Il DPR 151/2011 del 1 agosto 2011, riguardante il Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, recependo quanto previsto dalla legge 122/10 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
La nuova disciplina, in vigore dal 7 ottobre 2011, in primo luogo attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.
In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:
- nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.
In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.
Dal 7 ottobre 2011 il "vecchio CPI" (Certificato di prevenzione incendi), è sostituito dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per attività di categoria A e categoria B (previa presentazione di esame progetto).
Cosa cambia nel condominio
- EDIFICI CIVILI: (l'attività 94 diventa attività 77): fino a 32 m non occorre più alcun esame del progetto; sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA; l'altezza da rilevare per verificare se un edificio è soggetto o meno alla prevenzione incendi non è più quella "in gronda" (intradosso solaio ultimo piano) ma quella "antincendi" (parapetto o alla finestra ultimo piano): vi saranno quindi edifici che prima erano ricompresi e ora non sono più soggetti.
- ASCENSORI: (attività 95) non sono più soggetti a controllo di prevenzione incendi;
- CENTRALI TERMICHE: già attività 91, diventata attività 74; sino a 350 kW non occorre più l'esame progetto; fino a 700 kW il CPI è sostituito dalla SCIA.
- AUTORIMESSE: da attività 92 cambia numero e diventa 75; sono soggette se superano i 300 mq. (cancellato il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l'esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq.
Ascensore e porte REI
L'ascensore (ordinario) non fa più parte dell'elenco delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi, pertanto dovrà essere dotato di porte REI se:
- ha uno sbarco diretto su un compartimento
- ha uno sbarco diretto su un filtro
- è un ascensore di soccorso o antincendio
quanto sopra deve necessariamente essere oggetto di informazione scritta da parte del committente. Infatti in fase di affidamento dell'incarico di installazione dell'impianto ascensore il committente dovrà farmalizzare all'installatore che redige l'offerta informazioni circa:
- l'uso previsto dell'ascensore
- interferenze con compartimenti e filtri
- le condizioni ambientali
- i problemi di ingegneria civile
- altri aspetti relativi al luogo di installazione e al recupero delle persone dall'interno della cabina
Di conseguenza anche in fase di collaudo dell'impianto, è opportuno che l'organismo notificato chieda all'installatore una dichiarazione in tal senso.
Documentazione per porte
Ad oggi non c'è uniformità di interpretazione e conoscenza sui requisiti e documenti necessari per l'acquisto e l'installazione delle porte REI di un ascensore, infatti la Circolare DCPST n. 6651 del 22 agosto 2006 del Ministero dell'Interno "Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d'incendio", afferma che:
"Le porte di piano degli ascensori, per le quali sia già stato rilasciato l'atto di omologazione,possono essere commercializzate entro la data di scadenza dell'atto. I Comandi provinciali possono sin d'ora accettare l'installazione di porte di piano degli ascensori commercializzate in accordo alle disposizioni della direttiva Ascensori, purché siano munite di indicazione della classe di resistenza al fuoco, attestata sulla base delle risultanze contenute in un certificato CE di esame di tipo, emesso da un Laboratorio di prova notificato ai sensi della direttiva Ascensori."
Il certificato CE di esame di tipo si intende rilasciato in conformità alla norma armonizzata EN 81-58.
Si sottolinea che la norma EN 81-1 cita al paragrafo 16.1.3 le "porte di piano con prova di resistenza al fuoco" tra i componenti che devono avere un certificato di esame di tipo.
Il produttore di porte REI (o sarebbe più corretto dire porte EI) per ascensori potrà vendere le sue porte se ha un sistema di gestione qualità in accordo con uno degli allegati VIII, IX o XI della Direttiva ascensori 95/16, certificato da un organismo notificato (nota bene: non basta la semplice certificazione ISO 9001).
Tale certificato deve riportare:
- nome e numero dell'organismo notificato
- nome e indirizzo del fabbricante
- marca e serie della porta
- riferimenti al laboratorio di prova che ha effettuato i test e relativo numero di test
- la norma EN 81-58:2003
- classe della prestazione (E, EI, EW seguito dal numero di minuti)
- numero dell'allegato della 95/16 applicabile al produttore
- range di dimensioni (apertura e ante) applicabili
- data di emissione
Pertanto in fase di acquisto delle porte REI (per gli installatori) e in fase di collaudo (per gli organismi notificati) occorre verificare la presenza di una copia dell'omologazione ministeriale (valida fino alla naturale scadenza) o in assenza di questa copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato relativo al sistema di gestione del produttore con riferimento all' ESAME CE DI TIPO rilasciato da un organismo (o laboratorio di prova) notificato per la 95/16.
Si ricorda che un organismo o un laboratorio per essere tale deve essere presente sul sito del "NANDO" sotto la categoria "95/16/CE".