il 29/04/2024 è entrata in vigore la Legge 214/2023 del 30/12/2023 che modifica i valori limite di intensità dei campi elettromagnetici in alta frequenza sulla popolazione.
In Italia i limiti di emissione di campo elettromagnetico in alta frequenza (es. antenne) erano fissati dal DPCM 8 luglio 2003, che introduceva tre “limiti”:
- Limite di esposizione, valore da non superare mai (previene effetti acuti a breve termine).
- Valori di attenzione, valore da non superare nei luoghi con permanenze superiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne (previene effetti a lungo termine).
- Obiettivo di qualità, valore da non superare all’aperto nelle aree intensamente frequentate, o strutture “attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi”. (che differenza rispetto al precedente??)
ed i rispettivi valori:
- limiti di esposizione 40 V/m
- valori di attenzione 6 V/m
- obiettivo di qualità 6 V/m (serviva un obiettivo di qualità uguale a un valore teoricamente più alto??)
I valori sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore (art. 4 comma 8 DL 179/2012)
In Europa, il principale riferimento è la Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 (1999/519/CE) “Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz” che definisce i livelli di riferimento per i campi elettromagnetici.
I limiti derivano da “studi scientifici internazionali” della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), i cui risultati sono stati pubblicati nel 1998 e sostanzialmente confermati a marzo 2020.
A differenza dei valori stabiliti in Italia, quelli europei dipendono dalla frequenza.
Nel grafico seguente sono riportati i valori italiani e europei per un confronto:
Come si vede chiaramente i limiti nazionali sono certamente più restrittivi.
In effetti la raccomandazione UE lascia la facoltà agli Stati membri di definire dei livelli di protezione più cautelativi di quelli proposti. Ed è ciò che ha fatto l’Italia con il DPCM 8/7/2003 di cui abbiamo parlato prima.
Ma non tutti gli stati hanno recepito la Raccomandazione europea: Alcuni paesi hanno adottato i limiti della Raccomandazione, altri non hanno norme in proposito o hanno norme meno restrittive, altri ancora hanno adottato limiti più restrittivi di quelli raccomandati. L’Italia appartiene a quest’ultimo gruppo.
Come è possibile notare, non c’è stata una uniformità di giudizio, per il semplice motivo che non ci sono dati sufficienti per stabilire con buon grado di attendibilità ciò che realmente fa male alla salute.
Come spesso accade, i valori sono stabiliti essenzialmente su base “politica”.
In questo scenario si colloca il DDL semplificazioni 30 dicembre 2023, n. 214, che all’articolo 10 "adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici" prevede:
".. Al fine di potenziare la rete mobile …, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m...”
Sorvolando sulle parole "cautelativa" e "provvisoria", possiamo quindi riassumere che dal 30 aprile 2024 il nuovo limite per l'emissione in alta frequenza (antenne) passa da 6 V/m a 15 V/m.
Perché politicamente è stato alzato il limite?
È semplice, perché il mondo va avanti, e la tecnologia pure, e le comunicazioni ne rappresentano una parte fondamentale. Le richieste di connessione aumentano, i richiedenti anche, i fruitori anche, e di conseguenza le antenne anche.
Ovviamente in casi come questi si assiste al teatrino della politica dove chi, nella contingenza, si trova a governare deve dire (senza sapere esattamente quello che dice) che è tutto nella normalità e nella salvaguardia del cittadino, chi si trova all’opposizione deve gridare (parimenti senza sapere esattamente quello che dice) allo scandalo e al rischio della salute. È il gioco delle parti, nelle decisioni “globali” i politici “locali” sono solo spettatori e non protagonisti. Come è normale che sia.
A parti invertite avremmo ascoltato esattamente le stesse cose ma da direzione opposta. Come è normale che sia.
La verità è che spesso le persone parlano senza particolare cognizione di causa, in un caso e nell’altro, l’unica verità è che il progresso va avanti e in qualche modo ci si deve adeguare, certamente nel modo migliore possibile, che ci piaccia o no.
Basti pensare all’attendibilità di questi limiti, che si raddoppiano dopo vent’anni…
Ma allora erano sbagliati prima? lo sono adesso? lo saranno al prossimo aggiornamento?
Probabilmente lo sapremo, se lo sapremo, (e quasi sicuramente non lo sapremo) tra molti anni, quando teoricamente saranno disponibili dati su cui effettuare studi su base scientifica.
Concludiamo questo articolo cercando conforto in qualche dato tecnico.
Possiamo dire che in realtà il limite di 15 V/m, serve più come dato di input progettuale in fase di rilascio delle autorizzazioni, che come reale limite a cui sono soggette le persone.
Infatti la nostra lunga esperienza ventennale basata su centinaia di misurazioni soprattutto a Roma, ci insegna che i valori reali riscontrati nelle abitazioni sono nella quasi totalità ampiamente inferiori ai (vecchi) limiti di legge.
I valori si alzano sensibilmente solo quando ci troviamo di fronte ad un'antenna, ad esempio su un terrazzo dell’attico con l’antenna installata sul palazzo di fronte. Ricordiamo che i campi in alta frequenza sono fortemente schermati dai muri delle abitazioni, a differenza dei campi provocati dagli elettrodotti, che, pochi lo sanno, sono più dannosi di quelli delle antenne, e questo si, è dimostrato da studi scientifici certi. (per il semplice motivo che li studiamo da oltre 100 anni)
Spesso un’antenna installata sul palazzo di fronte è più nociva per la vista e per il paesaggio di quanto lo sia per l’effetto del suo campo elettromagnetico.