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Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi ordinari:

L’Installatore realizza l’impianto e esegue le verifiche previste dalle norme e dalle leggi.

L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08 e la relativa documentazione tecnica richiesta (come da guida CEI 0-2).

La dichiarazione di conformità ha valore di omologazione degli impianti, e il datore di lavoro può iniziare l’attività lavorativa.

Entro trenta giorni il datore di lavoro effettua denuncia on line dell’impianto tramite portale CIVA dell’INAIL, e conserva presso la sede copia della dichiarazione completa degli allegati.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.

Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, può essere fatta agli Organismi Autorizzati dal Ministero delle attività produttive. La richiesta di verifica deve essere:

  • biennale: per gli impianti installati negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri, nei locali ad uso medico.
  • quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.

Una volta eseguita la verifica, archivia copia del verbale in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.

L’ organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell’impianto in caso di esito negativo della verifica periodica e/o in caso di modifica sostanziale dell’impianto.

Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica tramite portale CIVA.

Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Rispetto agli altri tipi d’impianto per quelli installati in luoghi con pericolo di esplosione l’omologazione dell’impianto è subordinato alla prima verifica dell’ASL/ARPA, pertanto risultano così modificati i seguenti punti:

punto 4: Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all’inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, è preferibile inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.

punto 5: L’ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.

punto 5: L’ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull’impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l’omologazione è l’atto amministrativo che attesta la conformità dell’impianto considerato alla regola d’arte e alle leggi vigenti in materia.

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