
(Articolo aggiornato dopo DPR 23/2017 e UNI EN 81-20)
La verifica straordinaria è un tipo di verifica, aggiuntiva rispetto alla normale attività di verifica periodica, atta a verificare il mantenimento/ripristino delle condizioni di sicurezza a fronte di particolari eventi.
La Verifica Straordinaria è necessaria a seguito di:
- Verbale precedente con parere negativo al mantenimento in servizio dell’impianto (al fine di verificare l’eliminazioni delle cause che hanno portato al parere negativo);
- Incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio (al fine di verificare l’eliminazioni delle cause che hanno portato all’incidente);
- Modifiche importanti o sostituzione di componenti principali; (vedere testo della legge a seguire)
inoltre, il DPR 23/2017 art. 12 comma 2bis, ha previsto una “verifica straordinaria di attivazione impianto” quando si inoltra la comunicazione di messa in esercizio in ritardo, oltre il termine di sessanta giorni.
A seguito di verbale negativo
A seguito verifica periodica con esito negativo, il competente Ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.
La verifica straordinaria è eseguita dietro richiesta del proprietario dello stabile, o del suo legale rappresentante, e dopo la risoluzione dei problemi che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
A seguito di incidente
In caso incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto.
Per la rimessa in servizio dell’ascensore, deve essere incaricato un Organismo accreditato di effettuare una verifica straordinaria per accertarsi del mantenimento delle condizioni minime di sicurezza per l’esercizio dell’impianto.
A seguito di verbale positivo, il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, possono rimettere in esercizio l’impianto.
A seguito di modifiche costruttive
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti a far eseguire una verifica straordinaria dell’impianto anche in caso di modifiche costruttive.
I casi in cui occorre effettuare la verifica straordinaria sono elencati nell’art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i.:
“… 3. Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera cc, (ex lettera m), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 13, comma 1.”
l’ art. 2, al comma cc, definisce:
“.. cc) modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
- la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
per “componenti principali” sono da intendersi quelli elencati nell’appendice C della norma UNI EN 81-20, “controlli e prove periodici, controlli e prove dopo una trasformazione importante o dopo un incidente” (ex ‘”appendice E” delle norme EN 81-1 e EN 81-2), dove al paragrafo C.2 si dice che “…. In particolare sono considerate trasformazioni importanti i seguenti:
b) cambiamenti o sostituzioni:
- del tipo dei dispositivi di blocco (la sostituzione di un dispositivo di blocco con un altro dello stesso tipo non è considerata una trasformazione importante);
- della manovra;
- delle guide o del tipo di guida;
- del tipo delle porte (o aggiunta di una o più porte di piano o di cabina);
- della macchina o della puleggia di frizione;
- del limitatore di velocità;
- dei dispositivi di protezione contro l’eccesso di velocità della cabina in salita;
- degli ammortizzatori;
- del paracadute;
- del dispositivo meccanico per impedire il movimento della cabina;
- del dispositivo meccanico per arrestare la cabina;della piattaforma;
- del dispositivo meccanico per bloccare la cabina o degli arresti mobili;
- dei dispositivi per manovra di emergenza e prove;la protezione contro il movimento incontrollato della cabina.
- del dispositivo a morsa,
- del dispositivo a tacchetti,
- del gruppo cilindro-pistone,
- della valvola di sovrapressione,
- della valvola di blocco,
- della valvola limitatrice di flusso … “




