Stazioni radio base e verifiche DPR 462

Poiché il DPR 462/01 si richiama al DPR 547/55, è lecito come ricordato anche da due circolari ISPESL (17/02 e 13/04), escludere dal campo di applicazione del DPR 462/01 le attività già a sua volta escluse dal DPR 547/55 all’art. 2. Tali attività si riducono sostanzialmente a tre casi e precisamente:

- Gli impianti di trasporto aereo, navale e ferroviario;

- Gli impianti delle imprese concessionarie di impianti telefonici;

- Gli impianti di cave e miniere.

In particolare per gli impianti delle imprese concessionarie di impianti telefonici, le verifiche degli impianti di messa a terra degli impianti telefonici sono regolamentate dal DPR 323/56, tuttora in vigore, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici” (inclusi quelli di telefonia mobile).

Questo decreto prevede che le verifiche dell’impianto di terra degli impianti telefonici vengano effettuate dal datore di lavoro e sono quindi escluse dall’ambito del DPR 462/01. La loro periodicità, al di là della verifica iniziale prima della messa in servizio, è stabilità dall’art. 20 in un periodo non superiore ad un anno.

Per impianto telefonico si intende l’insieme delle apparecchiature e dei dispositivi destinati alla trasmissione di informazioni, segnali e dati a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica da parte dell’ente distributore. Da ultimo ricordiamo che, come per le aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, il DPR 462/01 va applicato alle verifiche degli impianti di terra dei locali aziendali stessi (uffici, magazzini, etc.). Alla verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, all’interno delle aziende telefoniche, si applica senza eccezioni il DPR 462/01.

Pertanto le verifiche degli impianti di terra delle Stazioni Radio Base {SRB) per telefonia mobile rientrano nel DPR 323/56 e sono di competenza del datore di lavoro.

Dal DPR 323/56 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici":

Art. 1 - Campo di applicazione

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547.

(....)

Art. 17 - Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra

Per i collegamenti a terra degli impianti indicati nell'art. 9 del presente decreto devono essere adoperati conduttori aventi resistenza elettrica non superiore ad 1 ohm e sezione non inferiore a 3 mm quadrati se il conduttore è di rame ed a 10 mm quadrati se di ferro o acciaio.

Per gli scaricatori riuniti a gruppi su intelaiatura metallica è ammesso che essi vengano collegati direttamente alla massa metallica dell'intelaiatura stessa, la quale deve essere collegata a terra con una corda di sezione non inferiore a 25 mm quadrati.

Per le installazioni telefoniche presso gli utenti, il collegamento a terra degli scaricatori deve essere eseguito mediante conduttori di rame di sezione non inferiore a 1.5 mm quadrati.

Art. 18 - Dispersore per le prese di terra

Negli impianti telefonici il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura e alle codizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 ohm.

Non sono ammessi come dispersori per le prese a terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua in qualunque loro punto, purchè essi presentino sufficiente continuità elettrica. Ove tale risultato non sia conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

(...)

Art. 20 - Verifiche periodiche

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza.

SRB senza impianto LPS

Le SRB senza impianto di protezione scariche atmosferiche (LPS) non necessitano pertanto di denuncia dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01.

Le verifiche periodiche dell'impianto di terra hanno cadenza annuale e possono essere effettuate da imprese installatrici o professionisti incaricati dal gestore telefonico senza altri obblighi. Ovviamente le verifiche possono essere affidate ed effettuate anche da Organismo Accreditato, ma su scelta volontaria del gestore.

Non sono necessarie comunicazioni ad INAIL/ ARPA per le variazioni sostanziali agli impianti né per la loro dismissione.

SRB con impianto LPS

Per SRB dotate di LPS si applicano gli obblighi previsti dal DPR 462/01 sia all'impianto di terra che di protezione dalle scariche atmosferiche (tra loro intrinsecamente collegati). Sono necessarie la denuncia e le verifiche periodiche ogni 5 anni da parte di un Organismo Abilitato su incarico e responsabilità del gestore telefonico.

Inoltre occorre comunicare all' INAIL/ARPA le eventuali variazioni sostanziali degli impianti e la loro eventuale dismissione.

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