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Un obbligo di legge, il DPR 162/99.

Una tutela della sicurezza per le persone.

verifiche ascensori - tutela della sicurezza

Perché è obbligatoria

Per garantire il corretto funzionamento dell’ascensore e dei suoi componenti di sicurezza.

Non è facoltativa, è obbligatoria per legge per tutti gli impianti elevatori.

Deve essere eseguita solo da Enti di Ispezione Accreditati.

La verifica biennale non va confusa con la manutenzione dell’ascensore, che invece va fatta almeno ogni sei mesi, e ogni volta che ce n’è bisogno.

Cosa si deve verificare

Tutti le tipologie di impianti elevatori:

  • Ascensori e Montacarichi
  • Piattaforme elevatrici
  • Montascale

Chi deve richiederla

L’amministratore di condominio, i proprietari di immobile, i legali rappresentanti delle società di gestione immobiliare (o i loro delegati), ovunque ci sia un impianto elevatore.

Rischi per mancata verifica

Anche se il DPR 162 non prevede esplicite sanzioni, per l’amministratore di condominio si configura il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 del codice penale) che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 €, per non parlare delle implicazioni penali in caso di incidente. 

Relativamente alla manutenzione valgono gli obblighi indicati dal codice civile agli artt. 1130 c.4 e 1135 c.2, i quali gli attribuiscono il compito di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio.

Cosa facciamo

Come Ente di Ispezione Accreditato e abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con i nostri ingegneri eseguiamo tutte le verifiche obbligatorie previste dal DPR 162/99 sugli impianti elevatori:

  • prove di regolare funzionamento
  • prove di tutti i componenti di sicurezza
Cosa ricevi al termine del controllo
Ti rilasciamo il Verbale di Verifica, documento valido a tutti gli effetti di legge  che attesta l’esito delle prove.
Questo verbale è il documento ufficiale da conservare ed esibire in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza (ASL, INAIL, ecc.).

Cosa dice la legge

Il DPR 162/99 e successivi aggiornamenti ( DPR 214/2010, DPR 23/2017), recepisce la direttiva europea sugli ascensori, e obbliga il proprietario dell’immobile o il suo legale rappresentante (es. l’amministratore di condominio) a far eseguire ogni due anni la verifica periodica (art. 13) ad un Ente di ispezione Accreditato e conservare il verbale per dimostrare l’avvenuto controllo.

Quando va fatta la verifica

Ogni 2 anni per:

  • Ascensori e Montacarichi
  • Piattaforme elevatrici
  • Montascale

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OVERTEC

Siamo Ente di ispezione accreditato secondo la norma ISO 17020.

Dal 2002 abbiamo eseguito oltre 50.000 verifiche tecniche per aziende private, enti pubblici, strutture sanitarie, scuole, impianti industriali su impianti elevatori, impianti elettrici, campi elettromagnetici, cancelli etc.

Siamo riconosciuti dal mercato come Ente tecnicamente competente, e punto di riferimento per molte realtà aziendali.

20+

Anni di attività

50000+

Verifiche eseguite

  • siamo specializzati in verifiche tecniche di terza parte dal 2002
  • Siamo realmente indipendenti, non progettiamo, non vendiamo consulenze, non facciamo manutenzione.
  • I nostri tecnici sono davvero competenti.
  • I nostri report e verbali sono chiari, sintetici e tecnicamente inappuntabili.
  • I nostri preventivi sono basati sulla realtà aziendale
  • Abbiamo un listino dedicato ai privati.

Per i nostri clienti, Overtec significa
rigore tecnico, conformità,
documentazione chiara, controlli tracciabili.

FAQ

Sì. La manutenzione da parte di una ditta di manutenzione specializzata è obbligatoria per legge, come previsto dall’art.15 del DPR 162 del 1999. Deve essere effettuata secondo il piano di manutenzione del costruttore e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

La ditta di manutenzione esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore, secondo il piano di manutenzione predisposto dal costruttore.

L’ente di verifica è un organismo terzo e indipendente che, attraverso i suoi ingegneri, effettua esclusivamente verifiche per accertare il corretto funzionamento dell’impianto e dei suoi dispositivi di sicurezza.

In caso di verifica negativa, l’ascensore deve essere messo immediatamente in stato di fermo, il proprietario deve far eseguire gli opportuni lavori per eliminare le cause delle non conformità, quindi deve far eseguire una verifica straordinaria all’ente di verifica.

La verifica straordinaria deve essere richiesta nei seguenti casi:

  • Dopo un verbale di verifica periodica con esito negativo
  • In caso di incidenti di notevole importanza
  • Per la rimessa in servizio dell’impianto dopo un lungo fermo
  • Quando sono state apportate modifiche all’impianto

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti a far eseguire una verifica straordinaria dell’impianto in caso di modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

  • il cambiamento della velocità
  • il cambiamento della portata
  • il cambiamento della corsa
  • il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
  • la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali (ovvero quelli  elencati nell’appendice C della norma UNI EN 81-20)

Per approfondire

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Garantiamo sicurezza e conformità in ogni ambito tecnico, dal 2002.

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