scariche atmosferiche.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400  € per mancata verifica degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione (ATEX).

Cosa facciamo

Come Ente di Ispezione Accreditato e abilitato dal MIMIT, eseguiamo tutte le verifiche obbligatorie previste dal DPR 462/01 sugli impianti elettrici:

  • Esame di eventuali documenti disponibili (progetti, dichiarazioni di conformità).
  • Esame a vista dell’impianto
  • Prove strumentali (test degli interruttori differenziali, misura della resistenza di terra, continuità, ecc.)
Cosa ricevi al termine del controllo
Ti rilasciamo il Verbale di Verifica, documento valido a tutti gli effetti di legge che attesta l’esito delle prove.
Questo verbale è il documento ufficiale da conservare ed esibire in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza (ASL, INAIL, ecc.)

Cosa dice la legge

Il DPR n. 462 del 2001 ha modificato la procedura di denuncia e verifica degli impianti elettrici:

  • i vecchi modelli A, B, C sono stati abrogati e sostituiti dall’invio entro 30 giorni della Dichiarazione di conformità all’INAIL tramite il portale CIVA.
  • oggi è il datore di lavoro a dover incaricare un ente di ispezione accreditato e abilitato, far effettuare la verifica periodica e conservare il verbale.

L’art. 86 del D.Lgs. 81 del 2008 al comma 1 richiama agli obblighi del DPR 462/01 e al comma 3 prescrive di conservare i verbali di verifica e tenerli a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Quando va fatta la verifica

Ogni 2 anni per:

  • Locali medici: es. cliniche, ambulatori, studi medici, studi odontoiatrici, etc
  • Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio (Ma.R.C.I.), es. scuole, cinema, teatri, etc.
  • Ambienti con pericolo di esplosione (ATEX)
  • Impianti di cantiere

Ogni 5 anni per:

  • Ambienti ordinari

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OVERTEC

Siamo Ente di ispezione accreditato secondo la norma ISO 17020.

Dal 2002 abbiamo eseguito oltre 50.000 verifiche tecniche per aziende private, enti pubblici, strutture sanitarie, scuole, impianti industriali su impianti elevatori, impianti elettrici, campi elettromagnetici, cancelli etc.

Siamo riconosciuti dal mercato come Ente tecnicamente competente, e punto di riferimento per molte realtà aziendali.

20+

Anni di attività

50000+

Verifiche eseguite

  • siamo specializzati in verifiche tecniche di terza parte dal 2002
  • Siamo realmente indipendenti, non progettiamo, non vendiamo consulenze, non facciamo manutenzione.
  • I nostri tecnici sono davvero competenti.
  • I nostri report e verbali sono chiari, sintetici e tecnicamente inappuntabili.
  • I nostri preventivi sono basati sulla realtà aziendale
  • Abbiamo un listino dedicato ai privati.

Per i nostri clienti, Overtec significa
rigore tecnico, conformità,
documentazione chiara, controlli tracciabili.

FAQ

La messa in esercizio di un nuovo impianto elettrico nei luoghi di lavoro, deve essere  effettuata solo dopo la verifica eseguita dall’installatore dell’impianto, e il rilascio della dichiarazione di conformità alla regola d’arte (art. 7 del DM 37/08).

Il datore di lavoro deve verificare che la dichiarazione di conformità sia correttamente compilata, completa degli allegati obbligatori, datata e firmata, quindi entro 30 giorni deve effettuare la registrazione tramite il portale CIVA dell’INAIL, allegando la Dichiarazione di Conformità.

il datore di lavoro è il legale rappresentante della struttura, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Certamente, l’obbligo è sempre presente anche con un solo dipendente.
Il D.Lgs. 81/08 si applica infatti a tutte le attività lavorative, indipendentemente dal numero di lavoratori. Anche in presenza di un solo lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza degli impianti e quindi a effettuare le verifiche di messa a terra previste dal DPR 462/01.

Per lavoratore si intende qualunque persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere svolge un’attività lavorativa all’interno di un’organizzazione pubblica o privata. Sono equiparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili etc. Sono esclusi solo i collaboratori domestici.

Le devono essere richieste ad un ente di ispezione accreditato secondo la ISO 17020 e abilitato con apposito decreto dal ministero MiMIT.

Assolutamente no.

L’elettricista che fa la manutenzione, oltre a non avere le giuste competenze, sarebbe in grave conflitto di interesse, in quanto dovrebbe effettuare le verifiche su un impianto da lui installato o manutenuto.

E’ per questo che la legge prevede che a poter fare le verifiche siano solo enti terzi e indipendenti, con personale tecnico altamente preparato.

Il Dlgs 81/08 all’art. 86 obbliga tutti i datori di lavoro a far eseguire una normale manutenzione agli impianti elettrici e riportare i risultati di questa manutenzione su appositi registri. Inoltre art. 86 del D.Lgs. 81 del 2008 richiede una verifica fatta da un ente terzo e indipendente secondo il DPR 462/2001 per controllare che l’impianto di terra sia funzionante e correttamente manutenuto.

Facendo un paragone con il settore automobilistico, la manutenzione è equiparabile al tagliando periodico da fare in officina, la verifica secondo il DPR 462 alla revisione periodica.

Assolutamente no, sarebbe un grave conflitto di interessi, il controllato che sceglie il controllore, a discapito della sicurezza del cliente finale. La Uni ISO 17020 vieta categoricamente che vi siano dei rapporti lavorativi tra gli Enti Ispettivi e elettricisti, studi di progettazione elettrica e fornitori di materiale elettrico.

Se il cliente accetta passivamente una prassi del genere, in caso di problemi rischia di vedere aggravata la propria posizione per aver scelto erroneamente un proprio fornitore, utilizzando criteri di comodità o economici (“Culpa in Eligendo”).

Se il condominio ha dipendenti (es. portiere, personale delle pulizie), diventa “luogo di lavoro” e l’amministratore del condominio diventa “datore di lavoro”, quindi obbligato a richiedere la verifica.

Se invece il condominio non ha dipendenti, non c’è espressamente un obbligo, ma, come per i cancelli, noi consigliamo di far fare lo stesso la verifica da parte di un ente terzo, anche una tantum, o dopo modifiche all’impianto, a maggior garanzia dei condomini stessi, visto anche il costo irrisorio della verifica.

Assolutamente no, la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 DEVE far riferimento a lavori di installazione dell’impianto, altrimenti non ha alcun valore.

La legge infatti all’art. 7 ci dice che: “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5.”

leggere a tal proposito il nostro articolo con tutti gli errori da evitare nella Dichiarazione di Conformità:

https://www.overtec.it/impianti-elettrici/la-dichiarazione-di-conformita-errori-piu-comuni/

Per approfondire

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