Un cancello motorizzato a livello normativo è considerato, a tutti gli effetti, come "macchina" e non come impianto.
Questo significa che la regolamentazione per la loro costruzione ed installazione fa riferimento solo in parte alle normative impiantistiche (es. D.M. 37/08) ma soprattutto alla direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE) ed alle direttive specifiche di prodotto.
Questo comporta:
- abilitazione: l'installazione di impianti di automazione di porte, cancelli e barriere rientra nell'articolo 1, lettera a) del D.M. 37/08. L'impresa installatrice deve quindi essere abilitata ai sensi di tale decreto, anche se non è richiesto il rilascio della dichiarazione di conformità.
- marcatura CE: i cancelli motorizzati devono essere marcati CE e dotati di apposita targa di identificazione recante i dati del costruttore ed i riferimenti del cancello (matricola, anno di costruzione, ecc.);
- documentazione tecnica: il costruttore deve redigere il "fascicolo tecnico" all'interno del quale devono essere raccolti tutti documenti previsti dall'allegato VII al D.Lgs. 17/2010:
- un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando;
- disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc. che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;
- l’analisi dei rischi
- istruzioni per l'uso e la manutenzione;
Il fascicolo tecnico non deve essere consegnato al committente ma tenuto nell'archivio del costruttore/installatore per 10 anni.
Al committente deve essere necessariamente fornita:
- la dichiarazione CE di conformità (direttiva macchine)
- la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08
- istruzioni d'uso
- registro di manutenzione del cancello.
Generalmente la costruzione di questi impianti viene affidata ad una impresa specializzata, spesso un installatore elettrico, il quale acquista il "sistema di automazione" costituito dal motore e relativo azionamento, componenti di sicurezza (fotocellule, barriere, ecc.) e lo installa sull'elemento meccanico.
In tal caso, ovvero di automazione di cancello esistente, l'installatore, essendo il "costruttore" responsabile non solo dell'automazione ma anche della stabilità meccanica del cancello, è opportuno che acquisisca dal fabbro una dichiarazione di idoneità degli elementi meccanici ad essere motorizzati.
Bisogna infine considerare che l’impianto elettrico che alimenta un serramento motorizzato è soggetto alle prescrizioni relative ad obbligo di progetto, dichiarazione di conformità, ecc. previste dal D.M. 37/08.
Concludiamo con alcune raccomandazioni per l'Amministratore di condominio, nei due casi più frequenti:
1) Installazione di un nuovo cancello
La procedura da seguire prevedere in genere queste fasi:
- affidare l'ordine per la fornitura dell'impianto a ditta specializzata, sulla base di una offerta chiara e completa. Il contratto deve preferibilmente prevedere la fornitura "chiavi in mano" dell'intero manufatto in modo da individuare univocamente il soggetto responsabile (evitare, se possibile, di ordinare separatamente i componenti del cancello).
- se per l'installazione è richiesta la realizzazione o la modifica del circuito elettrico di alimentazione, questo lavoro deve essere affidato ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08, il quale dovrà rilasciare una specifica dichiarazione di conformità; se necessario l'intervento dovrà anche essere progettato da un professionista iscritto all'albo;
- verificare, per quanto possibile e di competenza dell'amministratore, la corretta e completa installazione del cancello, compresa l'esistenza delle segnalazioni luminose, della targa di identificazione, ecc.
- prima di liquidare il lavoro pretendere la consegna di tutta la documentazione completa (dichiarazione CE di conformità, istruzioni d'uso e registro di manutenzione);
- stipulare un contratto di manutenzione con una impresa qualificata;
2) Cancelli preesistenti
E' necessario che l'amministratore effettui un censimento di tutti i cancelli motorizzati presenti all'interno degli immobili amministrati e per ognuno raccolga la relativa documentazione.
Per gli impianti sprovvisti di dichiarazione CE di conformità si rende necessario sottoporli ad un controllo da parte di un tecnico competente che, a seguito di un esame approfondito dell'impianto, effettuando una valutazione dei rischi presenti, comprendente anche l'esecuzione di prove strumentali e misure, esprima un parere qualificato sullo stato di conformità del cancello (è necessaria una relazione scritta).
Nel caso emergano problematiche di sicurezza e non conformità significative l’amministratore dovrà affidare ad un’impresa idonea l’incarico di apportare le dovute modifiche al cancello per adeguarlo e metterlo in sicurezza.
Se le modifiche apportare sono “sostanziali”, ovvero modifiche delle modalità di utilizzo, modifiche della motorizzazione o della logica di funzionamento, modifica degli organi per la trasmissione del moto, ecc., occorrerà marcatura CE il rilascio di una dichiarazione CE di conformità.
Nel caso di modifiche finalizzate al solo incremento della sicurezza, qualora non comportino modifiche funzionali/prestazionali, (fermi, sistemi anticaduta, costole mobili, sostituzione centralina senza modifiche nella logica di funzionamento) non richiedono marcatura CE, ma deve essere verificata l'assenza di rischi indotti e documentato l'intervento.