Impianti elettrici nei locali a uso medico

  • Mercoledì, 05 Ottobre 2016 15:47

Per luoghi ad uso medico la Norma CEI 64-8 intende qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici.
Sono quindi soggetti alle normative sopra citate tutte le strutture sanitarie, quali ad es.

  • Ospedali;
  • Cliniche;
  • Case di cura;
  • Case di riposo;
  • Centri di diagnostica medica;
  • Centri estetici;
  • Ambulatori medici;
  • Studi odontoiatrici;
  • Locali adibiti ad uso medico ubicati all’interno di altre strutture (es. infermerie);

Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali ad uso medico, sono classificati in tre gruppi:

Locali di Gruppo 0

Sono locali ad uso medico nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate.
Rientrano in questo gruppo:

  • gli ambulatori generici;
  • le sale per massaggi (dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali o apparecchi per uso estetico).

Locali di Gruppo 1

Sono locali ad uso medico nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali sono connesse al paziente in modo non invasivo (esternamente) oppure in modo invasivo ma non nella zona cardiaca.
Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:

  • Camere di degenza;
  • Sale per esami ECG, EEC, EHG, EMG, endoscopie, radiologia, ecc.
  • Sale per emodialisi;
  • Sale per medicina nucleare;
  • Sale parto;
  • Studi odontoiatrici;
  • Sale per trattamenti estetici;

Locali di Gruppo 2

Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali coinvolgono la zona cardiaca. Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:

  • Sala per anestesia;
  • Sala chirurgica;
  • Sala per cure intensive;
  • Sala per esami angiografici ed emodinamici;
  • Sala prematuri.

E’ compito del Responsabile sanitario della struttura stabilire il gruppo di appartenenza di ciascun ambiente, provvedendo a riportare tale classificazione su un disegno planimetrico.

Obblighi del Datore di lavoro: controlli e verifiche

Il controllo periodico degli impianti elettrici è un obbligo che fa capo al datore di lavoro, nel contesto delle attività che deve mettere in atto per mantenere in efficienza tutte le misure di sicurezza per le persone.

L’impianto deve essere sottoposto a:

  • controlli periodici da parte di personale idoneo, al fine di mantenere l’impianto in efficienza (D.Lgs 81/2008 art.80), con riferimento alle specifiche normative tecniche che nel caso degli luoghi adibiti ad uso medico sono riportate nella Norma CEI 64-8 – Sezione 710 – "Locali ad uso medico".
  • Verifiche periodiche da parte di Organismi Abilitati come previsto dal DPR 462/01.

Controlli periodici

I controlli periodici sugli impianti elettrici variano in funzione di fattori quali la dimensione della struttura, l’accessibilità da parte di pubblico, la tipologia di attività medica svolta nei singoli locali, ecc.
Bisogna infatti tener conto che gli impianti elettrici sono, da una parte fonte di rischio (folgorazione, microshock, innesco e/o propagazione di incendio, ecc.); ma dall’altra possono contribuire a ridurre o contenere rischi di altra natura (es. illuminazione di sicurezza, alimentazione di riserva, ecc.).

Nel valutare quali controlli devono essere effettuati all’interno di una struttura sanitaria è necessaria una analisi completa, che può comprendere ad esempio i seguenti punti:

  • determinare, in relazione alla conformazione generale degli impianti (es. impianti dotati di cabina di trasformazione), i controlli di carattere generale, prescritti per tutti gli impianti elettrici, dal Cap. 61 – App. E della Norma CEI 64-8;
  • valutare, in funzione di elementi quali la dimensione complessiva della struttura, l’affollamento, la conformazione delle vie di esodo, ecc. i controlli da effettuare, con particolare riferimento agli impianti di illuminazione di sicurezza o alle misure di protezione contro l’incendio (controlli tipicamente prescritti per ambienti a maggior rischio in caso di incendio quali edifici scolastici, luoghi di pubblico spettacolo, ecc.);
  • valutare, in relazione alla presenza di sorgenti di alimentazione di sicurezza, per l’alimentazione di attrezzature, apparecchi o sistemi elettromedicali "vitali", cioè la cui continuità di funzionamento è strettamente legata alla sicurezza del paziente, i controlli di efficienza di funzionamento, tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Costruttore;
  • identificare i locali adibiti ad uso medico e, in funzione della categoria di appartenenza, definire i controlli specifici richiesti dalla Sez. 710 della Norma CEI 64-8;

Il risultato di questa analisi porta alla definizione di un programma che, oltre a individuare e fissare le tipologie di verifiche ne determina la relativa periodicità.
E’ opportuno che questo programma sia sottoposto all’approvazione da parte di diverse figure all’interno della struttura (es. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ufficio Tecnico, Responsabili di reparto).

Pianificazione dei controlli

Nei luoghi ad uso medico, i controlli periodici sugli impianti elettrici sono prescritti dall’art. 710.62 della Norma CEI 64-8.
A questi controlli, specifici per la sicurezza del paziente, vanno aggiunti i controlli di carattere generale, previsti dall’allegato E al capitolo 6 della stessa norma, in particolare per quelle strutture sanitarie accessibili al pubblico, caratterizzate da un affollamento complessivo non trascurabile.

Tenuto conto che nella definizione di luogo ad uso medico rientrano sia le grandi strutture ospedaliere che i piccoli ambulatori, la periodicità di alcuni controlli può variare in funzione dell’esistenza e del peso di alcuni specifici fattori di rischio.

