Antenne e distanze

Spesso ci chiamano cittadini romani preoccupati dalla presenza di antenne nei pressi delle loro abitazioni delle scuole dei loro figli. Nelle telefonate, ricorrono spesso frase come “è vietato installare antenne entro 100 metri dalla scuola”.

Cerchiamo di capire da dove nascono queste voci ripercorrendo brevemente la storia delle delibere del comune di Roma.

Si comincia con la delibera comunale 5187 del 1998, che stabiliva 4) il divieto assoluto di installazione a meno di 50 mt da Ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo

Questa delibera veniva superata da un'altra, la 211 del 2000, che all’art. 14 ci dice che:

14) ..., si esclude la possibilità di consentire l’installazione di impianti ricetrasmittenti per l’erogazione del servizio di telefonia radiomobile e, più in generale, di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva o per servizi similari su ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo o in loro prossimità, a distanze inferiori a 100 metri calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno delle aree adibite a tali attività, fatto salvo il rispetto nelle aree succitate dei valori stabiliti negli obiettivi di qualità.

Come si vede in pochi mesi il limite è lievitato da 50 m a 100 m (melius abundare quam deficere).

Nel 2015 è approvato dall’Assemblea Capitolina il regolamento sull’installazione delle antenne, che all’art. 4, ci dice che:

Art. 4) Divieto di installazione degli impianti: Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m., calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno. Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

Al primo comma dell’articolo notiamo che si è arrestata la lievitazione e la distanza è rimasta fissa a 100 m. Alla fine dell'articolo vedremo come stabile una regola generica senza tener conto dei vari aspetti tecnici non ha molto senso.

Da osservare che il secondo comma prevedeva la “delocalizzazione” per “impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma precedente”, ma non diceva nulla sugli impianti esistenti nei famosi 100 metri.

A novembre 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento, approvato a settembre dall’Assemblea Capitolina, sull’installazione delle antenne che ha sostituito quello approvato nel 2015, superato dalla giurisprudenza e dall’ (inarrestabile quanto ineludibile) avanzamento tecnologico, che all'art. 4 ci dice che:

Art. 4) Divieto di installazione degli impianti: Tutte le localizzazioni devono tendere alla minimizzazione dell’esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili, definiti ed individuati in modo specifico ed in formato georeferenziato negli elaborati allegati al presente Regolamento (Allegato A); è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri diurni, centri residenziali, orfanotrofi, asili nido pubblici e privati, scuole, oratori, parchi gioco e carceri, ivi comprese le relative pertinenze, facendo riferimento per queste ultime a quanto stabilito (...)  .  Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili individuati nell’Allegato A del presente Regolamento, su richiesta dell’Amministrazione Capitolina e con preavviso di almeno 12 mesi, possono essere oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite dal presente Regolamento, previa individuazione di idonea area alternativa anche su suolo pubblico nell’ambito di specifica Conferenza di servizi. (...)

Come si può notare, i contenuti sono gli stessi a meno di due aspetti:

è sparito il riferimento ai 100 metri, e il “sono oggetto di delocalizzazione” è diventato un più prudente “possono essere oggetto di delocalizzazione”.

Cosa è successo dal 2015 al 2024? Che in più di una circostanza, TAR e consiglio di stato (es. sentenza n. 5283 del 2022) si erano espressi dichiarando che, si, i comuni avevano voce in capitolo per individuare criteri localizzativi anche sotto forma di divieto per specifici edifici sensibili (ospedali, scuole, etc.), ma non potevano imporre limitazioni consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei.

Quindi, scrivere un generico divieto “entro 100 metri” non era ammissibile (e privo di fondamento tecnico, ndr)

Per concludere non ci risulta che esista alcun vincolo su distanze minime attualmente in vigore in Italia, ma come è corretto che sia, gli unici vincoli sono il rispetto della normativa ambientale, eventuale pianificazione urbana, e soprattutto la verifica e il rispetto dei limiti dell'esposizione delle persone ai valori di campo magnetico.

In rete molti siti fanno riferimento a una vecchia distanza minima di 70 metri tra antenne e abitazioni, stabilito dal “decreto Gasparri” DLgs 198/02 (tale decreto, e i suoi contenuti, è stato comunque dichiarato illegittimo nel 2003).

In realtà di questa distanza minima non abbiamo trovato alcun riferimento oggettivo, ovvero quale legge, articolo, comma, riportasse tale prescrizione. Se qualcuno ne ha evidenza ci invii cortesemente gli estremi per mail, per poter integrare il presente articolo.

In ultimo, per capire come un divieto se troppo generico rischia di essere poco inutile, vediamo (con estrema semplificazione e a puro scopo divulgativo) l'effetto di una classica antenna installata su un palazzo a circa 20 metri di altezza su una ipotetica scuola di due piani posta a 10 metri e a 100 metri di distanza. In quale delle due i bambini sono maggiormente esposti ai campi?

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