NOTA: articolo superato dalle novità dell'ultima edizione della CEI 64-8.
L'acronimo "marcio" sta per "maggior rischio in caso d'incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario.
È il caso di ricordare che rischio relativo all'incendio in un luogo indica il prodotto della probabilità che si inneschi un incendio per l'entità del danno che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone.
Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato sulla base di valutazioni, e non calcoli analitici.
La norma CEI 64-8, art. 751.03.1.1, così si esprime in merito:
"L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio non rientra nello scopo della presente Sezione; essa dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:
densità di affollamento, massimo affollamento ipotizzabile, capacità di deflusso o di sfollamento, entità del danno ad animali e/o cose, comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio, presenza di materiali combustibili, tipo di utilizzazione dell'ambiente, situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali, ecc.).
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (DLgs 81/08 e DM 10/3/98).
In sintesi, il normatore elettrico non ha il compito di stabilire se un luogo è marcio, ma solo di indicare i requisiti che deve avere l'impianto elettrico nel luogo marcio.
Dunque, non è neanche compito del progettista elettrico stabilire se il luogo è marcio; questo è un dato di ingresso del progetto che il progettista elettrico dovrebbe ricevere dal committente o da chi per lui, segnatamente da chi aiuta il datore di lavoro a valutare i rischi ai sensi del DLgs 81/08. (RSPP, consulente per la sicurezza aziendale etc)
Queste informazioni, secondo la legge (DLgs 81/08) dovrebbero essere prontamente reperibili all'interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 26 del DLgs 81/08.
Purtroppo spesso la legge viene disattesa, il DVR non è redatto, o è fatto in manera grossolana e incompltea. E quindi il progettista elettrico non riceve alcuna informazione sulla valutazione dei rischi relativi all'incendio, e deve improvvisare.
Non può il progettista, ne tantomeno l'ente di controllo entrare nel merito della valutazione del rischio incendio e esprimersi sulla classe dei luoghi e quindi sullla periodicità della verifica di cui al DPR 462!
Cosa fare:
La norma CEI 64-8 ricorda che il DM 16/2/82 (ora abrogato dal DPR 151/01) elenca 97 attività/luoghi soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), da parte dei Vigili del Fuoco.
In base all'esperienza dei Vigili del Fuoco, tali luoghi sono quelli dove l'incendio è più frequente e/ o crea più danni; e che possono essere considerati marci, salvo prova contraria ("In generale, sono considerati marci", CEI 64-8, art. 751.03.1.2).
Il normatore CEI, distingue tre tipi "al fine di definire le caratteristiche dell'impianto elettrico".
Questi tre tipi li chiameremo di tipo A, B e C perché nella quarta edizione della norma CEI 64-8 erano descritti rispettivamente nelle appendici A, B e C.
A) densità di affollamento;
massimo affollamento ipotizzabile; capacità di deflusso o di sfollamento; entità del danno ad animali e/o cose;
Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico
B) comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio;
Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio, come ad esempio le baite; Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo.
C) Presenza di materiali combustibili e loro modalità di lavorazione e/o convogliamento;
Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile, gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando la classe richiesta per il compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30.
Casi particolari
1) classe di un luogo in mancanza del compartimento. (Ad esempio, un negozio di abbigliamento ubicato in un edificio civile)
Il calcolo della classe non può prescindere dall'individuazione del compartimento: basti dire che il suo parametro principale, il carico d'incendio specifico, dipende dall'area in pianta del compartimento stesso. In assenza di una compartimentazione interna, l'intero edifico va considerato come un unico compartimento.
C'è anche da aggiungere che, se nessuna regola impone nel caso specifico una compartimentazione interna dell'edificio, vuol dire che forse il rischio d'incendio non preoccupa. Tuttavia, nulla vieta di considerare un negozio di abbigliamento un luogo a maggior rischio in caso di incendio in conseguenza del notevole quantitativo di materiale combustibile.
Questo è una facoltà del progettista/committente, come suddetto, ma prescinde dal calcolo della classe del compartimento.
2) luogo dove si svolge un'attività che non rientra nelle 97 attività di cui al DM 16/2/82.
Se in base alla valutazione del rischio, il luogo è da ritenere marcio a parere del committente, o chi per lui, va considerato tale anche se non è compreso nelle 97 attività.
Ad esempio, i luoghi di tipo B sono luoghi marci, a pieno titolo, pur non essendo previsti tra le 97 attività.
3) classe del compartimento è uguale o maggiore di trenta che non rientra nelle 97 attività?
La compartimentazione è richiesta dalle disposizioni di prevenzione incendi e non deriva dal carico specifico di incendio.
Il luogo non è marcio, salvo prova del contrario in casi particolari.
La classe del compartimento uguale o superiore a trenta è, tuttavia, un indice di rischio e il committente/valutatore dei rischi deve prendere una decisione da comunicare al progettista elettrico.
È ad esempio il caso di autorimesse non isolate, cioè facenti parte di un edificio più ampio, con meno di nove veicoli per le quali il DM 1/2/86, art. 2.1, richiede comunque una resistenza al fuoco REI 60.
In mancanza di informazioni, il progettista elettrico non ritiene il luogo marcio, dandone comunicazione per accettazione al committente.
4) luogo compreso nelle 97 attività ma ordinario
Il principio per cui non tutti i 97 luoghi soggetti a CPI sono luoghi marci trova un esempio nei locali di cui al n. 88: "Locali adibiti a deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m2.
I Vigili del Fuoco sono giustamente preoccupati ogni qual volta un magazzino supera una certa dimensione, perché in genere le sostanze sono combustibili.
Ma se i materiali in deposito sono incombustibili, ad esempio carpenteria metallica, e l'esercente si impegna a non depositare materiale combustibile in quantità apprezzabile, è evidente che tale luogo non è marcio.
Allo stesso risultato si potrebbe arrivare, in qualche caso particolare, in presenza di un elevato carico d'incendio, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e di protezione dall'incendio sovrabbondanti rispetto a quelle in genere richieste.
Se l'incendio è del tutto improbabile per la mancanza di sostanze combustibili e se un eventuale incendio non può provocare un'esplosione il luogo non è da ritenere marcio.
È ad esempio il caso di una centrale termica a metano con più di 116 kW (con o senza pericolo di esplosione), la quale è soggetta al rilascio del CPI. Non ci sono sufficienti motivi per considerare il luogo marcio, perché nella centrale termica a gas: non ci sono sostanze combustibili che l'impianto possa innescare, e un incendio di eventuali sostanze combustibili, comunque presenti, non comporta un rischio elevato.
5) luogo con pericolo di esplosione
Un discorso a parte meritano i luoghi con pericolo di esplosione, che compaiono numerosi nell'elenco dei 97 sospettati. La norma CEI 64-8, art. 751.01, nel commento, mette giustamente in evidenza che i provvedimenti da prendere sull'impianto elettrico per evitare un'esplosione o un incendio sono diversi, e dunque i due casi vanno distinti anche se possono a volte coesistere. In un luogo con pericolo di esplosione va quindi valutato se l'impianto elettrico può innescare un incendio e se questo, a sua volta, può provocare un'esplosione.
Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001.
Conclusioni
Quindi in generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in precedenza, gli ambienti soggetti a rilascio del CPI, di cui DPR 151/2011 (che abroga il D.M. 16.2.82), sono considerati ambienti MA.R.C.I.
elenco ambienti soggetti a CPI
tabella comparativa tra attività del DPR 151/01 e DM 16.02.82