Tra i documenti richiesti durante le attività di verifica sugli impianti ai sensi del DPR 462/01 uno dei più importanti è la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, così denominata dall’articolo 5 del Decreto 27 marzo 2008, n 37.
Deve essere rilasciato dall’installatore degli impianti, e conservato dal proprietario. La dichiarazione è prevista come allegato obbligatorio in molti procedimenti tecnici e amministrativi quali:
• compravendita o locazione degli immobili.
• ottenimento di agibilità degli edifici;
• documentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• contratti di gestione e manutenzione degli impianti;
Purtroppo, nonostante siano passati quasi quindici anni dalla pubblicazione del DM 37/08, le dichiarazioni di conformità compilate correttamente sono, per la nostra esperienza, non più del 10% del totale.
Poiché, come spesso accade, non sono previsti controlli (da personale competente), questo importante documento è destinato inesorabimente a diventare l’ennesimo cavillo burocratico, regolarmente disatteso e trattato come inutile aggravio di spese e tempo perso.
Ma vediamo di cosa si tratta e come andrebbe usato.
Campo di applicazione della dichiarazione di conformità
Il DM 37/08 si applica agli impianti installati negli “edifici”, indipendentemente dalla destinazione d’uso, quindi:
• Edifici adibiti a residenza
• Edifici adibiti a uffici
• Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
• Edifici adibiti ad attività sportive, ricreative o di culto
• Edifici adibiti ad attività commerciali
• Edifici adibiti ad attività scolastiche
• Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali
e si applica alle seguenti tipologie di impianto (art.1 comma 2):
a) impianti elettrici, protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione per cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e elettronici
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento
d) impianti idrici e sanitari
e) impianti per gas
f) impianti per ascensori, scale mobili e simili;
g) impianti antincendio.
a seguito dei seguenti interventi:
- Nuovo impianto;
- Trasformazione;
- Ampliamento
- Manutenzione straordinaria.
Possiamo notare che NON rientrano nell’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità:
• tutti gli interventi relativi ad impianti tecnologici in assenza di un edificio;
• gli interventi di manutenzione ordinaria
Differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria
La “manutenzione ordinaria” è quella finalizzata a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso. (regolazioni, serraggi, pulizia e sostituzione di componenti con altri di caratteristiche tecniche identiche).
La "manutenzione straordinaria" comprende gli interventi sugli impianti, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modificano in modo sostanziale le loro prestazioni, e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria. Ad esempio nel caso di impianti elettrici:
• sostituzione di un componente dell'impianto con un altro avente caratteristiche diverse;
• aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti;
• aggiunta o spostamento di punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti.
Chi può rilasciare la dichiarazione di conformità
Per poter effettuare un lavoro che richiede il rilascio della DiCo, l'impresa deve avere un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti professionali ed essere iscritta nel registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
Il committente può e deve quindi, prima di assegnare un lavoro, verificare l’abilitazione dell’impresa appaltatrice tramite una semplice visura camerale (da richiedere eventualmente all’impresa stessa).
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, le imprese installatrici avendo operato a regola d’arte, rilasciano la regolare dichiarazione di conformità, secondo il modulo allegato al DM 37/08, allegando una visura camerale aggiornata (massimo 6 mesi) insieme agli altri allegati obbligatori.
Allegati
Gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità, che gli impiantisti devono produrre per legge sono:
1.a) Progetto timbrato e firmato da parte di tecnico abilitato iscritto a relativo albo professionale (ingegnere o perito) se è previsto obbligo di progetto (art. 5 comma 1)
oppure
1.b) Schema di impianto timbrato e firmato da responsabile tecnico dell’impresa se non c’è obbligo di progetto
Da quanto sopra esposto, si evince che uno tra “progetto” e “schema impianto” deve essere sempre presente!
2) Relazione con tipologia dei materiali: timbrato e firmato in originale dal titolare della ditta impiantista;
3) Visura camerale aggiornata (con data emissione non più vecchia di 6 mesi)
4) Eventualmente anche il riferimento ad altre dichiarazioni di conformità precedenti o parziali esistenti, in caso ad esempio di rifacimenti parziali o manutenzione straordinaria su impianto esistente.
I suddetti allegati sono sempre obbligatori, indipendentemente dalla destinazione d’uso, dall'ampiezza e dall’età dei locali cui si riferiscono.
Il primo foglio da solo senza allegati non è una dichiarazione di conformità e non ha alcun valore !!
“Errori” più comuni
Durante le nostre attività di verifica, ci capita di esaminare dichiarazionei di conformità con la più disparata casistica di errori. Andiamo ad esaminare i più comuni:
1) assenza completa di allegati (50%)
2) assenza di progetto quando obbligatorio (es. locali medici, potenze installate > 6 kW, locali con superfici oltre i limiti previsti) (30%)
3) assenza di schema di impianto negli altri casi (90%)
4) assenza della relazione con tipologia di componenti (90% dei casi)
5) dichiarazione rilasciata in maniera “illeggittima” (10%).
Su quest’ultimo punto siamo purtroppo ai limiti della truffa. Non di rado capita di trovare dichiarazioni di conformità rilasciate a fronte di “verifica dell’impianto” o di “misura della resistenza di terra” o di generiche “manutenzione impianto”. Solo ignoranza o malafede?
Assenza di controlli
Purtroppo, nel nostro paese, se è vero che proliferano ignoranza o, peggio, malafede, è altrettanto vero che scarseggiano i controlli.
Se ad esempio è richiesta copia delle dichiarazioni di conformità per il rilascio di una autorizzazione per apertura di un locale, capita che il funzionario che esamina la pratica, spesso, vede un foglio con su scritto “dichiarazione di conformità”, la prende per buona, spunta la sua brava check list e passa oltre. Anche se la dichiarazione è fatta male, incompleta e priva di ogni valore. Il controllore ha finito di controllare, il committente è contento, l'installatore l'ha fatta franca e l'Italia andrà sempre peggio.
Durante i nostri controlli, capita di frequente che il cliente, davanti ad uno nostro rilievo su una dichiarazione di conformità errata o incompleta, ci risponda.. "a ingegnè, ma l'abbiamo mandata alla xxxxxxx e non ci hanno detto niente!" oppure "ma sono venuti la settimana scorsa gli ispettori dell'xxx, e hanno trovato tutto a posto!". A quel punto cosa dobbiamo dire? possiamo davvero essere più realisti del re? e con quali conseguenze?
Ma se i committenti privati hanno un’attenuante di colpa in quanto è probabile che non abbiano le competenze per entrare nel merito, è invece ingiustificabile che i committenti pubblici, i loro direttori dei lavori, o peggio ancora, funzionari preposti al controllo delle pratiche, accettino per buoni documenti che non valgono la carta su cui sono stampati !!
Il nostro augurio, al solito, è che soprattutto chi ha una responsabilità di verifica e controllo, si documenti su quello che deve controllare, e che esamini con attenzione i documenti prima di accettarli per buoni.
Questo è importante, in generale, per il rispetto delle leggi, e in particolare nel caso in questione, per maggior sicurezza degli utenti. E non è poco.



