Il DM 16 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29/7/2014, riguarda la "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido", in vigore dal 28 agosto 2014. Il decreto si applica alle strutture destinate ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, con oltre 30 persone presenti (personale di servizio, bambini e neonati). Agli asili nido con meno di 30 persone presenti si applicano i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al DM 10/3/1998 (in attesa che sia emanato il decreto interministeriale previsto dal Dlgs 81/08, art. 46, comma 3).
Il decreto si applica agli asili nido nuovi; quelli esistenti devono essere adeguati nei limiti ed entro le date indicate nel seguito.
Si ricorda che gli asili nido con oltre 30 persone presenti sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, attività n. 67 del DPR 151/11; in tale attività rientrano anche gli asili (e ogni altra scuola di tipo e grado) con oltre 100 persone presenti.
Di seguito sono sintetizzate le principali disposizioni di interesse di un impiantista elettrico.
Impianto elettrico
Per quanto non precisato dal decreto valgono le norme di buona tecnica. Il comando di emergenza deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile dai Vigili del Fuoco, segnalata, protetta dal fuoco e dall'azionamento accidentale.
L'eventuale circuito di comando, che agisce sul circuito di potenza, deve essere protetto dal fuoco.
In caso di mancanza dell'alimentazione ordinaria, deve intervenire automaticamente un'alimentazione di sicurezza per alimentare, ave richiesti:
- il sistema di allarme, la rivelazione incendio, l'impianto di diffusione sonora, entro 0,5 s e per la durata di 30 min;
- l'illuminazione di sicurezza, entro 0,5 s e per la durata di 60 min;
- il sistema di controllo fumi, gli ascensori antincendio e l'impianto di estinzione incendio, entro 15 s e per la durata di 60 min.
L'illuminazione di sicurezza deve essere presente in tutti i locali e nelle vie di esodo.
La segnaletica di sicurezza per l'esodo deve essere realizzata con cartelli luminosi, sempre accesi durante l'esercizio dell'attività.
Inoltre, le vie di esodo devono essere evidenziate da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento.
Il decreto non indica l'illuminamento quindi vale la norma UNI EN 1838 (edizione 2013). Ad esempio, sulla linea centrale delle vie di esodo (larghezza uguale o minore di 2 m) è sufficiente l'illuminamento (senza riflessioni) di 1 lx e nella fascia centrale di 0,5 lx.
L'impianto elettrico, compresa la segnaletica di sicurezza delle vie di esodo, degli asili nido esistenti doveva essere adeguato entro il 6 ottobre 2014.
Altri impianti
L'asilo nido deve essere dotato di impianto di rivelazione, segnalazione e allarme incendio (norma UNI 9795); se esistente, entro il 6 ottobre 2016.
L'asilo nido deve essere provvisto di un sistema di allarme per l'emergenza: segnali acustici, eventualmente integrati da messaggi vocali con le istruzioni da seguire in emergenza (diffusione sonora), segnali ottici e/ o messaggi visivi; se esistente, entro il 6 ottobre 2014.
Nel locale in cui viene impiegato combustibile gassoso deve essere installato un rivelatore di gas, che dia l'allarme e azioni una elettrovalvola di intercettazione esterna; se esistente, entro il 6 ottobre 2019.
L'impianto di estinzione incendio (alimentazione idrica singola) è richiesto per asili nido con oltre 100 persone presenti; in un asilo nido esistente deve essere installato entro il 6 ottobre 2016.