Con l'entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita con il DLgs 17/2010, è stato abrogato il DPR 459/96 e le circolari correlate al decreto stesso.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE ha modificato, con l'articolo 24, anche la Direttiva Ascensori 95/16/CE.
Si è reso necessario quindi l’emissione del DPR 214/10, che ha modificato il DPR 162/99, decreto di recepimento della Direttiva Ascensori 95/16/CE.
il DPR 162/99, modificato dal DPR 214/10, presenta le seguenti novità:
Il Capo I riporta la nuova definizione di “ascensore” ( il termine “cabina” viene sostituito con “supporto del carico”) e aggiunge, tra le esclusioni di cui all’art. 1.3, “gli apparecchi di sollevamento, rispondenti alla definizione di ascensore, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s”.
Questi ultimi impianti, non dovendo più soddisfare ai requisiti della Direttiva Ascensori, ma ricadono nella Direttiva Macchine (D.lvo 17/2010 n. 17, G.U. n. 41/2010).
Il Capo II viene dedicato, oltre che agli ascensori e montacarichi, anche agli “apparecchi di sollevamento, rispondenti alla definizione di ascensore, che si muovono a velocità non superiore a 0,15 m/s”, cioè quegli apparecchi esclusi dal Capo I, purchè (vedi art. 11.2)
- non installati in miniere e/o navi;
- non aventi corsa (lunghezza dello spazio percorso dal supporto del carico) inferiore a 2 m.;
- non azionati a mano;
- installati stabilmente;
- se “montacarichi”, non aventi portata pari o inferiore a 25 kg.
Per completezza si riporta, a seguire, la definizione di “ascensore” e di “supporto del carico” , così come si legge nell’art. 2.1 del DPR 162/99, come modificato dal DPR 214/10:
Ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone….omissis;
Supporto del carico: la parte dell’ascensore che sorregge le persone…. per sollevarle o abbassarle.
L'articolo 24 della DM, modifica la definizione di "ascensore", sostituendo il termine "cabina", con il termine "supporto del carico". In conseguenza di ciò la definizione di ascensore è stata resa più generale:
Per riassumere il DPR 214/2010, ha introdotto le medesime regole, per la messa in esercizio e il mantenimento in esercizio, per quegli impianti che, pur non essendo ascensori, velocità < o = 0,15 m/s, rispondono comunque alla definizione di "ascensore" (supporto del carico, guide rigide, servizio a piani definiti, inclinazione > 15° rispetto all'orizzontale).
Per queste considerazioni, anche i servoscala e i montascale, installati dopo il 30/12/2010, se rispondono alla definizione di ascensore (inclinazione > 15° rispetto all'orizzontale, corsa > 2 metri), richiedono gli stessi adempimenti previsti per le piattaforme elevatrici.
Per questo tipo di apparecchiature, per la costruzione e commercializzazione, non si applica il Capo I del DPR 162/99, ma si applica il DLgs 17/2010.
Ai fini della messa in esercizio, comunicazione al Sindaco, manutenzione e verifiche periodiche (e straordinarie), si applicherà invece il Capo II del DPR 162/99. (sempreché siano superiori i suddetti 15° di inclinazione e con corsa > 2 metri).
Analogo discorso vale anche per le piattaforme senza porte.
Per i servoscala e i montascale, installati prima del 30/12/2010, non si applicava il DPR 162/99, e pur mancando una chiara e definitiva interpretazione in merito, si ritiene che essi fossero esclusi anche dalla circolare del Ministero dell’Industria del 14 aprile 1997 n°157296, in quanto apparecchio con rischio di caduta (verticale?) inferiore a 2 metri, e pertanto esclusi da obblighi di comunicazione e verifiche periodiche.