Controlli mensili

  • Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione (prova a vuoto);
  • Controllo di funzionamento degli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza, utilizzando sistemi di autodiagnosi o manuali (questa verifica può essere effettuata, ad esempio semestralmente, per piccole strutture);

Controlli quadrimestrali

  • Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione (prova a carico);

Controlli semestrali

  • Prova funzionamento dei dispositivi di controllo dell’isolamento;
  • Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore.

Controlli annuali

  • Esame a vista generale;
  • Controllo dello stato delle principali connessioni dell’impianto di terra;
  • Verifica dello stato dei quadri elettrici;
  • Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili;
  • Prova di funzionamento degli interruttori differenziali, con prova strumentale;
  • Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali (su un campione di almeno il 20 % dei collegamenti);

Controlli triennali

  • Misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare, nei locali di gruppo 2;
  • Misura della resistenza di terra o, se necessario, nei sistemi TN, misura delle tensioni di passo e contatto;
  • Misura di isolamento.

Ulteriori controlli periodici possono essere richiesti in relazione alle tipologie di impianti esistenti all’interno della struttura adibita ad uso medico (es. impianti di rivelazione fumo, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, cabine di trasformazione, ecc.).

L’esecuzione di questi controlli, e l’aggiornamento del relativo registro costituisce, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, il rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 81/08 relativamente al rischio elettrico:

  • art. 80 comma 1 "Il Datore di Lavoro provvede affinchè i materiali – le apparecchiature – gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati – costruiti – installati – utilizzati – mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi elettrici.
  • art. 80 comma 3 "… Il Datore di Lavoro: …..Predispone le procedure di uso e manutenzione"
  • art. 80 comma 3 bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Il registro dei controlli periodici

Le attività adibite ad uso medico, soggette al controllo del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (D.M. 16/02/82 Attività 86 – ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto), sono tenute ad annotare, su apposito registro, i controlli periodici relativi all’efficienza degli impianti elettrici, degli impianti di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, ecc.

Il registro, tenuto costantemente aggiornato, dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti.

La legge non fornisce indicazioni circa la conformazione del registro e lascia, al Datore di Lavoro responsabile, la scelta sulle sue caratteristiche (registro, raccolta di schede, ecc.).

L’importante, relativamente ai controlli sugli impianti elettrici, è che siano riportate le seguenti informazioni:

  • L’effettuazione di una specifica verifica
  • Data di esecuzione della verifica
  • Esecutore della verifica
  • Esito della verifica.

L’uso del registro del controlli periodici è comunque consigliabile anche per quelle strutture sanitarie non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. (vedi paragrafo precedente)

Verifiche periodiche (DPR 462/2001)

Con l’entrata in vigore del DPR 462/2001, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali alla regolamentazione preesistente, riassumibili nei seguenti punti:

  • sono stati abrogati i modelli di denuncia previsti dal D.M. 12/09/59, utilizzati per la denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (modello A), gli impianti di terra (modello B) e gli impianti in luoghi pericolosi (modello C). Il nuovo disposto di legge prevede che la denuncia degli impianti deve essere effettuata trasmettendo copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai competenti uffici dell’ISPESL e dell’ARPA/ASL.
  • e’ fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre l’impianto, ogni due anni, a verifica da parte di un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività produttive.
  • Il controllo periodico biennale era già previsto dall’art. 328 del DPR 547/55 ma non sussisteva alcun obbligo a carico del datore di lavoro, era l’organo di vigilanza a dover effettuare tale controllo.
  • L’art. 4 del DPR 462/01 ribadisce l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di sottoporre l’impianto elettrico ai controlli periodici ed alle attività di manutenzione, previste dalle vigenti normative.

Risulta quindi evidente che con il trasferimento dell’obbligo di sottoporre l’impianto ad ispezione a carico del datore di lavoro e con l’abilitazione di organismi privati, viene meno quella specifica circostanza che, a causa del ridotto organico degli organismi di vigilanza (ARPA, ASL), ha fatto si che la maggior parte degli impianti non sia stata mai ispezionata.

Diventa quindi di estrema importanza, ancor prima di sottoporre l’impianto elettrico ad ispezione, di mettere in atto tutte le attività di controllo interno e verifica periodica, onde evitare che l’intervento delle autorità possa far emergere anomalie dell’impianto verbalizzabili e sanzionabili secondo l’attuale legislazione.

Aspetti operativi

È importante rammentare che le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 non sono ne sostituiscono i controlli periodici per il mantenimento in efficienza dell’impianto.

Le verifiche di cui al DPR 462 sono relative unicamente alle verifiche dell’impianto di messa a terra nel suo complesso e del coordinamento dello stesso con le protezioni.

Quindi restano unicamente responsabilità della struttura sanitaria il controllo del trasformatore di isolamento, della corrente di dispersione degli elettromedicali, della funzionalità degli impianti di sicurezza etc.

Le attività in capo ai verificatori dell’ente di controllo sono:

  • Verifica dei documenti tecnici e amministrativi.
  • Rispondenza dell’impianto al progetto (es. presenza dei nodi equipotenziali)
  • Prova della continuità dei conduttori PE, EQP e EQS (a campione)
  • Solo per gli ambienti ad uso medico di classe 2 verifica della resistenza del collegamento EQS al nodo equipotenziale che non deve essere superiore a 0,2 ohm. La prova deve essere con una corrente di almeno 10A.
  • Misura della resistenza di terra
  • Misura del tempo di intervento dei differenziali
  • Verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione con la tensione limite di 25V
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