Da gennaio 2002 è in vigore il DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, che fa riferimento quindi a:
- Impianti elettrici di messa a terra;
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il decreto si riferisce agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Fra le attività comprese dal decreto entrano anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici, quindi impianti sportivi, illuminazione pubblica, etc.
Sempre l'art. 3 del DPR 547/55 precisa che sono equiparati ai lavoratori subordinati:
- i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
Come era: prima del 23 gennaio 2002
La messa in esercizio degli impianti era effettuata tramite una verifica iniziale a carico del datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro doveva inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la domanda di omologazione degli impianti con il modello A all'ISPESL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il modello B all'ISPESL per gli impianti di messa a terra e il modello C all'ASL/ARPA per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Una volta espletata la formalità dell'invio dei modelli, il datore di lavoro poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l'omologazione da parte dell'ISPESL (terra e scariche atmosferiche) o dell'ASL/ARPA (esplosione).
Il datore di lavoro non aveva alcuna responsabilità se l'omologazione avveniva a distanza di molti anni o non avveniva affatto a causa di carenza di personale da parte degli enti preposti ai controlli.
Una volta effettuata l'omologazione, erano previste verifiche periodiche biennali, che venivano effettuate dall'ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.
Come è: dopo il 23 gennaio 2002
Sono abrogati i modelli A, B e C, sono modificate le modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
In sintesi le maggiori novità introdotte dal decreto sono:
- Maggiori responsabilità per l'installatore
- procedure più snelle di messa in esercizio
- Maggiori obblighi da parte del datore di lavoro
- Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
- Introduzione di Organismi abilitati all'effettuazione delle verifiche



