In data 26/02/2020 è stata convertita in legge una importante modifica del DPR 462/01, introdotta il 31/12/2019 con il Decreto Legge cosiddetto “milleproroghe” (DL 162/2019).
In particolare, l’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del DL 162/2019 inserisce, dopo l’articolo 7 del citato DPR 462/01, l’art. 7-bis portando importanti novità nell’ambito delle verifiche degli impianti elettrici effettuate dagli Organismi Abilitati:
- l’INAIL predisponga una banca dati elettronica delle verifiche in cui inserire i dati comunicati dai Datori di lavoro; INAIL sta aggiornando allo scopo il proprio applicativo CIVA;
- Il datore di lavoro dovrà comunicare ad INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche
- L’organismo abilitato dovrà versare ad INAIL il 5% della tariffa della verifica periodica, quale contributo coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata
- il 5% sarà calcolato sulla base del tariffario unico INAIL del 7 Luglio 2005
Da maggio 2019, l’INAIL ha già attivato per i datori di lavoro un applicativo software dal nome CIVA che assolve la funzione di banca dati per le denunce di impianti e attrezzature dei settori Ascensori e Montacarichi da cantiere, Attrezzature di Sollevamento, Impianti di Messa a Terra e Protezione dalle Scariche Atmosferiche, Apparecchi a Pressione e Impianti di Riscaldamento.
L’INAIL implementerà il portale CIVA anche con la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.
In attesa di tale adeguamento, i datori di lavoro che fanno effettuare la verifica ai sensi del DPR 462 a partire dal 1 gennaio 2020 dovranno inviare una comunicazione via PEC alle UOT Inail territorialmente competenti (vai all'elenco) utilizzando il seguente modulo: