In gennaio 2014 è stata pubblicata la quarta edizione della norma CEI 11-27 che fornisce le regole per l'esecuzione di lavori dove sia presente rischio elettrico.
Lo scopo della nuova pubblicazione è quello di adeguare il testo all'ultima edizione della Norma CEI EN 50110-1, della quale in gran parte ripropone la struttura, e al Decreto Legislativo 81/08. La Norma, che deve essere impiegata congiuntamente alla norma europea, detta le prescrizioni per la sicurezza delle attività svolte sugli impianti elettrici già in esercizio destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Si applica ai lavori svolti sugli impianti elettrici, e ai lavori non elettrici eseguiti nelle vicinanze di parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette (come precisato nel D. Lgs 81/08), compresi i lavori sotto tensione su impianti a tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Non si applica invece ai lavori sotto tensione sugli impianti con tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua che sono invece oggetto della Norma CEI 11-15.
Le principali modifiche rispetto all'edizione precedente, come riportato nel Rapporto Tecnico CEI 11-81 che descrive le novità tecniche riportate nella nuova edizione, sono:
- definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su di essi;
- definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
- prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
- distanza di lavoro sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione che viene azzerata;
- revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici;
- dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza di lavoro (DW) della Norma CEI EN 61936-1.
Responsabilità e qualifiche
Le persone preposte all’esecuzione di qualsiasi lavoro elettrico devono essere adeguatamente formate e devono possedere, relativamente al ruolo ricoperto nell’ambito della specifica attività, conoscenze tecniche pertinenti alle effettive tipologie di impianti su cui devono operare. La norma individua, descrivendole attraverso una serie di acronimi, alcune specifiche figure professionali. La maggior responsabilità nella conduzione operativa del lavoro, e nel garantire l'esercizio in sicurezza di un impianto elettrico, mediante regole e l'organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell'impianto, è assunta dalle seguenti figure (sinteticamente riassunte in tabella 1):
- Unità responsabile di un impianto elettrico (URI) L'unità o la persona con la maggior responsabilità dell'impianto elettrico è la URI. Può essere rappresentata dal proprietario stesso, dall'utilizzatore o da una persona designata. Qualcuno dei compiti, se necessario, può essere affidato ad altri. Alla URI è demandata la responsabilità complessiva, di fatto in capo al responsabile dell'unità, dell'esercizio sicuro di un impianto elettrico. L'unità responsabile stabilisce le regole e si occupa dell'organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell'impianto. Operando su grandi impianti si può istituire una unità responsabile e, ove necessario, delegare a singole persone responsabilità di parti d'impianto mediante documentazione scritta.
- Responsabile dell'impianto (RI) Il RI è la persona responsabile della sicurezza durante l'attività di lavoro, elettrico o non elettrico, che richieda un intervento sull'impianto considerato. Il responsabile dell'impianto è sempre indicato da URI, se esiste. Nelle imprese con strutture semplici, il RI dell'impianto, se ne ha le competenze, può essere la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL.
- Persona preposta alla conduzione del lavoro (PL) Il PL ha la responsabilità della conduzione dei lavori elettrici, normalmente svolti da più persone da lui stesso incaricate. Il PL, così come definito dalla Norma, svolge tutte le funzioni del preposto come genericamente definito dal D. Lgs 81/08 (preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa), anche se, dovendo possedere ulteriori competenze nel campo elettrico, non è detto che coincida sempre con la figura del preposto definita dal D. Lgs 81/08.
- Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL) Si tratta dell'unità o della persona a cui è affidato l'incarico di realizzare il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell'unità. Se la URL è una persona, essa può corrispondere al PL, cioè alla stessa persona preposta alla conduzione del lavoro.
Unità responsabile di un impianto elettrico
Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l'esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell'impianto.
Responsabile dell'impianto (RI)
Persona responsabile della sicurezza dell'impianto elettrico durante l'attività di lavoro
Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)
Unità o persona a cui è demandato l'incarico di eseguire il lavoro.
Persona preposta alla conduzione del lavoro (PL)
Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro.
