I cancelli sono parte nella nostra vita quotidiana. Possono essere manuali o motorizzati.
Esistono alcuni pericoli tipici associabili all’utilizzo del cancello ma troppo spesso, però, salgono alla ribalta a causa di notizie di incidenti e infortuni che vedono come protagonisti da un lato il cancello e dall’altro gli utenti del medesimo, frequentemente bambini.
I rischi maggiori sono schiacciamento, cesoiamento, e, soprattutto, ribaltamento e investimento a causa della fuoriuscita dalla guida di scorrimento (rotaia), con conseguente caduta sulla persona.
È fondamentale che vengano messe in atto tutte le precauzioni possibili per la riduzione dei pericoli rilevabili da chi costruisce e/o installa il cancello, nel rispetto della normativa vigente, e che sia messo in atto un piano di manutenzione al fine di garantire la corretta funzionalità e sicurezza d’uso del cancello nel tempo.
L’utilizzatore finale, privato, amministratore di condominio, datore di lavoro, ha il diritto e l’obbligo di richiedere l’applicazione della normativa e i documenti di accompagnamento, tra i quali la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, il manuale d’uso e il registro delle manutenzioni.
Egli dovrà quindi assicurare l’efficienza del cancello, sottoscrivendo un contratto di manutenzione con una ditta abilitata, e dovrà verificare il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza, come ad esempio le forze di urto e impatto delle ante del cancello stesso.
Norme e leggi
I cancelli rientrano nella ex direttiva prodotti da costruzione, ora CPR 305/2011/CE, e se dotati di automatismo anche nella direttiva macchine 2006/42/CE.
La precedente Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE emanata il 21 dicembre 1988, aveva già dal 01 maggio del 2005 reso obbligatoria per il costruttore di cancelli la marcatura CE.
Dal 1° Luglio 2013 la Direttiva 89/106/CEE viene abrogata e sostituita dal Regolamento Comunitario N. 305/2011/UE del 8 marzo 2011 che diventa legge dal 24 Aprile del 2011 in tutte le nazioni appartenenti all’Unione Europea.
Il Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 CPR fissa le nuove condizioni per la commercializzazione e la marcatura CE dei prodotti edili.
Da tale data la marcatura CE si dovrà applicare anche ai cancelli pedonali, prima esclusi da tale normativa.
il CPR 305/2011/CE, per la costruzione e commercializzazione dei cancelli, specifica che solo il costruttore deve marcare il cancello e nessun altro per suo conto.
Rispetto alle Direttiva precedente, ha ulteriormente vincolato i produttori, ma anche semplificato le procedure per i piccoli costruttori.
la Dichiarazione di conformità per i prodotti da costruzione, non deve più essere rilasciata. Al suo posto deve essere emessa la Dichiarazione di prestazione, cosiddetta DoP.
le norme tecniche relative al cancello sono:
- la UNI EN 13241 che è la norma di prodotto per le “chiusure industriali, commerciali, da garage e cancelli”;
- le UNI EN 12604 e UNI EN 12605 relative agli aspetti meccanici costruttivi.
Per i cancelli sono previsti due sistemi per la marcatura CE:
- produzione in serie (Sistema 3)
- Controllo della produzione di fabbrica (FPC) da parte del costruttore
- Prove di tipo iniziali (ITT) da parte di organismo esterno notificato
- Produzione unico prodotto (Sistema 4)
- Controllo della produzione di fabbrica (FPC) da parte del costruttore
- Prove sul cancello a carico del costruttore
Le sanzioni previste vanno dal ritiro del prodotto non conforme, alla sanzione pecuniaria nei confronti del costruttore del cancello.
In caso di prodotti, e quindi cancelli, prodotti e venduti senza marcatura CE, il costruttore diventa responsabile e perseguibile anche senza che fisicamente il cancello abbia prodotto danni a persone o cose.
deroghe
L’articolo 5 prevede che il fabbricante possa omettere di rilasciare la DoP e apporre la targa CE assieme al prodotto se:
- il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie
- il prodotto è installato in una singola e identificata opera di costruzione sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione
Tutta la procedura a monte della DoP deve comunque essere fatta e comprende:
- Controllo FPC sulla produzione;
- Fascicolo tecnico per il cancello;
- Analisi dei rischi;
- Piano di manutenzione per il cliente;
Occorre in tal caso tenere conto che c’è la probabilità che il cancello non venga accettato, ad esempio da un tecnico che deve applicarvi una motorizzazione.
Documenti da produrre
Fascicolo tecnico che deve contenere almeno:
- Tutta la documentazione tecnica di produzione del cancello;
- Schede tecniche aggiornate per gli accessori usati
- Eventuali anomalie riscontrate durante il processo produttivo.
Documenti per il cliente
- Dichiarazione di Prestazione (DoP);
- Registro delle manutenzioni programmate;
- Manuale di uso e manutenzione.