Gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi , ma l' illuminazione di sicurezza nelle vie di esodo (scale, pianerottoli, corridoi, atrio) fino al luogo sicuro, è richiesta soltanto se l'altezza antincendio supera 32 m, DM 16/5/87 n. 246, art. 5.
In base all ' art. 8, comma 1, dello stesso decreto, l' illuminazione di sicurezza è richiesta anche per gli edifici preesistenti con altezza antincendi superiore a 32 m.
Se l' edificio ospita locali per i quali è richiesta l' illuminazione di sicurezza, ad esempio uno studio medico o aule scolastiche, occorre l'illuminazione di sicurezza nel vano scale anche se l'altezza antincendio è minore di 32 m?
Se il numero di persone non è eccessivo, come in uno studio medico, il vano scala può essere considerato un luogo sicuro e non è dunque richiesta l'illuminazione di sicurezza.
Se, invece, il numero di persone è notevole (> 100), ad esempio aule scolastiche su di un intero piano, occorre l'illuminazione di sicurezza delle vie di esodo fino a luogo sicuro.