La Verifica prevista dal DPR 462/01 è normalmente detta "verifica di messa a terra". In realtà la denominazione corretta è "verifica della protezione dai contatti indiretti" dove l'impianto di terra è solo un componente. La verifica infatti prevede anche la prova strumentale di tutti gli interruttori differenziali, che correttamente coordinati con l'impianto di terra, intervengono in caso di guasto o dispersione di corrente. Ci chiedono spesso se anche i condomini sono obbligati alla verifica dell'impianto di terra. La risposta è sicuramente affermativa se essi sono "AMBIENTI DI LAVORO" (art.1 comma1), se, cioè, è presente un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Esempi classici per il condominio sono: il portiere, personale delle pulizie, giradinieri etc Fin qui si parla di indubbio obbligo di legge. Si entra invece nel campo delle interpretazioni se non ci sono lavoratori alle dirette dipendenze. In tal caso il condominio non si configura come "luogo di lavoro" per l'amministratore di condominio, che quindi, secondo il DPR 462/01, non è obbligato alla verifica. D'altra parte occorre comunque garantire l'incolumità del personale esterno, chiamati a vario titolo a prestare attività lavorativa nel condominio, e che quindi pur non essendo "luogo di lavoro" per l'amministratore, lo diventa per il titolare dell'impresa esterna o per il lavoratore autonomo. es, ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc. In un mondo ideale, l'appaltatore dovrebbe verificare prima di accettare il contratto, la sussistenza di tutte le condizioni minime di sicurezza previste dal DLgs 81/08, tra cui la sicurezza dell'impanto elettrico di messa a terra, e in caso di qualche mancanza, dovrebbe rifiutare l'incarico o provvedere a sue spese. Ma questo, appunto, in un mondo ideale. In conclusione, per completezza di informazione e affinchè ognuno possa fare le sue valutazioni, si riporta a titolo informativo, quanto scritto nella circolare Prot. 10723 del 25/02/2005, dove l'allore ministero delle attività produttive (oggi Sviluppo Economico) affermava che nel condominio si configura seppure temporaneamente un luogo di lavoro, (manutenzione, pulizia .. etc) per cui EVENTUALI INCIDENTI RICONDUCIBILI A MALFUNZIONAMENTO dell'impianto elettrico sarebbero imputabili all'amministratore, il quale dovrebbe dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il malfunzionamento: ".... si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, non v'è dubbio che NE RISPONDA IL PROPRIETARIO E/O AMMINISTRATORE SALVO dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento: ebbene la manutenzione e la VERIFICA PERIODICA dell'impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria". Pertanto, nella parte in cui la norma parla di "datore di lavoro" come destinatario dell'obbligo oggetto di quesito, ... pur mancando, al momento, un rapporto di lavoro dipendente, SIA CONFIGURABILE COME AMBIENTE DI LAVORO quello in cui vengano esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell'impianto. Prioritarie e doverose esigenze di TUTELA DELLA INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E DEI BENI non possono che anche giovarsi delle possibilità offerte dal DPR 462/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie".