E' allo studio lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio.
Vi anticipiamo quello che al momento si ipotizza sarà la versione definitiva del DPR 162 integrato con le modifiche al momento allo studio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 30/04/1999
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio.
(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/1999)
Coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 5/10/2010, n. 214
(Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2010)
Coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.R. X/X/2015, n. XXX
(Gazzetta Ufficiale n. XX del X/X/2015)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidentedella Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767; Visto il decreto delPresidentedella Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottatanella riunione del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta dei Ministri perlepolitichecomunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1. Ambito di applicazione
- Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
- Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;
- gli ascensori da cantiere;
- gli impianti a fune, compreselefunicolari;
- gli ascensori appositamente progettati ecostruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- gli apparecchi di sollevamento daiquali possono essere effettuati lavori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- gli apparecchi di sollevamento collegatiad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi ipunti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- i treni a cremagliera;
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.
Art. 2. Definizioni
- Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guiderigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficoltà, ed è munito dicomandi situatiall'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico; - montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definitimediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nellospazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
- supporto del carico: la parte dell'ascensoreodelmontacarichichesorreggele persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;
- installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE diconformità
- commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima voltal'ascensorea disposizione dell'utente;
- commercializzazione di un componente disicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unioneeuropea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
- componenti di sicurezza: icomponenti elencati nell'allegato IV;
- fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
- ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali disicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e cheutilizza componenti di sicurezzaidentici. Nella documentazionetecnica sono chiaramente specificate,con indicazione dei valori massimi e minimi, tuttele varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
- messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensoreo del componente di sicurezza;
- modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; - norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnicoadottate dagli organismi di normazioneeuropea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicatinella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte inuna norma nazionale;
- ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizionedi ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblicio privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
Art. 3. Dimostrazione di prototipi
- È consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purchè l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante odal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 4. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- Gli ascensori e i componentidi sicurezza cui si applicail presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
- Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizionidelpresenteregolamento.
- Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente commercializzata.
- La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il correttofunzionamento e la sicurezza diutilizzazione dell'impianto.
- I soggetti cui al comma 4 devono assicurarecheall'internodei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
Art. 5. Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
- Le norme tecniche nazionali che traspongonole norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Quando una norma nazionale che recepisceuna norma armonizzata prevede uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito in conformità di tale norma si considera conforme ai suddettirequisiti. Si considera altresì conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti.
- In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali,che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali disicurezza di cui all'allegato I.
- Gli enti normatori italiani di cui allalegge 21 giugno 1986, n.317, adottano le procedure necessarieper consentire alle parti sociali lapartecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate inmateria di ascensori.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/119/CEE.
Art. 6. Procedura di valutazione della conformità
- Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza oil suo mandatario stabilito nella Comunità devono:
a) presentare il modello del componente disicurezza per un esameCE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per unesame CE del tipo conforme all'allegato V e applicareun sistema di garanzia di qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanzia di qualità completo conforme all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negliallegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformitàper dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. - Prima della commercializzazione ogni ascensoreè costruito, installatoe provato attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualità di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualità di cui all'allegato XIV, se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE deltipo dicui all'allegato V, ovvero,seprogettatoin conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore per il qualesia stato attuato un sistema di garanzia di qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato;
c) di garanzia di qualità dicui all'allegato XIII, integratadauncontrollodelprogettose quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. - Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo è progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
- Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto forniscealresponsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinchè queste operazioni sipossano svolgere in piena sicurezza.
- In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicatinell'allegatoIItenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII,XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, surichiesta, una copia della suddetta dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.
- Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresì che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
- Quando una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicaredurante un periodo transitorio, lamarcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dalfabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.
- Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componentedisicurezza,ilsuo mandatario stabilito nel territorio dell'Unioneeuropea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore oil componente di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore oil componente di sicurezza per uso personale.
Art. 7. Marcatura CE
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato III.
- La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve, altresì, essere appostasuciascuncomponente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, seciò non è possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
- È vietato apporre sugli ascensori osui componenti di sicurezza marcature che possano indurre inerrore i terzi circa il significato edil simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
- Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione irregolare dimarcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sullamarcatura CE e far cessare l'infrazioneallecondizioni stabilite dal Ministero dell'industria, delcommercio e dell'artigianato.
- Nel caso in cui persiste la mancanza diconformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazionedell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.
Art. 8. Controllo di mercato e clausola di salvaguardia
- Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllodella conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, a campioneo su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli. - Le amministrazioni di cui al comma 1, siavvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.
- Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato Ine danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente allasua destinazione, rischiadi pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone edeventualmente la sicurezza dei beni,il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dalmercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cuial comma 4, precisando seil provvedimento è motivato da:
a) non conformità ai requisiti essenzialidi sicurezza di cui all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5,comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle conclusionidelleconsultazioniavviate dalla Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4,possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 9. Organismi di certificazione
- Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10,oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
- Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possessodei requisiti minimidi cui all'allegato VII e degli altrirequisiti stabiliti nel decreto del Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato 22/3/93, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazionedel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012.
- L'autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende negata.
- Le spese relative ai controlli preliminariconnessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema di qualità sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza odel mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea. Le spese relativealla certificazionedel singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione e, operando in coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.IlMinisterodell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitalianadegli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
- Quando è constatato che l'organismo dicertificazione, al quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui alpresente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio edell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissionedell'Unione europea e gli altri Stati membri.
Art. 10. Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione
- Gli organismi autorizzati invia provvisoria richiedono all'IspettoratotecnicodelMinistero dell'industria, del commercio e dell'artigianatola conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente regolamento.
- L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed è corredata dalla documentazione utile a completare quella già in possesso dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
- L'amministrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
Capo II
Art. 11. Ambito di applicazione
- Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.
- Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamentorispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Art. 12. Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato
- La messa in esercizio degli ascensori,montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore lacui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico ditrasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario odel suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
- La comunicazione dicui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico. - L'ufficio competente del comune assegnaall'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
- Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 alcomune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
- E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
- Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvol'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi impostidalpresenteregolamento.
- Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 13. Verifiche periodiche
- Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante,sono tenuti ad effettuare regolarimanutenzioni dell'impianto ivi installato, nonchèa sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodicadegli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizionedi ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale dellavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente perterritorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali ole aziende agricole, nonchè, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X. la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre come stabilito all'articolo l, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 753, nonché gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X ovvero organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e successive modificazioni, dall' unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
- Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonchè alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
- Le operazioni di verifica periodica sono direttead accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggettoincaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
- Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
- Le amministrazioni stataliche hanno propri ruoli tecnicipossono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal casoil verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazioneche dispone il fermo dell'impianto.
- Le spese per l'effettuazione delle verificheperiodiche sono a caricodelproprietariodello stabile ove èinstallato l'impianto.
Art. 14. Verifiche straordinarie
- A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alladata della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguitadai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o ilsuo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
- In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermodell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma1.
- Nel caso siano apportate all'impianto lemodifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), la verifica straordinariaè eseguita dai soggetti dicui all'articolo 13, comma 1.
- Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a caricodel proprietario dello stabile ove èinstallato l'impianto.
- Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedereallaverificastraordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Art. 15. Manutenzione
- Ai fini della conservazionedell'impianto e del suo normalefunzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistemadegli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/sa persona munita di certificato di abilitazione oa ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificatodi abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguitoall'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
- Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità,può essere effettuata anche da personale dicustodia istruito per questo scopo.
- Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. - Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gliascensori,
compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alladefinizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositividi sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16. - Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
- Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
- Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonchè il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 16. Libretto e targa
- I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numerodimatricola assegnato all'impianto.
- Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1,del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1,del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
- In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuareleverificheperiodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessivain chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.
Art. 17. Divieti
- È vietato l'uso degli ascensori, dei montacarichie degli apparecchi di sollevamento
rispondenti alla definizione di ascensore lacui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s aiminori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata. - È, inoltre,vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuoai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.
- Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichied apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessaal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
ART. 17-bis
(Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga)
- L'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori, in edifici esistenti, non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, è realizzato mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato o notificato ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
- L'organismo notificato trasmette semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma l, corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
- Resta ferma la necessità di preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, nei termini previsti dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi eccezionali di impossibilità per motivi di carattere geologico.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è stabilita la documentazione da presentare all'organismo notificato ai fini della certificazione di cui al comma 1 ovvero al Ministero dello sviluppo economico ai fmi della deroga di cui al comma 3. ".
Art. 18. Norma di rinvio
- Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate allaautorizzazionedegliorganismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè all'effettuazione dei controlli sui prodotti,fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- 1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e conil Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costoeffettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivitàproduttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.
- 1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previstodall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.
- 1-quater. Il decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe peri servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento,ai sensi del decreto delPresidentedella Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata invigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-bis del presentearticolo.
Art. 19. Norme finali e transitorie
- Salvo quanto previsto alcomma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensoriconformialle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendonolegittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti disicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presenteregolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, dicui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002,il proprietario o il suolegale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistemadi qualità certificato,aisensidelpresente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di uningegnere iscritto all'albo. - Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettereb) , c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo diprimo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20. Abrogazioni
- Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l'art.60, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Art. 21. Entrata in vigore
- Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999,n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivoa quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.