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Un obbligo di legge (D.Lgs 81/08).

Una tutela per la sicurezza dei lavoratori.

misura rumore

A cosa serve

Serve a misurare l’intensità del rumore presente nei luoghi di lavoro, per proteggere la salute dei lavoratori prevenendo danni permanenti all’udito (ipoacusia, sordità) e altri problemi (stress, calo di produttività) causati dall’eccessiva esposizione sonora.

Il D.Lgs 81/08, al Titolo VIII, Capo II, richiede la valutazione del rischio da rumore, fissando dei limiti che non devono essere superati.

Quando va fatta

Quando non sono disponibili i dati nelle banche dati INAIL o nelle schede tecniche del produttore delle attrezzature, o quando in base alla valutazione preliminare non si ha certezza del rispetto dei limiti di legge, è necessario procedere con la misura diretta del rumore con un apposito strumento (fonometro di classe 1), in grado di misurare il livello dell’intensità sonora a cui sono soggetti i lavoratori.

Chi deve richiederla

I datori di lavoro, legali rappresentanti, delegati per la sicurezza (es. RSPP), in qualunque luogo di lavoro dove c’è almeno un lavoratore subordinato.

Cosa si rischia

La valutazione del rischio rumore è obbligatoria. In caso di inadempienze il D.Lgs 81/08 prevede gravi sanzioni:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per mancata valutazione dei rischi.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per mancata attuazione di adeguate misure di protezione e prevenzione.

Cosa fa Overtec

Come Ente di Ispezione conforme alla ISO 17020, eseguiamo le misure del rumore verificando i livelli di esposizione negli ambienti di lavoro, fornendo tutti i dati necessari all’azienda per effettuare una corretta valutazione dei rischi, proteggere i lavoratori e rispettare gli obblighi di legge.

Attraverso rilievi strumentali con i migliori fonometri di classe 1 sul mercato, calcoliamo i livelli di esposizione giornalieri (LEX,8h) e i livelli di pressione acustica di picco (Lpicco,C), per confrontarli con i limiti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Cosa ricevi al termine del controllo
Ti rilasciamo il Report delle misure, documento da allegare al DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi).
Possiamo inoltre fornire il calcolo dei valori di esposizione e la relativa valutazione del rischio, in base ai tempi di esposizione forniti dal committente.

Cosa dice la legge

La legge di riferimento è il D. Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo II.

  1. L’art. 189 definisce i valori limite di esposizione e valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, che sono sono fissati a:

a) valori limite di esposizione LEX = 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C)

b) valori superiori di azione LEX = 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C)

c) valori inferiori di azione LEX = 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C)

  1. l’art. 190 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione del rischio rumore, eventualmente con misurazioni effettuate con apposito strumento.
  2. gli Art. 192, 193, 195, 196 definiscono misure di protezione, formazione, DPI e visite mediche

Quando va fatta la verifica

La valutazione del rischio da esposizione al rumore è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro. Deve essere aggiornata almeno ogni 4 anni, o comunque quando cambiano le condizioni di lavoro, o sono introdotte nuove attrezzature o cicli di lavoro.

Le misure sono necessarie in presenza di attrezzature o sorgenti di rumore che non permettono una valutazione di tipo qualitativo, su base documentale, o quando non si è certi di non avvicinarsi ai limiti di legge.

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OVERTEC

Siamo Ente di ispezione accreditato secondo la norma ISO 17020.

Dal 2002 abbiamo eseguito oltre 50.000 verifiche tecniche per aziende private, enti pubblici, strutture sanitarie, scuole, impianti industriali su impianti elevatori, impianti elettrici, campi elettromagnetici, cancelli etc.

Siamo riconosciuti dal mercato come Ente tecnicamente competente, e punto di riferimento per molte realtà aziendali.

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FAQ

Sì. Il D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo II) obbliga tutti i datori di lavoro a valutare il rischio da esposizione al rumore per i propri lavoratori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni dell’azienda. La valutazione deve essere documentata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro.
Overtec rilascia un Report di Misura con i livelli di esposizione rilevati in ogni postazione, il confronto con i livelli di azione e i valori limite del D.Lgs. 81/08, la descrizione delle sorgenti misurate, le condizioni operative al momento della misura e le foto dei punti di rilevazione. Il documento è da allegare al DVR ed è valido in caso di ispezione da parte di ASL o ITL.
Quando i dati tecnici disponibili (schede tecniche dei macchinari, banche dati INAIL) non sono sufficienti a escludere il superamento dei livelli di azione, o quando si ha già certezza del superamento, diventa necessaria la misurazione strumentale diretta con fonometro di classe 1.
La valutazione del rischio da esposizione al rumore deve essere fatta da personale qualificato e aggiornata con cadenza almeno quadriennale e comunque ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero introduzione di nuove sorgenti, modifica dei macchinari esistenti, cambiamento della configurazione degli spazi di lavoro, o variazione delle mansioni dei lavoratori esposti.
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Il D.Lgs. 81/08 (art. 189) prevede tre soglie per i valori limite da rispettare:
I valori inferiori di azione: LEX = 80 dB(A) e Lpicco = 135 dB(C), oltre i quali il datore di lavoro deve informare i lavoratori e mettere a disposizione i DPI.
I valori superiori di azione: LEX = 85 dB(A) e Lpicco = 137 dB(C), per i quali è obbligatorio uso dei DPI e adozione di misure tecniche.
I valori limite di esposizione: LEX = 87 dB(A) e Lpicco = 140 dB(C), che non devono mai essere raggiunti. Il superamento dei valori limite configura una violazione diretta della norma.
Il D.Lgs. 81/08 prevede per il datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per mancata valutazione del rischio; arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per mancata attuazione delle misure di protezione e prevenzione. A queste si aggiungono le responsabilità civili e penali in caso di danno uditivo accertato a carico di un lavoratore.

L’RSPP ha il compito di coordinare la valutazione del rischio, ma la misurazione strumentale richiede strumentazione idonea e competenze particolari che normalmente il personale aziendale potrebbe non avere.

Affidarla a un Ente di Ispezione come Overtec garantisce al datore di lavoro un documento con piena validità tecnica, e solleva l’RSPP da qualsiasi responsabilità sul metodo di misura.

La misurazione deve essere eseguita con fonometro di classe 1 da un soggetto tecnicamente competente. Overtec è un Ente di Ispezione conforme alla ISO 17020, il che garantisce che la misurazione sia condotta secondo procedure standardizzate e che il risultato sia tecnicamente ineccepibile.

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