Valutazione del rischio elettrico per i lavoratori

  • Lunedì, 17 Ottobre 2016 13:03

Il 1 aprile 2005 è entrata in vigore la terza edizione della norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici". Tale norma detta le regole per l'esecuzione dei lavori elettrici, inoltre ingloba la norma CEI 11-27/1 sui requisiti per la formazione del personale. Contemporaneamente è stata pubblicata la seconda edizione della norma EN 50110-1 (CEI 11-48) "Esercizio degli impianti elettrici" che tratta anche i lavori elettrici.

La norma CEI 11-27 è di produzione italiana, mentre la CEI 11-48 è di origine europea.

Nei lavori elettrici il pericolo deriva dalla presenza di "parti attive accessibili". La parte attiva e una parte in tensione nel servizio ordinario.

Se le parti attive sono messe fuori tensione e in sicurezza, si configura un lavoro elettrico fuori tensione.

La materia è regolata dalla norma CEI 11-48, che prescrive le modalità operative sicure di attività di lavoro, non solo sugli impianti elettrici ma anche nelle vicinanze degli stessi.

Innanzi tutto la predetta normativa tecnica prevede l'individuazione di tre zone attorno ad una parte nuda in tensione (vedi fig. 1) da trattare ciascuna con modalità diverse.

rischio elettrico torta
Un lavoro per essere "fuori tensione" deve rispettare delle distanze minime dalle parti attive: il vecchio D.P.R. 164/1956 fissava una distanza minima da mantenere dalle predette linee pari a  5 m mentre il nuovo D. Lgs 81/2008 prescrive la seguente tabella:

rischio elettrico tab1

Se le parti attive rimangono in tensione si definisce:

  • un lavoro sotto tensione, se I'operatore si avvicina alla parte in tensione, con una parte del corpo o con un attrezzo, a meno della distanza limite DL;
  • un lavoro in prossimità, se I'operatore si avvicina alla parte in tensione, con una parte del corpo o con un attrezzo, a meno della distanza prossima Dv ma resta a distanza maggiore di DL.
  • un lavoro esente da rischio elettrico se I'operatore si avvicina alla parte in tensione, con una parte del corpo o con un attrezzo, a distanza maggiore di DV

come si vede, per i lavori "fuori tensione" e "esenti da rischio elettrico" pur se analoghi nel significato,  esistono delle differenze nei limiti e distanze:

rischio elettrico tab2

Il significato delle differenze è così spiegato:

  • la CEI 11-27, nazionale, è più restrittiva della CEI 11-48, e va considerata come "cogente". nel 2014 uscirà la nuova revisione di entrambe le norme, che dovrebbero alfin essere allineate.
  • le distanze maggiori previste dal DLgs 81 tengono conto dei lavori non elettrici, ovvero lavori ad esempio edili, ove opera personale non elettricista, che non ha nozioni di rischio elettrico, e pertanto deve essere posto a distanza di sicurezza "aumentata" dalle possibili fonti di pericolo (parti in tensione).

Qualifica del personale

Sulla scena di un lavoro elettrico possono comparire i seguenti attori:

  • RI, responsabile dell'impianto: conduce l'impianto elettrico e ne è responsabile;
  • PL, preposto ai lavori: è responsabile della conduzione del lavoro elettrico, svolto da più persone;
  • PES, persona esperta: ha formazione ed esperienza tali da condurre in autonomia lavori elettrici;
  • PAV, persona avvertita: ha formazione ed esperienza parziali, quindi può svolgere solo lavori elettrici limitati;
  • PEI, persona idonea: persona alla quale è riconosciuta l'idoneità a svolgere lavori elettrici sotto tensione; (nota: la persona idonea come acronimo PEI non esiste formalmente nella norma)
  • PEC, persona comune: persona diversa dalle precedenti.

Ovviamente, queste qualifiche non hanno nulla a che vedere con quelle sindacali. Si tratta di profili professionali attribuiti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, in base al curriculum lavorativo e formativo, tenuto anche conto della loro serietà e affidabilità.

I requisiti formativi minimi per PES, PAV e PEI sono indicati nella norma CEI 11-27:

una persona che svolge un lavoro elettrico deve possedere almeno conoscenze sui temi, ed ai livelli, suggeriti dalla norma.

