
A cosa serve
Serve a misurare l’intensità dei campi elettromagnetici presenti nei luoghi di lavoro, e a cui sono esposti i lavoratori, quindi a proteggere la salute dei lavoratori, prevenendo danni quali effetti termici (riscaldamento dei tessuti) e non termici (stimolazione nervosa/muscolare) o interferenze con dispositivi medici.
Il DLgs 81/08, al Titolo VIII, Capo IV, chiede la valutazione del rischio da esposizione ai C.E.M., fissando dei limiti che non devono essere superati.
Quando va fatta
Quando non sono disponibili i dati nelle banche dati INAIL o nelle schede tecniche del produttore delle attrezzature, o quando non si ha certezza del superamento dei limiti di legge, è necessario procedere con la misura diretta dei livelli di campo elettromagnetico con un apposito strumento, in grado di misurare l’intensità di campo a cui sono soggetti i lavoratori.
Chi deve richiederla
I datori di lavoro, legali rappresentanti, delegati per la sicurezza (es. RSPP), in qualunque luogo di lavoro in cui è presente almeno un lavoratore subordinato.
Cosa si rischia
La valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici è obbligatoria. In caso di inadempienze il D.Lgs 81/08 prevede gravi sanzioni:
• Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per mancata valutazione dei rischi.
• Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per mancata attuazione di adeguate misure di protezione e prevenzione.
Cosa fa Overtec
Come Ente di Ispezione, eseguiamo le misure di campi elettromagnetici in banda larga:
- in bassa frequenza (es. elettrodotti) nel range 1 Hz – 100 kHz
- in alta frequenza (es. antenne) nel range 100 kHz – 7 GHz
verificando i livelli di esposizione negli ambienti di lavoro fornendo tutti i dati necessari alle aziende per effettuare una corretta valutazione dei rischi, proteggere i lavoratori e rispettare gli obblighi di legge.
Attraverso rilievi strumentali con i migliori rilevatori sul mercato, misuriamo i livelli di esposizione per confrontarli con i limiti previsti dal D.Lgs. 81/08
Ti rilasciamo il Report delle misure, con foto dei punti di misura, documento da allegare al DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi).
Cosa dice la norma
La legge di riferimento è il D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo IV
• L’art. 208 definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione (rimanda all’allegato XXXVI)
• L’art. 209 richiede la valutazione del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici, eventualmente con misurazioni effettuate con apposito strumento
• L’art. 211 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
Quando va eseguita la misura
La valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro.
Deve essere aggiornata almeno ogni 4 anni.
Le misure sono necessarie in presenza di impianti o attrezzature che non permettono una valutazione di tipo qualitativo, su base documentale.
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OVERTEC
Siamo Ente di ispezione accreditato secondo la norma ISO 17020.
Dal 2002 abbiamo eseguito oltre 50.000 verifiche tecniche per aziende private, enti pubblici, strutture sanitarie, scuole, impianti industriali su impianti elevatori, impianti elettrici, campi elettromagnetici, cancelli etc.
Siamo riconosciuti dal mercato come Ente tecnicamente competente, e punto di riferimento per molte realtà aziendali.
Anni di attività
Verifiche eseguite
- siamo specializzati in verifiche tecniche di terza parte dal 2002
- Siamo realmente indipendenti, non progettiamo, non vendiamo consulenze, non facciamo manutenzione.
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FAQ
Dipende dall’esito della valutazione preliminare del rischio. Il D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo IV) obbliga tutti i datori di lavoro a valutare il rischio da esposizione ai campi elettromagnetici per i propri lavoratori. Se la valutazione preliminare — basata sui dati tecnici delle sorgenti presenti — non consente di escludere il superamento dei livelli di azione, diventa obbligatoria la misurazione strumentale. Non è quindi un obbligo automatico, ma consegue dalla valutazione preliminare fatta da un tecnico competente.
La misurazione deve essere eseguita da un soggetto tecnicamente competente e indipendente. Overtec è un Ente di Ispezione con sistema di gestione conforme alle ISO 17020, il che garantisce che la misurazione sia condotta secondo procedure standardizzate, e che il risultato sia tecnicamente ineccepibile.
Tutti i datori di lavoro, senza eccezioni, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni dell’azienda. L’obbligo riguarda qualsiasi luogo di lavoro in cui siano presenti sorgenti di campi elettromagnetici: non solo industrie con macchinari ad alta potenza, ma anche uffici con apparecchiature elettroniche, studi medici con apparecchiature diagnostiche, impianti con antenne o trasformatori.
L’RSPP ha il compito di coordinare la valutazione del rischio, ma la misurazione strumentale richiede strumentazione idonea e competenze particolari che normalmente il personale aziendale potrebbe non avere.
Affidarla a un Ente di Ispezione come Overtec garantisce al datore di lavoro un documento con piena validità tecnica, e solleva l’RSPP da qualsiasi responsabilità sul metodo di misura.
La valutazione preliminare si basa sui dati tecnici disponibili (schede tecniche delle apparecchiature, dati del costruttore, letteratura tecnica, banche dati) e può essere sufficiente quando le sorgenti presenti sono chiaramente al di sotto dei livelli di azione. La misurazione strumentale diretta è necessaria quando la valutazione preliminare non è conclusiva o non da le più ampie garanzie di non superamento dei limiti.
La misurazione rileva i valori effettivamente presenti nei punti di lavoro specifici, tenendo conto della configurazione reale dell’ambiente, producendo un dato difendibile in sede di controllo o contenzioso.
Overtec rilascia un Rapporto di Misura con i valori rilevati in ogni postazione di lavoro, il confronto con i livelli di azione e i valori limite previsti dal D.Lgs. 81/08, la descrizione delle sorgenti misurate, le condizioni operative al momento della misura e le foto dei punti di rilevazione.
Il D.Lgs. 81/08 distingue due soglie. I livelli di azione (LA) sono valori operativi: se vengono superati, il datore di lavoro deve adottare misure di protezione e approfondire la valutazione. I valori limite di esposizione (VLE) sono i valori massimi assoluti che non devono mai essere raggiunti dai lavoratori. Il superamento dei VLE configura una violazione diretta della norma con conseguenze penali per il datore di lavoro.
La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ai campi elettromagnetici deve essere fatta da personale qualificato e aggiornata con cadenza almeno quadriennale e comunque ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero introduzione di nuove sorgenti, modifica dei macchinari esistenti, cambiamento della configurazione degli spazi di lavoro, o variazione delle mansioni dei lavoratori esposti.
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Le sorgenti che più spesso rendono necessaria la misurazione sono: saldatrici ad arco e a induzione, forni a induzione, apparecchiature per la risonanza magnetica (MRI), antenne di trasmissione, trasformatori di potenza, macchinari industriali con motori ad alta corrente, e postazioni di lavoro vicine a cabine elettriche o linee ad alta tensione.
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