Sabato 16 dicembre 2023 siamo presenti ad un evento organizzato da Lincoln & Partners, società di consulenza nel settore sanitario, quale ente di riferimento per le verifiche di terra, con ventennale esperienza in ambito medico.
Questo articolo è rivolto in particolare ai partecipanti all'evento, e vuole essere un sintetico vademecum su obblighi e responsabilità relativi alla gestione dell'impianto elettrico.
I locali ad uso medico
E' considerato "locale ad uso medico" qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici, ad esempio:
- Ospedali, Cliniche, Case di cura, Case di riposo
- Ambulatori medici, Studi medici, Centri di diagnostica medica
- Centri estetici
- Studi odontoiatrici
Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali ad uso medico sono classificati in tre gruppi:
Locali medici di Gruppo 0
Sono locali nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate, ad es:
- gli ambulatori generici
- le sale per fisioterapia o massaggi (dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali o per uso estetico).
Locali medici di Gruppo 1
Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali non interessano la zona cardiaca, ad es.
- Camere di degenza
- Sale per esami ECG, EEC, EHG, EMG, endoscopie, radiologia, ecc
- Sale parto
- Studi odontoiatrici;
- Sale per trattamenti estetici
Locali medici di Gruppo 2
Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali coinvolgono la zona cardiaca, ad es.
- Sala per anestesia;
- Sala chirurgica;
- Sala per cure intensive;
- Sala per esami angiografici ed emodinamici;
- Sala prematuri.
E’ compito del Responsabile sanitario della struttura stabilire il gruppo di appartenenza di ciascun ambiente, provvedendo a riportare tale classificazione su un disegno planimetrico (classificazione dei locali uso medico).
Responsabilità del Datore di lavoro
Relativamente all'impianto elettrico, occorre prestare attenzione a quattro aspetti importanti:
- progettazione
- realizzazione
- manutenzione
- verifiche
Progettazione
Il progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato (perito industriale o ingegnere, iscritti ai rispettivi albi professionali) nel rispetto delle specifiche normative tecniche (CEI 64-8, Sezione 710). Il progetto deve riportare timbro e firma del tecnico, e deve contenere i documenti previsti dalla norma CEI 0-2, e in particolare:
- planimetrie con indicazione delle prese, collegamenti di terra e illuminazione
- schema unifilare generale e dei singoli quadri
- relazione tecnica
Realizzazione
La realizzazione deve essere affidata ad una impresa con abilitazione in CCIAA per la lettera a del DM 37/08 (vedere visura camerale). Alla fine dei lavori l'impresa deve rilasciare la "dichiarazione di conformità" redatta su modulistica idonea, compilata correttamente in tutte le sue parti, e completa di tutti gli allegati obbligatori. Vedere a tal proposito l'articolo "Dichiarazioni di conformità: gli errori più comuni".
Manutenzione
Il datore di lavoro deve mantenere l’impianto in efficienza (D.Lgs 81/2008 art.80), affidando a tecnici elettricisti di sua fiducia manutenzione e controlli. I controlli periodici sugli impianti elettrici nei locali ad uso medico sono prescritti dall’art. 710.62 della CEI 64-8, e devono includere almeno:
- verifica dei collegamenti equipotenziali (ogni due anni)
- prova funzionale degli UPS a batteria (ogni sei mesi)
- prova dell’intervento degli interruttori differenziali (ogni anno)
a cui vanno aggiunti altri controlli in funzione del tipo di struttura quali ad esempio:
- prova di funzionamento degli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza
- Prova funzionale gruppi elettrogeni
- Prova funzionamento dei dispositivi di controllo dell’isolamento;
- Verifica dello stato dei quadri elettrici;
- Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
- controllo, mediante esame a vista, delle tarature degli eventuali dispositivi di protezione regolabili
- controllo funzionamento impianti di rivelazione fumo, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, cabine di trasformazione, ecc.).
I controlli vanno poi registrati su relativo registro e dimostrano il rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 81/08 relativamente al rischio elettrico.
Verifiche periodiche (DPR 462/2001)
Il datore di lavoro deve far eseguire ogni due anni le verifiche periodiche di legge (DPR 462/01) da parte di un ente Accreditato (da Accredia) e autorizzato dal Ministero (Imprese e Made in Italy). Le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 non sostituiscono i controlli periodici descritti nel paragrafo precedente, ma sono relative unicamente all’impianto di messa a terra nel suo complesso e al coordinamento dello stesso con le protezioni.
Gli ispettori devono verificare alcuni aspetti, sia documentali che pratici:
- presenza del progetto dell'impianto e eventuali successive modifiche
- presenza della dichiarazione di conformità relativa all'installazione e eventuali successive modifiche
- rispondenza dell’impianto al progetto (es. presenza dei nodi equipotenziali, tipologia degli interruttori nei quadri elettrici etc)
- presenza dell'impianto di terra e dei relativi conduttori di protezione
- prova della continuità dei conduttori di protezione (a campione)
- misura della resistenza di terra
- funzionamento dei differenziali con apposito strumento atti a garantire tensione limite di contatto di 25V
- presenza dei nodi equipotenziali di terra nei locali di gruppo 1
- circuiti prese nei locali di gruppo 1 protetti con MTD di tipo A o B.
L'esito del verbale (positivo o negativo), dipende dal tipo delle eventuali "non conformità" rilevate:
In linea di massima i punti che possono causare "non conformità" gravi e quindi esito negativo, sono relative solo ai punti d) e g) (evidenziati in rosso).
Documenti da conservare
Quindi per dimostrare di essere in regola con gli adempimenti, il datore di lavoro deve conservare presso la struttura, a disposizione delle autorità di controllo:
- progetto aggiornato con timbro e firma del progettista
- dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, completa degli allegati
- registro delle manutenzioni
- verbali di verifica di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 rilasciati ogni due anni dall'ente di controllo