La Piattaforma Elevatrice viene introdotta a livello normativo per la prima volta nel Decreto Ministeriale (Ministero dei Lavori Pubblici) 14 giugno 1989, n. 236, regolamento di attuazione della Legge 13/89: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." e definita come:
"Per piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute."
Le piattaforme elevatrici, definite per disabili o meno, sono "macchine" in realtà ormai comunemente utilizzate in case private e non solo, da anziani e da tutti coloro che hanno bisogno di un mezzo di trasporto verticale semplice da installare e mantenere, in alternativa all'ascensore.
In Italia la materia è trattata dal DM 236 del 1989 da una parte, e da una norma europea del 2011, la UNI EN 81-41, dall'altra, con due diverse impostazioni che al momento convivono (il DM non è stato modificato o abrogato, e la norma UNI EN 81-41 è solo una norma di buona tecnica, non una legge).
La UNI EN 81-41 prende in considerazione solo le piattaforme elevatrici "tradizionali", e cioè senza porte in cabina, con comandi a uomo presente, con vano di corsa completamente chiuso. Non tratta le piattaforme elettriche con trazione a frizione, ma sei altre possibili tipologie, la più diffusa delle quali è quella idraulica.
Il DM 236/89, per quel che si riferisce alle piattaforme, le tratta tutte.
Quindi le piattaforme con porte di cabina, quelle con vano parzialmente chiuso, quelle a trazione elettrica, dovrebbero riferirsi ancora al DM 236/89.
Diversamente dal DM, la norma europea non si occupa del luogo di installazione: il DM infatti tratta di tutta la materia, di cui le apparecchiature sono solo una parte, mentre la norma è più specifica sulla "macchina".
41, che però prevede che davanti alla porta di accesso all'impianto vi debba essere uno spazio di manovra per l'eventuale carrozzella di 1.5 x 1.5 m in caso di edificio pubblico, o di 1.2 x 1.2 nel privato.
Conformemente a quanto stabilito dalle rivedute e corrette Direttiva macchine 42/2006/CE e ascensori 95/16/CE, la massima velocità della cabina per la UNI EN 81-41 sarà di 0.15 m/s, mentre il DM nel lontano 1989 la limitava a soli 0.1 m/s.
La norma europea consente poi solo le porte a battente come porte di piano (se fossero automatiche scorrevoli infatti la cabina a sua volta dovrebbe avere le porte), e di queste si prescrive che debbano avere apertura minima 800 mm, riducibili fino a 500 in edifici privati, qualora consentito dalle norme nazionali, che in Italia non lo vietano. Le porte devono essere autorichiudenti ed avere un pannello trasparente.
Quanto alla cabina, per la UNI EN 81-41 essa avrà una superficie massima di due mq, ed una portata minima specifica di 250 kg/mq; la portata massima pertanto è di 500 kg.
Il DM invece dà una misura minima del vano (lo identifica col pianale della cabina) di 80 x 120 cm, con associata una portata di 130 kg, senza indicazioni di portata massima.
Sono poi indicate dalla norma europea delle dimensioni standard di cabina, a seconda del tipo di sedia a ruote che vada trasportata, che sono principalmente: 90 x 140 cm, con portata 315 kg, 110 x 140 cm con portata 385 kg, 80 x 125 cm, con portata 250 kg.
Per i comandi in cabina ed al piano, la UNI EN 81-41 si rifà all'analoga norma per l'accessibilità degli ascensori, la EN 81-70, salvo alcune deroghe. Pertanto la differenza principale tra essa e il DM 236 è l'altezza dei pulsanti, portata a 900 e 1100/1200 mm dai 700-1100 del DM, che è uno dei pochi casi in cui la norma europea è peggiorativa rispetto al DM italiano.
Inoltre la norma europea prescrive la presenza di un comando di arresto di emergenza in cabina e di un dispositivo di allarme in emergenza, come negli ascensori. Mentre il DM parla di manovra a uomo presente senza aggiungere altro, la norma europea la precisa per la cabina, ma non per i comandi ai piani, che possono essere quelli di una normale manovra automatica per ascensori; non è ammessa in tal modo comunque una manovra a prenotazione, la cabina per accettare un comando deve essere ferma e libera ad un piano, mancando la porta di cabina, che renderebbe pericolose queste opzioni.
Inoltre, il DM rende obbligatorio un comando a chiave per l'abilitazione della manovra, nel tentativo all'epoca di scoraggiare l'abuso di piattaforme in luogo eventualmente di ascensori.
La norma europea ammette l'uso di tali comandi ma non li obbliga.
Infine sempre sul tema comandi, la norma europea ammette una manovra automatica di ritorno automatico al piano in caso di incendio, che il DM ignorava.
Quando interviene il paracadute, il DM obbliga l'arresto entro 80 mm, la norma europea entro 20 mm, ma ricordiamo che quest'ultima non tratta di impianti elettrici a frizione.
Per quanto riguarda i requisiti di protezione del vano, trattati in dettaglio dal DM, per quanto riguarda la norma europea basta ricordare che tratta solo di impianti in vano completamente chiuso.
Per le manovre di emergenza, la UNI EN 81-41 prescrive un dispositivo manuale che possa muovere la cabina fino al prossimo sbarco, essendo consentito un comando con alimentazione ausiliaria; di conseguenza, sono richiesti sistemi di sblocco delle porte di piano; tutto questo non è trattato dal DM.
Si può aggiungere tra le altre cose che le macchine realizzate secondo la norma europea devono avere un dispositivo di sovraccarico che impedisca la partenza oltre i 75 kg in più.
Altra specifica in più rispetto al DM è che è precisata (come negli ascensori) la precisione di fermata e livellazione in +/- 10 mm e +/- 20 mm rispettivamente.
Sono definite le caratteristiche di illuminazione normale della cabina e in prossimità delle porte di piano, e di emergenza. Il corrimano è obbligatorio.
Su tutti questi aspetti ed altri minori invece il DM non dà indicazioni.
Da uno studio redatto da UNI al riguardo, ha stabilito che rispetto ad una quarantina di parametri principali, in oltre il 90% dei casi la scelta di UNI EN 81-41 è più favorevole al disabile rispetto al DM 236/89, che tuttavia ancora non si è ritenuto di modificare.