Dal 1°Luglio 2013 è entrato in vigore il “Regolamento Prodotti da Costruzione CPR n° 305/11” il quale non ha necessitato di un decreto di recepimento ma è diventato applicabile immediatamente, che abroga la CPD Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE.
Con l’entrata in vigore della Norma EN 1090-1/2012 i produttori delle carpenterie metalliche in acciaio ed alluminio ricadono nel campo di applicazione del CPR 305/11.
Essi pertanto devono devono marcare CE il proprio serramento e rilasciare la dichiarazione di prestazione DoP (Declaration of Performance) prevista dall’Art. 11 del CPR.
Questa DoP (Allegato III) riporta oltre alla Dichiarazione di Conformità anche una serie di caratteristiche tecniche del cancello dal punto di vista strutturale.
La dichiarazione di prestazione non è richiesta nei seguenti casi:
- Se il cancello è fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione.
- Il cancello è fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione.
- Se il cancello è fabbricato con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per il restauro di opere protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico.
Il fabbricante del cancello (parte strutturale) può mettere a disposizione la DoP in forma cartacea o su supporto elettronico (CPR art. 7 comma 1) ma se l’installatore la richiede in forma cartacea ha diritto ad ottenerla. (CPR art. 7 comma 2)
In alternativa, il fabbricante può rendere disponibile la DoP sun un sito web ai sensi dell’art. 60 del CPR.
Di fronte ai 3 casi 1,2,3, descritti prima o se si motorizza un cancello esistente, resta immutata la situazione di responsabilità dell’installatore come costruttore di una macchina e pertanto estesa anche sulla parte strutturale ma si crea l’opportunità di acquisire la “dichiarazione DoP dal fabbro” il quale volontariamente può redigerla anche se non obbligatoria per cancelli esistenti.
La DoP deve essere redatta usando il modello dato nell’allegato III del CPR ed in particolare contiene le informazioni elencate nell’articolo 6.2 del CPR. In allegato un esempio di DoP.
Oltre a fornire le informazioni che identificano:
- il fabbricante;
- il prodotto;
- le relative specifi che tecniche armonizzate e ove applicabile la Documentazione Tecnica Specifi ca usate;
- il sistema di valutazione e verifi ca della costanza delle prestazioni (AVCP) usato assieme al riferimento
- all’Organismo Notificato, se applicabile;
la parte piu importante della DoP e l’informazione su:
- l’uso atteso del prodotto;
- le caratteristiche essenziali relative al prodotto ed al suo uso o usi attesi;
- le prestazioni del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali.