Impianti di Protezione contro i fulmini: norme di riferimento

  • Giovedì, 06 Ottobre 2016 07:58

Con l’applicazione del D.Lgs 81/08 vengono abrogate le norme relative all’ art. 38 del D.P.R. 547/55 (Scariche atmosferiche), e in particolare l'articolo 38 e 39.

Prima del DLgs 81/08

L’art. 38 del DPR 547/55 stabiliva che:

“Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei :

  • gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all’art. 36;
  • i camini industriali, che in relazione alla ubicazione e all’altezza, possano costituire pericolo. "

L’art. 36 del DPR 547/55 stabiliva che le aziende e le lavorazioni:

  • nelle quali si producono , si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
  • che, per dimensioni , ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori;

erano soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio. Tali aziende e lavorazioni erano state successivamente determinate con le tabelle A (art. 36 lett. a) e B (art. 36 lett. b) annesse al DPR 689/59. (scarica l'elenco completo).

Nel D.Lgs 81/08, prima delle modifiche apportate dal DLgs 106/09, all'allegato IV par. 1.1.8, si faceva riferimento all’art. 39 del DPR 547/55, ovvero “Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, per se stessi e mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.”

Tale articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 106/09.

Dopo il DLgs 81/08 (modificato dal DLgs 106/09)

Gli articoli in vigore sono l’art. 29 e l’art. 84 del D.Lgs. 81/08.

L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 ( Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) fa carico al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio dovuto al fulmine e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura , metallica o non metallica, della struttura.

In merito alla protezione dai fulmini l’Art. 84 DLgs. 81/08 (corretto dal DLgs 106/09) "Impianti di protezione contro i fulmini" recita:

“ Il Datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche."

Norme Tecniche oggi vuol dire :

  • CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) - parte 1 : principi generali, introduce i parametri della corrente di fulmine e i relativi tipi di danno;
  • CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) - parte 2 : valutazione del rischio,  riguarda il metodo di analisi del rischio per stabilire la necessità o la convenienza della protezione.
  • CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) - parte 3 : danni materiali alla struttura e pericolo per le persone, contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre il rischio di danno alle persone e/o cose.
  • CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) : parte 4 : impianti elettrici ed elettronici all’interno delle strutture, contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre i danni agli impianti elettrici ed elettronici all’interno delle strutture.
  • CEI 81-10; V1 – Norma Italiana – Anno 2008 introduce alcune modifiche alla norma CEI EN 62305 (CEI 81-10)

La serie di norme CEI EN 62305 /1-4, ovvero CEI 81-10, ha sostituito i seguenti documenti normativi:

  • CEI 81-1 “Protezioni delle strutture contro i fulmini”
  • CEI 81-4 “Protezioni delle strutture contro i fulmini . Valutazione del rischio dovuto al fulmine “
  • CEI 81-8 “Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti utilizzatori di bassa tensione”.

La valutazione/rivalutazione del rischio di fulminazione

Per i nuovi edifici la norma tecnica da utilizzare per valutare il rischio di fulminazione e definire se gli edifici stessi sono auto protetti è pertanto la CEI 81-10.

Nel caso gli edifici non risultino auto protetti nei confronti delle fulminazioni , la stessa norma definisce i sistemi di protezione da adottare.

Per gli edifici esistenti, per i quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata precedentemente in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (Norme CEI 81-1 e CEI 81-4), occorre verificare la valutazione secondo la nuova norma CEI 81-10.

In merito occorre tenere presente il Codice Civile , il D.Lgs. 81/08 e la norma CEI 81-10 V1; in particolare:

  • l’art. 2087 del Codice Civile impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che , secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica , sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  • l’art. 29 del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica ;

la norma CEI 81-10 V1 cita “ La valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alle norme CEI EN 62305–2 (CEI 81-10/2) e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa “

La valutazione del rischio di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN 62305–2 (CEI 81-10/2) risulta più restrittiva (e quindi garantisce maggior tutela delle persone ) rispetto alle valutazioni già effettuate in base alla norma CEI 81-1 o alla norma CEI 81-4. Nei casi in cui la rivalutazione del rischio di fulminazione evidenzierà che la struttura non risulta più auto protetta nei confronti delle fulminazioni, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305 – 2 (CEI 81-10/2).

Pertanto si può concludere che:

  • la norma CEI EN 62305–2 è lo strumento che il datore di Lavoro ha a disposizione per verificare l’auto protezione di una struttura , nei confronti delle scariche atmosferiche, effettuando una specifica valutazione dei rischi.
  • Per i nuovi edifici si utilizza tale norma per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione.
  • Per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (Norme CEI 81-1 e CEI 81-4) , il Datore di Lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305 – 2 stessa.
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