Come noto, gli ascensori installati prima del 1999 non sono tenuti ad avere all'interno della cabina un dispositivo di telesoccorso, ovvero un telefono (o similare) che metta automaticamente in comunicazione la persona intrappolata nella cabina con un centro operativo.
Il DPR 162/99, all'Allegato I punto 4.5, richiede che "Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento". Si tratta di un Requisito Essenziale di Sicurezza (RES) che, insieme a tutti gli altri indicati nel citato Allegato I, deve essere rispettato in tutti gli ascensori installati a partire dal luglio 1999.
Ovviamente anche le norme armonizzate serie 81 prevedono un paragrafo sull'argomento, in particolare al paragrafo 14.2.3 "dispositivo di allarme" prevede:
"... Allo scopo di potere ottenere soccorso dall'esterno, i passeggeri devono avere a loro disposizione in cabina un dispositivo, facilmente identificabile e accessibile, idoneo allo scopo. ..." "...Questo dispositivo deve permettere una comunicazione bidirezionale a voce, che permetta un contatto permanente con un servizio di soccorso. Dopo l'inizio della comunicazione, non deve essere necessaria una ulteriore azione della persona intrappolata...."
Dal 2004 è presente anche la Norma armonizzata EN 81-28 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori: Teleallarmi" che definisce le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di allarme per tutti i tipi di ascensori:
- devono presentare dispositivi di allarme dotati di un filtro in grado di eliminare l'allarme se la cabina è al piano e le porte sono aperte o se l'impianto è in manutenzione e/o riparazione.
- La fine dell'allarme deve essere attivata solo dall'impianto.
- Eventuali guasti o interruzioni dell'alimentazione elettrica non devono inficiare il funzionamento del telesoccorso;
- il dispositivo di allarme deve consentire l'identificazione dell'impianto anche durante le prove
- deve simulare automaticamente almeno ogni 3 giorni l'invio del segnale di allarme con conseguente connessione al sistema di ricezione.
- La norma, inoltre, riconosce che la responsabilità del collegamento dell'impianto ad un servizio di soccorso è da riporsi nel proprietario dell'ascensore.
- Il servizio di soccorso deve essere un'organizzazione capace di ricevere gli allarmi e soccorrere le persone intrappolate nell'ascensore; può essere parte della ditta incaricata della manutenzione oppure può essere esterna ad essa.
Un'altra norma importante che fa riferimento al telesoccorso è la UNI EN 13015 (prima edizione di maggio 2002) "Regole per le istruzioni di manutenzione".
La norma all'art.4.3.2.5 prevede che tra le informazioni obbligatorie da includere nelle istruzioni di manutenzione per il proprietario dell'impianto, sia prevista " La necessità che il proprietario dell'ascensore mantenga il dispositivo di comunicazione bidirezionale efficiente e collegato ad un servizio di soccorso 24 h per l'intero periodo in cui l'impianto può essere usato, come descritto nella norma UNI EN 81-28 " e all'art. 4.3.2.6 anche " La necessità che il proprietario metta fuori servizio l'ascensore per persone o per persone e merci quando il dispositivo di comunicazione bidirezionale non sia funzionante."
Informazioni da fornire al proprietario
La norma prevede che l'installatore indichi esplicitamente e con chiarezza quali sono le responsabilità che fanno capo al proprietario dell'ascensore (5.2 81-28).
In sintesi il proprietario deve:
- assicurare che l'ascensore sia collegato a un Servizio di Soccorso. Il Servizio di Soccorso, che può anche far par te dell'organizzazione di manutenzione, deve ricevere la richiesta di soccorso proveniente dall'ascensore, verificarla, registrarla per documentare orario e circostanze della richiesta, confermare al richiedente che la richiesta è stata ricevuta e organizzare la operazioni di soccorso e monitorarle fino all'avvenuto recupero degli utenti imprigionati.
- Garantire che il dispositivo di allarme in cabina e il Servizio di Soccorso siano collegati tra di loro mediante una rete di comunicazione sicura e funzionale, attiva 24 ore, compreso l'utilizzo per le operazioni di manutenzione.
- Garantire che le indicazioni in cabina riguardanti il sistema di allarme e le relative segnalazioni luminose e acustiche siano in perfetta efficienza, segnalando tempestivamente la questione alla ditta di manutenzione nel caso di irregolarità.
- Verificare periodicamente la risposta vocale del Servizio di Soccorso, attivando manualmente il dispositivo d'allarme. La frequenza di tali verifiche è da stabilirsi in base all'analisi dei rischi effettuata.
- Mettere fuori servizio l'ascensore quando i mezzi di comunicazione bidirezionale sono guasti. Questa circostanza può essere segnalata dal Servizio di Soccorso, a seguito di un controllo automatico, o rilevata da un test manuale in tal caso va immediatamente contattato il servizio di manutenzione.
- Garantire che l'organizzazione del Servizio di Soccorso fornisca una risposta efficace entro un tempo medio di un'ora in condizioni normali. Occorre a questo riguardo che venga assicurato agli addetti al Servizio di Soccorso l'accesso all'edificio in qualsiasi circostanza.
La norma prevede che il proprietario dell'impianto indichi esplicitamente e con chiarezza al servizio di soccorso quanto segue ( 5.3 norma 81-28):
- Fornire al Servizio di Soccorso tutte le informazioni ricevute dall'installatore relativamente al sistema d'allarme.
- necessità di stabilire sempre una comunicazione bidirezionale che consenta il contatto con gli utenti imprigionati inclusa la possibilità di parlare regolarmente con essi e di informarli in relazione allo stato delle operazioni di soccorso; (Il proprietario può richiedere una risposta umana in lingue più specifiche in aggiunta a quelle ufficiali, si veda il punto 0.2.5 delle norme EN 81-1:1998 e EN 81-2:1998);
- informazione relativa ai limiti di tempo dell'alimentazione di emergenza del sistema di allarme.
- Fornire al Servizio di Soccorso tutte le informazioni relative a come accedere all'ascensore e ai locali riservati di pertinenza e inoltre, se necessario, al personale che ha compiti di guida o di accompagnamento.
- Assicurarsi che il sistema di allarme fornisca al Servizio di Soccorso tutti i dati occorrenti per la completa identificazione dell'ascensore da cui proviene la richiesta di soccorso e indichi anche tutte le condizioni particolari per assicurare un accesso all'ascensore rapido e senza rischi.
- Assicurarsi che il Servizio di Soccorso svolga tutte le funzioni indicate nella Norma e lo dichiari esplicitamente.
Chi riceve la chiamata
Il teleallarme deve essere collegato con centro di soccorso idoneo, che può coincidere con la ditta hce ha in appalto la manutenzione, se la stessa è organizzata per offrire e gestire tale servizio.
Il teleallarme per dar segnale di corretto funzionamento, deve accertare il corretto invio e ricezione di una chiamata, al centro di soccorso o al manutentore, almeno ogni 72 ore.
Oltre alle caratteristiche del teleallarme la normativa fissa anche le tempistiche di risposta e di intervento sull'impianto: la chiamata di allarme deve ricevere risposta entro cinque minuti dall'invio e l'intervento del manutentore sull'impianto deve avvenire entro e non oltre un'ora dalla ricezione della chiamata di allarme (salvo condizioni particolarmente avverse).
Si capisce come organizzare un centro di soccorso, richiede una adeguata organizzazione, anche solo per ricevere le chiamate di prova ogni 3 giorni per singolo impianto.
Inoltre il centro di soccorso, che riceve le chiamate e associa l'anagrafica dell'impianto al numero di telefono dal quale riceve la segnalazione, dovrebbe permettere (possibilmente in automatico) la pronta individuazione degli impianti che non inviano segnalazioni da più di 72 ore.
Linea attiva o no?
Un aspetto spesso dibattuto sia tra gli addetti ai lavori, sia tra i manutentori, sia tra i verificatori, sia tra gli amministratori di condominio è l'obbligatorietà di attivare o meno la linea di telesoccorso.
Infatti, dalla lettura del solo DPR 162 e della EN 81-1/2, c'è chi sostiene che sia richiesta la presenza del dispositivo bidirezionale, ma non sia esplicitamente richiesta obbligatoriamente la sua attivazione.
A tal riguardo, è ormai interpretazione diffusa, e corretta, che se può esistere il dubbio interpretativo per gli impianti installati dal 1999 al 2002, di sicuro, con l'uscita della UNI EN 13015 nel 2002 e della EN 81-28 nel 2004, sia chiarito l'obbligo di mantenere attiva una linea oltre ad avere il bidirezionale installato.
E' noto altresì che l'irregolare funzionamento del telesoccorso, in particolare, e del segnale di allarme in generale, costituisca una delle principali cause di incidente sugli ascensori; in questa ottica le stesse associazioni delle imprese di manutenzione (ad esempio ANACAM) hanno in più occasioni chiesto massima attenzione agli organismi notificati affinché non transigano nel corso della verifica periodica dall'accertamento del regolare funzionamento del segnale di allarme, in generale, e del telesoccorso in particolare.
Pertanto la posizione degli enti notificati, condivisa da Accredia, ente di accreditamento nazionale, è di provare in occasione delle verifiche periodiche biennali il funzionamento del bidirezionale ed emettere verbale negativo in caso questo non abbia linea attiva o funzionante, o anche in caso di mancanza di risposta.