Cancelli automatici: responsabilità

  • Venerdì, 13 Gennaio 2017 14:01

I cancelli automatici, ovvero con azionamento elettrico, rientrano nella cosiddetta "Direttiva Macchine" 2006/42/CE recepita in Italia dal D.Lgs 17/2010, e sono pertanto considerati delle vere e proprie macchine, e in quanto tali debbono rispettare ben precisi standard di sicurezza. Questo vale sia per gli impianti di nuova installazione sia per quelli già presenti, che devono essere adeguati se necessario.

Se il cancello è installato in un sito che è anche "luogo di lavoro" per la presenza di lavoratori subordinati, allora è soggetto anche agli adempimenti per le attrezzature di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, testo unico sulla sicurezza.

Nei “cancelli motorizzati” rientrano varie tipologie di automazione, quali:

  • cancelli scorrevoli
  • cancelli ad ante apribili
  • portoni basculanti
  • portoni sezionali
  • portoni avvolgibili
  • porte automatiche.

Gestione della sicurezza nel Condominio

Nei condomini, la responsabilità della corretta installazione e della relativa manutenzione ricade sulla figura dell’Amministratore di Condominio.

Cancelli automatici: le certificazioni obbligatorie

Quando un cancello dotato di sistema di automazione viene installato, il fornitore deve adempiere ad una serie di obblighi:

  • predisporre il FASCICOLO TECNICO
  • redigere la DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
  • apporre la MARCATURA CE sulla porta motorizzata.

Il fascicolo si compone di una serie di documenti:

  • Il disegno complessivo della porta motorizzata.
  • Lo schema dei collegamenti elettrici e dei circuiti di comando.
  • I manuali di installazione e manutenzione della motorizzazione e dei componenti.
  • L’ Analisi dei Rischi
  • Le Istruzioni per l’uso e le avvertenze generali per la sicurezza (una copia va consegnata all’utilizzatore).
  • Il Registro di Manutenzione (una copia va consegnata all’utilizzatore).
  • La Dichiarazione CE di Conformità (una copia va consegnata all’utilizzatore).

il fascicolo tecnico non va consegnato all'utilizzatore, ma deve essere conservato dal fabbruicante per 10 anni dalla data di installazione del cancello, in caso di incidenti dovuti a un suo malfunzionamento.

La responsabilità dell’Amministratore di Condominio

La figura dell’Amministratore di Condominio è andata evolvendosi negli ultimi anni, assumendo sempre più responsabilità e doveri. Quando riceve il mandato da parte dell’assemblea di condominio, l’amministratore viene nominato rappresentante della collettività dei condomini: la sua nomina è assimilabile a una mandato di rappresentanza volontaria, su cui si fonda la responsabilità civile dell’amministratore di condominio.

La nuova normativa in vigore per quanto riguarda la gestione dei condomini stabilisce la responsabilità dell’Amministratore per quanto riguarda tutte le attività di pertinenza del condominio. Vediamole rapidamente:

  • sicurezza antincendio;
  • sicurezza impianti e installazioni;
  • sicurezza del condominio come luogo di lavoro.

In queste responsabilità rientra anche quella relativa alla sicurezza dei cancelli automatici, sia per quanto riguarda l’installazione sia per quanto riguarda la manutenzione dell’impianto.

L’Amministratore di condominio ha quindi l’obbligo di:

  • ricevere ed archiviare la documentazione relativa ai cancelli automatici;
  • verificare l'idoneità dei cancelli preesistenti
  • far effettuare una manutenzione annuale e archiviarne i verbali

La responsabilità dell’Amministratore di Condominio entra in gioco quindi non soltanto per quanto riguarda l’installazione, ma anche in fase di adeguamento e manutenzione dei cancelli automatici.

Automazione cancelli: cosa succede in caso di incidenti o danni?

La legge stabilisce che l’amministratore è tenuto a compiere “atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”, atti conservativi in cui rientra anche la manutenzione e l’adeguamento degli impianti di automazione cancelli, in quanto soggetti all’utilizzo comune dei condomini.

Applicando la normativa al caso della responsabilità nell’installazione e manutenzione dei cancelli automatici, si evince che l’amministratore di condominio è responsabile nel caso in cui il malfunzionamento di un cancello automatico, derivante da una sua inadempienza, quindi da una cattiva manutenzione dell’impianti di automazione cancelli o da una installazione non a norma, provochi danni a persone o cose. La responsabilità civile dell’amministratore di condominio sussiste anche in quei casi in cui egli abbia agito per colpa e non per dolo, cioè non intenzionalmente ma per distrazione

Il Dlgs 17/2010 prevede al paragrafo 1.3.2. che "Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione".

Quindi l'utilizzatore deve farsi carico del corretto utilizzo e funzionamento della "macchina", assicurando i controlli previsti nelle scadenze prefissate.

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  • Ultima modifica il Sabato, 11 Febbraio 2017 17:53
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