Ritorniamo su un argomento già trattato nell'articolo "DPR 214/10: Verifiche dei Montascale" in quanto ci chiamano molti clienti per chiedere informazioni in merito.
La problematica riferita all’applicabilità del Capo II del DPR 162/99 ai servoscala e montascale nasce dalle modifiche introdotte nel testo del DPR stesso a seguito dell’emanazione della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. Con l’introduzione del principio della velocità, la Direttiva Macchine ha creato le condizioni per estendere l’applicabilità delle due Direttive 2006/42/CE e 95/16/CE ad apparecchiature che sono molto simili, ovvero ad ascensori e piattaforme. Fino a 0,15 m/s siamo nell’ambito della Direttiva Macchine, oltre 0,15 m/s siamo nell’ambito della Direttiva Ascensori. Tra l’altro, a livello europeo, una delle modifiche più importanti introdotte da questa nuova Direttiva si è materializzata con l’Emendamento A3 che ha, tra l’altro, “limitato” l’applicabilità delle norme EN 81-1/2 agli ascensori con una velocità superiore a 0,15 m/s.
Per tenere conto di questa modifica, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il DPR 214/2010 che ha modificato in parte il DPR 162/99.
Nell’art. 2.1 del DPR 162/99, così come modificato dal DPR 214/10, troviamo la nuova definizione di ascensore:
“Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico; (...).”
Il DPR 214/10 ridefinisce anche l’ambito di applicazione del Capo II del DPR 162/99. L’art. 4 (che sostituisce integralmente l’art. 11) stabilisce che “Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato (il concetto di servizio privato è stato modificato ulteriormente estendendo l’applicazione del Capo II anche al servizio pubblico), nonchè agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.”
Poiché le piattaforme elevatrici e alcuni tipi di servoscala rispondono alla nuova definizione di ascensore, rientrano nel campo di applicazione del Capo II del DPR 162/99 così come modificato dal DPR 214/10 (e come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico).
Questo comporta che all’atto della messa in servizio dell’impianto, va fatta una comunicazione al Comune, va richiesta la matricola, va sottoscritto un contratto di manutenzione e di verifica periodica.
Le apparecchiature che restano escluse dall’applicabilità del Capo II, nell’ambito dei sistemi di sollevamento di uso quotidiano, sono:
- i tappeti mobili, perché non hanno mai l’inclinazione superiore a 15°
- le scale mobili, perché non sono considerate un apparecchio di sollevamento ma di trasporto, ovvero non sollevano un carico da un piano all’altro, ma effettuano un “trasporto” continuo.
Restano esclusi anche gli apparecchi di sollevamento per miniere e navi, quelli con una corsa inferiore a 2 m, quelli azionati a mano, che non sono installati stabilmente e i montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Nel caso di montascale, servoscala e piattaforme elevatrici, la corsa non si deve intendere come sviluppo verticale ma di corsa intesa come distanza tra i piani estremi di sbarco.
Queste piattaforme rientrano nella Direttiva Macchine per l'installazione, e non ci sono dubbi sul fatto che ricadano nell’ambito di applicazione del Capo II del DPR 162/99 per l'esercizio: occorre quindi.
- sottoscrivere un contratto di manutenzione con una ditta abilitata
- sottoscrivere un contratto di verifica biennale con un Organismo Notificato
- trasmettere al Comune la dichiarazione di conformità per la messa in servizio dell’impianto.
Quanto sopra sicuramente contribuirà ad evitare che ci siano servoscala montati solo per promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche e che poi, abbandonati a se stessi, senza manutenzione, senza nessun controllo, quando servono davvero non funzionano.