Impianti elettrici nei locali a uso medico

Sabato 16 dicembre 2023 siamo presenti ad un evento organizzato da Lincoln & Partners, società di consulenza nel settore sanitario, quale ente di riferimento per le verifiche di terra, con ventennale esperienza in ambito medico.

Questo articolo è rivolto in particolare ai partecipanti all'evento, e vuole essere un sintetico vademecum su obblighi e responsabilità relativi alla gestione dell'impianto elettrico.

I locali ad uso medico

E' considerato "locale ad uso medico" qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici, ad esempio:

  • Ospedali, Cliniche, Case di cura, Case di riposo
  • Ambulatori medici, Studi medici, Centri di diagnostica medica
  • Centri estetici
  • Studi odontoiatrici

Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali ad uso medico sono classificati in tre gruppi:

Locali medici di Gruppo 0

Sono locali nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate, ad es:

  • gli ambulatori generici
  • le sale per fisioterapia o massaggi (dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali o per uso estetico).

Locali medici di Gruppo 1

Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali non interessano la zona cardiaca, ad es.

  • Camere di degenza
  • Sale per esami ECG, EEC, EHG, EMG, endoscopie, radiologia, ecc
  • Sale parto
  • Studi odontoiatrici;
  • Sale per trattamenti estetici

Locali medici di Gruppo 2

Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali coinvolgono la zona cardiaca, ad es.

  • Sala per anestesia;
  • Sala chirurgica;
  • Sala per cure intensive;
  • Sala per esami angiografici ed emodinamici;
  • Sala prematuri.

E’ compito del Responsabile sanitario della struttura stabilire il gruppo di appartenenza di ciascun ambiente, provvedendo a riportare tale classificazione su un disegno planimetrico (classificazione dei locali uso medico).

Responsabilità del Datore di lavoro

Relativamente all'impianto elettrico, occorre prestare attenzione a quattro aspetti importanti:

  • progettazione
  • realizzazione
  • manutenzione
  • verifiche

Progettazione

Il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato (perito industriale o ingegnere, iscritti ai rispettivi albi professionali) nel rispetto delle specifiche normative tecniche (CEI 64-8, Sezione 710). Il progetto deve riportare timbro e firma del tecnico, e deve contenere i documenti previsti dalla norma CEI 0-2, e in particolare:

  • planimetrie con indicazione delle prese, collegamenti di terra e illuminazione
  • schema unifilare generale e dei singoli quadri
  • relazione tecnica

Realizzazione

La realizzazione deve essere affidata ad una impresa con abilitazione in CCIAA per la lettera a del DM 37/08 (vedere visura camerale). Alla fine dei lavori l'impresa deve rilasciare la "dichiarazione di conformità" redatta su modulistica idonea, compilata correttamente in tutte le sue parti, e completa di tutti gli allegati obbligatori. Vedere a tal proposito l'articolo "Dichiarazioni di conformità: gli errori più comuni".

Manutenzione

Il datore di lavoro deve mantenere l’impianto in efficienza (D.Lgs 81/2008 art.80), affidando a tecnici elettricisti di sua fiducia manutenzione e controlli. I controlli periodici sugli impianti elettrici nei locali ad uso medico sono prescritti dall’art. 710.62 della CEI 64-8, e devono includere almeno:

  • verifica dei collegamenti equipotenziali (ogni due anni)
  • prova funzionale degli UPS a batteria (ogni sei mesi)
  • prova dell’intervento degli interruttori differenziali (ogni anno)

a cui vanno aggiunti altri controlli in funzione del tipo di struttura quali ad esempio:

  • prova di funzionamento degli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza
  • Prova funzionale gruppi elettrogeni 
  • Prova funzionamento dei dispositivi di controllo dell’isolamento;
  • Verifica dello stato dei quadri elettrici;
  • Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
  • controllo, mediante esame a vista, delle tarature degli eventuali dispositivi di protezione regolabili
  • controllo funzionamento impianti di rivelazione fumo, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, cabine di trasformazione, ecc.).

I controlli vanno poi registrati su relativo registro e dimostrano il rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 81/08 relativamente al rischio elettrico.

Verifiche periodiche (DPR 462/2001)

Il datore di lavoro deve far eseguire ogni due anni le verifiche periodiche di legge (DPR 462/01) da parte di un ente Accreditato (da Accredia) e autorizzato dal Ministero (Imprese e Made in Italy). Le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 non sostituiscono i controlli periodici descritti nel paragrafo precedente, ma sono relative unicamente all’impianto di messa a terra nel suo complesso e al coordinamento dello stesso con le protezioni.

Gli ispettori devono verificare alcuni aspetti, sia documentali che pratici:

  1. presenza del progetto dell'impianto e eventuali successive modifiche
  2. presenza della dichiarazione di conformità relativa all'installazione e eventuali successive modifiche
  3. rispondenza dell’impianto al progetto (es. presenza dei nodi equipotenziali, tipologia degli interruttori nei quadri elettrici etc)
  4. presenza dell'impianto di terra e dei relativi conduttori di protezione
  5. prova della continuità dei conduttori di protezione (a campione)
  6. misura della resistenza di terra 
  7. funzionamento dei differenziali con apposito strumento atti a garantire tensione limite di contatto di 25V
  8. presenza dei nodi equipotenziali di terra nei locali di gruppo 1
  9. circuiti prese nei locali di gruppo 1 protetti con MTD di tipo A o B.

L'esito del verbale (positivo o negativo), dipende dal tipo delle eventuali "non conformità" rilevate:

In linea di massima i punti che possono causare "non conformità" gravi e quindi esito negativo, sono relative solo ai punti d) e g) (evidenziati in rosso).

Documenti da conservare

Quindi per dimostrare di essere in regola con gli adempimenti, il datore di lavoro deve conservare presso la struttura, a disposizione delle autorità di controllo:

  • progetto aggiornato con timbro e firma del progettista
  • dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, completa degli allegati
  • registro delle manutenzioni
  • verbali di verifica di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 rilasciati ogni due anni dall'ente di controllo

 

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