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Certificazione energetica (in costruzione)


La legge


La certificazione energetica è stata introdotta dalla direttiva EU 2002/91, con criteri vincolanti per tutti gli stati membri. E’ stata recepita in Italia con i decreti legislativi 192/2005 e 311/2006, ed è stata attuata con DPR 59/2009 e con il DM 26 giugno 2009 – “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici”.

L’obiettivo principale è certamente quello di una sensibile riduzione dei consumi energetici, a partire dai nuovi edifici e, grazie agli incentivi, anche a tutto il settore dell’edilizia.

Il documento attestante la certificazione energetica degli edifici è un “Attestato di certificazione energetica”, i cui valori di riferimento e procedimenti di calcolo sono fissati a livello regionale sulla base delle Linee Guida nazionali.

L’attestato di Certificazione energetica è un documento che quantifica e attesta le prestazioni energetiche di un edificio o di una unità immobiliare. Le prestazioni vengono indicate mediante indicatori di consumo, a cui viene associata una specifica classe di appartenenza ( da A a G ). L’Attestato contiene inoltre suggerimenti e raccomandazioni di interventi per la riduzione dei consumi energetici.

Dal 1° luglio 2009 è in vigore l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica ( ACE ) agli atti di compravendita e dal 1° luglio 2010 anche alle locazioni di tutti gli edifici, a prescindere dall’epoca di costruzione e della superficie utile.

Con decorrenza 1 gennaio 2012 è stata prevista l’obbligatorietà dell’indicazione negli annunci commerciali, dell’ l’IPE – indice di prestazione energetica – e la classe energetica dell’immobile o dell’unità immobiliare che si vuole cedere.

l'IPE esprime il consumo di energia primaria complessivo riferito a tutti gli usi energetici dell’edificio, rapportato all’unità di superficie utile energetica o di volume lordo, espresso rispettivamente in KWh/(metroquadro-anno) o KWh/(metrocubo-anno).

Il DM 22/11/2012 ha modificato le linee guida nazionali del 2009 abrogando la possibilità, per i proprietari di immobili, privi dell’attestato di certificazione energetica, di auto-dichiarare l’appartenenza alla classe energetica più bassa (Classe G).


Il servizio Overtec


  • Sopralluogo OBBLIGATORIO eseguito da nostro ingegnere (previo accordo, effettuabile in brevissimo tempo a secomnda dell'urgenza)
  • Redazione dell’ATTESTATO ai sensi delle Norme UNI/TS 11300 (valido per LOCAZIONI e COMPRAVENDITE);
  • Ipotesi e Calcoli degli Interventi Migliorativi;
  • Trasmissiore dell’attestato alla REGIONE LAZIO tramite PEC;
  • Consegna dell’Attestato in formato .pdf con ricevuta di ricezione della Regione;

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