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Un obbligo di legge (D.Lgs 81/08).

Una tutela per la sicurezza dei lavoratori.

Perché è obbligatoria

Serve a misurare i livelli di vibrazioni meccaniche che si trasmettono al corpo umano da attrezzi e macchinari vibranti.

Che si tratti di vibrazioni mano-braccio o vibrazioni corpo intero, l’esposizione alle vibrazioni può causare gravi danni alla salute, come patologie muscolo-scheletriche, sindrome di Raynaud e disturbi alla colonna vertebrale.

Il DLgs 81/08, al Titolo VIII, Capo III, chiede la valutazione del rischio da vibrazioni, fissando dei limiti che non devono essere superati.

Quando va fatta

Quando non sono disponibili i dati nelle banche dati INAIL o nelle schede tecniche del produttore delle attrezzature, o quando non si ha certezza del superamento dei limiti di legge, è necessario procedere con la misura diretta delle vibrazioni con un apposito strumento in grado di misurare le vibrazioni trasmesse al corpo intero (ad es. posto di guida di un automezzo) oppure alla mano e al braccio (es. martello demolitore).

Chi deve richiederla

Tutti i datori di lavorolegali rappresentantidelegati per la sicurezza (es. RSPP), in qualunque luogo di lavoro in cui è presente almeno un lavoratore subordinato, con o senza retribuzione, incluso apprendisti, stagisti, soci di società o cooperative.

Rischi per mancata verifica

La valutazione del rischio vibrazioni è obbligatoria. In caso di inadempienze il D.Lgs 81/08 prevede gravi sanzioni:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per mancata valutazione dei rischi.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per mancata attuazione di adeguate misure di protezione e prevenzione.

Cosa fa Overtec

Come Ente di Ispezione, eseguiamo le misure delle vibrazioni su:

Sistema “corpo intero”, con sonda dosimetro a disco

Sistema “mano-braccio”, con varie sonde dosimetri a seconda dell’oggetto vibrante (volante, attrezzo di lavoro, ecc.)

Cosa ricevi al termine del controllo
Ti rilasciamo il Report delle misure, documento da allegare al DVR aziendale, documento di valutazione dei rischi.
Possiamo inoltre fornire il calcolo dei valori di esposizione e la relativa valutazione del rischio, in base ai tempi di esposizione forniti dal committente.

Cosa dice la legge

La legge di riferimento è il D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo III.

L’art. 201 definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione alle vibrazioni nelle 8 ore e nei periodi brevi.

L’art. 202 richiede la valutazione del rischio vibrazioni (mano-braccio e corpo intero), eventualmente con misurazioni effettuate con apposito strumento.

Gli artt. 203 e 204 prevedono misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti oltre i valori d’azione.

Quando va fatta la verifica

La valutazione del rischio da esposizione alle vibrazioni è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro.

Deve essere aggiornata almeno ogni 4 anni.

Le misure sono necessarie in presenza di attrezzature o sorgenti di vibrazioni che non permettono una valutazione di tipo qualitativo, su base documentale, o quando non si è certi di non avvicinarsi ai limiti di legge.

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OVERTEC

Siamo Ente di ispezione accreditato secondo la norma ISO 17020.

Dal 2002 abbiamo eseguito oltre 50.000 verifiche tecniche per aziende private, enti pubblici, strutture sanitarie, scuole, impianti industriali su impianti elevatori, impianti elettrici, campi elettromagnetici, cancelli etc.

Siamo riconosciuti dal mercato come Ente tecnicamente competente, e punto di riferimento per molte realtà aziendali.

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  • siamo specializzati in verifiche tecniche di terza parte dal 2002
  • Siamo realmente indipendenti, non progettiamo, non vendiamo consulenze, non facciamo manutenzione.
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FAQ

Sì. Il D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo III) obbliga tutti i datori di lavoro a valutare il rischio da esposizione alle vibrazioni meccaniche per i propri lavoratori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni dell’azienda. La valutazione deve essere documentata nel DVR e aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o le attrezzature utilizzate.
Quando i dati tecnici disponibili (schede tecniche delle attrezzature, banche dati INAIL) non sono sufficienti a escludere il superamento dei livelli di azione, o quando si ha già certezza del superamento, diventa necessaria la misurazione strumentale diretta. Solo la misurazione produce un dato certo e inconfutabile.
Le vibrazioni mano-braccio (HAV) si trasmettono attraverso le mani durante l’uso di utensili vibranti come martelli demolitori, smerigliatrici o motoseghe. Le vibrazioni corpo intero (WBV) si trasmettono attraverso la seduta o il pavimento durante la guida di veicoli o l’uso di macchinari come muletti, trattori o carrelli elevatori. I valori limite e i livelli di azione previsti dal D.Lgs. 81/08 sono diversi per le due tipologie.
Il D.Lgs. 81/08 (art. 201) distingue due soglie per i limiti per ciascuna tipologia:
Vibrazioni mano-braccio: livello di azione 2,5 m/s², valore limite 5 m/s²
Vibrazioni corpo intero: livello di azione 0,5 m/s², valore limite 1,15 m/s²
Al superamento del livello di azione scattano obblighi di protezione e sorveglianza sanitaria. Il superamento del valore limite configura una violazione diretta della norma.
La misurazione deve essere eseguita con idonea strumentazione (con sonde diverse per mano-braccio o corpo intero) da un soggetto tecnicamente competente. Overtec è un Ente di Ispezione conforme alla ISO 17020, il che garantisce che la misurazione sia condotta secondo procedure standardizzate e che il risultato sia tecnicamente ineccepibile.

L’RSPP ha il compito di coordinare la valutazione del rischio, ma la misurazione strumentale richiede strumentazione idonea e competenze particolari che normalmente il personale aziendale potrebbe non avere.

Affidarla a un Ente di Ispezione come Overtec garantisce al datore di lavoro un documento con piena validità tecnica, e solleva l’RSPP da qualsiasi responsabilità sul metodo di misura.

Overtec rilascia un Report di Misura con i livelli di esposizione rilevati per ogni lavoratore o postazione, il confronto con i livelli di azione e i valori limite del D.Lgs. 81/08, la descrizione delle attrezzature misurate e le condizioni operative al momento della misura. Il documento è da allegare al DVR.
La valutazione del rischio da esposizione alle vibrazioni deve essere fatta da personale qualificato e aggiornata con cadenza almeno quadriennale e comunque ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero introduzione di nuove sorgenti, modifica dei macchinari esistenti, cambiamento della configurazione degli spazi di lavoro, o variazione delle mansioni dei lavoratori esposti.
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

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