Tabella 1 - Figure professionali responsabili della conduzione e realizzazione di lavori sull'impianto elettrico
Per chi si occupa di lavori elettrici, in relazione a preparazione ed esperienza professionale, la Norma individua le seguenti figure (sinteticamente descritte in tabella 2):
Persona esperta (PES)
Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare
Persona avvertita (PAV)
Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare
Persona comune (PEC)
Persona diversa dalle precedenti figure che non è esperta e non è avvertita
Tabella 2 – Figure professionali degli addetti ai lavori elettrici
- Persona esperta (PES) - Il PES ha conoscenze ed esperienza sufficienti per occuparsi in autonomia di lavori elettrici. E' in grado di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. Ha maturato le necessarie conoscenze ed esperienze in antinfortunistica elettrica, possiede un'adeguata preparazione nell'affrontare autonomamente e in sicurezza l’organizzazione e l’esecuzione dei lavori. E' in grado di affrontare gli imprevisti e di sovrintendere e coordinare altri lavoratori;
- Persona avvertita (PAV) - E' una persona che svolge professionalmente lavori elettrici dopo aver ricevuto un’adeguata formazione ed essere stata avvisata dei pericoli a cui può andare incontro. Ha una buona conoscenza di antinfortunistica elettrica ed è in grado di capire ed eseguire correttamente le istruzioni ricevute da una persona esperta (PES);
- Persona comune (PEC) - E' una figura professionale priva di specifiche conoscenze o esperienza di antinfortunistica elettrica e non possiede i requisiti previsti per il PAV. Può eseguire i lavori elettrici più semplici ma sempre sotto la sorveglianza di un PES o di un PAV.
Lavoro elettrico
Una parte in tensione nel funzionamento ordinario è definita parte attiva. Un'attività svolta su di una parte attiva accessibile, in tensione o meno, è qualificabile come lavoro elettrico; nei lavori fuori tensione, per porre e garantire il fuori tensione delle parti attive, nei lavori sotto tensione, per rimuovere il pericolo dovuto alle parti attive in tensione. Un lavoro elettrico sottintende appunto un'attività nella quale c'è pericolo di contatto diretto e/o di arco elettrico nei confronti di parti attive accessibili: ad esempio misure, prove, manutenzioni, sostituzioni, trasformazioni, ampliamenti, montaggi ed ispezioni che prevedono l'accesso a parti attive. Non è invece configurabile come lavoro elettrico la costruzione di un impianto elettrico perché, non essendo ancora in esercizio, non presenta parti attive in tensione. Per stabilire se un lavoro è da considerarsi elettrico o meno e per individuare di che lavoro elettrico si tratta e le relative misure di protezione da adottare la norma definisce le distanze DL e DV e DA9 (figura 1):
- Distanza DL - La distanza DL delimita lo spazio intorno alle parti attive, detto zona di lavoro sotto tensione, nel quale non è assicurato il livello di isolamento atto a prevenire il pericolo elettrico
- Distanza DV - La distanza DV delimita lo spazio, esterno alla zona di lavoro sotto tensione, detto zona prossima
- Distanza DA9 - La distanza DA9 delimita lo spazio, esterno alla zona prossima, detto zona di lavoro non elettrico
Il D.Lgs. 81/2008 all'articolo 83, "Lavori in prossimità di parti attive" recita:
1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. In relazione al punto 2 dell'art. 83 succitato e tenuto conto della Tabella 1 riportata nell'Allegato IX del D.Lgs. 81/2008 (riprodotta in tabella 3 per comodità di chi legge), la norma ha quindi esteso il suo campo di applicazione anche alla zona dove si svolgono "lavori non elettrici" compresi tra la distanza DA9 della Tabella 1 del D.Lgs. 81/2008 e la DV (distanza prossima) della norma tecnica (tabella 4).
Tabella 3 - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette (Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/2008)
Tabella 4 - Distanze di lavoro secondo la Norma CEI 11-27
Legenda:
DL - Limite esterno dei lavori sotto tensione
DV - Limite esterno dei lavori in prossimità
DA9 - Limite esterno dei lavori non elettrici
Figura 1 - a) Distanze in aria e definizione delle zone di lavoro b) Limitazione delle zone di lavoro mediante dispositivo isolante
In pratica si definisce lavoro elettrico un qualsiasi lavoro eseguito a distanza inferiore o uguale a DV rispetto a parti attive accessibili, compresi i lavori fuori tensione sulle stesse, mentre un lavoro svolto ad una distanza minore di DA9 e maggiore di DV (ad esempio, costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.) si configura come lavoro non elettrico. Un lavoro elettrico si dice sotto tensione quando un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l'interno della zona di lavoro sotto tensione, a distanza inferiore o uguale a DL, con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che da lui vengono maneggiati. Infine si parla di lavoro in prossimità di parti attive per tutte i lavori elettrici in cui un lavoratore entra nella zona prossima con parti del proprio corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro oggetto senza invadere la zona di lavoro sotto tensione (tabella 5).
Lavoro svolto ad una distanza minore di DA9 e maggiore di DV |
Lavoratore deve entrare nella zona prossima con parti del proprio corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro oggetto senza invadere la zona di lavoro sotto tensione |
Il lavoratore deve entrare in contatto con parti attive in tensione o deve raggiungere l'interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi o con apparecchiature da lui maneggiate |
Tabella 5 - Classificazione dei lavori elettrici
Figura 2 - Diagramma di flusso dei lavori previsti dalla norma CEI 11-27