Tra le novità dell’ottava edizione della norma CEI 64-8 del 2021 particolarmente interessante è l’aggiornamento della sezione 751 relativa ai Luoghi MARCI, che include la cosidetta “variante fuoco” del 2019, nata per allineare, finalmente, la norma con il codice di prevenzione incendi dei vigili del fuoco. La Norma si allinea anche al decreto legislativo 81/08, sottolineando che la valutazione del rischio va considerata un dato di progetto. Si sottolinea quindi la necessità di esplicitare, all’interno del progetto, la classificazione dei locali: art. 751.03.1 La valutazione del rischio di incendio costituisce uno dei dati di progetto. Il progettista elettrico, acquisita la valutazione del rischio, classifica gli ambienti sulla base dell’Allegato 51A del Capitolo 51. La nuova edizione della norma CEI 64-8, come la precedente, mantiene la suddivisione dei luoghi MARCI in tre tipi indicati con gli articoli 751.03.2 (ex tipo A), 751.03.3 (ex tipo B) e 751.03.4. (ex tipo C). È solo cambiato il modo per definirli ma non la sostanza, per cui per comodità di esposizione continueremo ad utilizzare anche le lettere. Scendendo nel dettaglio abbiamo: Art. 751.03.2 (tipo A) Sono a maggior rischio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose, ad esempio fabbricati di altezza elevata, teatri, cinema, centri commerciali, hotel, ospedali, case di riposo etc. Qui è stata aggiunta una importante nota, a far chiarezza sulla errata convinzione che se un luogo aveva il CPI (certificato di prevenzione incendi o SCIA antincendio) automaticamente era anche luogo MARCI: in assenza di valutazione e analisi del rischio da parte del datore di lavoro, si applica la regola secondo la quale si considerano luoghi Marci solo le attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78, e ai luoghi classificati a rischio di incendio “elevato” secondo DM 10/03/1998. (Vedere elenco dettagliato alla fine dell'articolo) Da notare che finalmente è chiarito che ad esempio, un locale caldaia, indipendentemente dalla potenza, o una autorimessa, indipendentemente dal numero di auto, non sono, al netto di eventuali analisi dei rischi, considerate luoghi MaRCI. Purtroppo molti competitors, tramite i loro agenti commerciali, continuano a vendere la verifica con frequenza biennale se c'è il CPI, o anche solo se c'è un'"autorimessa" o una caldaia, impegnando l'amministratore in un contratto più gravoso del necessario. Art. 751.03.3 (tipo B) Sono a maggior rischio in quanto costruiti con materiali combustibili, ad esempio fabbricati di legno. Art. 751.03.4 (tipo C) Sono a maggior rischio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile ad esempio siti dove vengono lavorate farine, esplosivi, carburanti. Una nota aiuta a circoscrivere un definizione altrimenti vaga: Sono da classificare MaRCI i compartimenti antincendio con carico di incendio specifico di progetto qfd > 450 MJ/m2. Anche in questo caso quindi, il tecnico che classifica i locali, dovrà effettuare un calcolo prima di affermare che un luogo è MARCI (classico esempio, ancora una volta, caldaie e autorimesse...) Elenco luoghi MaRCI secondo CEI 64-8 Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive Attività 64 : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 Attività 69 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Attività 71 : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2 Attività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; edifici interamente realizzati con strutture in legno. luoghi dove l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.