Non è vero che per ottenere queste qualifiche sono obbligatori i corsi, dentro o fuori l'azienda, né occorrono particolari abilitazioni per tenere tali corsi, ma soltanto professionalità ed esperienza specifica in merito.
In proposito, è bene ricordare che le norme CEI non introducono mai obblighi giuridici.

A maggior ragione nel settore della formazione, in cui la norma CEI, pur rimanendo un riferimento autorevole, non gode della presunzione di regola dell'arte.

Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di formare e di informare i propri dipendenti, in modo che siano capaci di svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è il corso in questione, il quale precostituisce anche una prova della formazione fornita dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
In ogni caso, quando il datore di lavoro, o chi per lui, affida ad un dipendente l'incarico di eseguire un lavoro elettrico, in quel momento assume che quel dipendente abbia le conoscenze necessarie per svolgere il compito affidatogli.

Se questa assunzione è fasulla, il datore di lavoro, o chi per lui, è in colpa, con le conseguenti responsabilità penali in caso di infortunio.

Tipi di lavori elettrici

Durante un lavoro elettrico le parti attive possono essere fuori tensione, oppure sotto tensione.

Se le parti attive sono fuori tensione, si ha un lavoro fuori tensione. Le misure di sicurezza consistono nel sezionare le parti attive da tutte le possibili sorgenti di alimentazione e nel prendere provvedimenti idonei per evitare che le parti attive siano rimesse intempestivamente in tensione (messa in sicurezza).

Se le parti attive rimangono in tensione, in relazione alla posizione dell'operatore nei loro confronti ed alle misure di protezione adottate, si possono configurare i seguenti tipi di lavoro elettrico.

  • Lavoro sotto tensione a contatto: l'operatore entra deliberatamente nella zona di lavoro sotto tensione, con parti del corpo ej o attrezzi isolati (bassa tensione); esso indossa dispositivi di protezione individuali (guanti, casco, visiera, calzature, ecc.).
  • Lavoro sotto tensione a potenziale: l'operatore entra in contatto con le parti in tensione, senza attrezzi o guanti isolanti, ma è isolato da parti a potenziale diverso, compresa la terra. Questo tipo di lavoro è ad esempio utilizzato nei lavori su linee di contatto delle tramvie in bassa tensione (l'operatore è ubicato su un cestello isolato da terra).
  • Lavoro sotto tensione a distanza: l'operatore entra nella zona di lavoro sotto tensione con aste isolanti, mentre con le parti del corpo rimane fuori della zona di lavoro sotto tensione e fuori della zona prossima.
  • Lavoro in prossimità: l'operatore svolge un intervento vicino a parti in tensione, con il pericolo di entrare nella zona di lavoro sotto tensione di tali parti in tensione. Si evita che questo accada proteggendo le parti in tensione con un impedimento (barriera o telo isolante), oppure tenendosi ad una distanza adeguata dalle parti attive (distanza sicura).

La distanza sicura

è un nuovo termine, così definito dalla CEI 11-27: distanza ottenuta dalla somma della distanza limite DL più la maggiorazione ergonomica.

Dove la maggiorazione ergonomica è la distanza in aria da aggiungere alle distanze regolamentate (DL e Dv) per prevenire la violazione dei volumi da queste definiti a causa di movimenti involontari. In parole povere, si vuole impedire all'operatore, che esegue un intervento vicino a parti in tensione (lavori in prossimità), di entrare nella zona di lavoro sotto tensione. A tal fine, l'operatore deve tenersi ad una distanza dalle parti in tensione pari a DL più la maggiorazione ergonomica.

La somma di queste distanze prende il nome di distanza sicura. il valore della distanza DL è indicato dalla norma, ad esempio in bassa tensione DL = 15 cm, mentre la maggiorazione ergonomica è indefinita. Deve essere però tale che, qualunque siano i gesti involontari dell'operatore, per quanto improbabili essi siano, gli sia impossibile entrare nella zona di lavoro sotto tensione delle parti attive presenti nell'ambiente di lavoro.

Figura importante è il preposto ai lavori, anche se, è bene ricordarlo, non effettua alcuna valutazione del rischio e non spetta a lui pianificare l'esecuzione dei lavori. Il PL deve attuare e far mantenere in opera sul posto di lavoro le misure di sicurezza stabilite da altri e riportate nei documenti, quali il PdL, il Piano della sicurezza aziendale e i relativi metodi di lavoro di cui è destinatario, verificandone l'effettiva applicabilità, ossia la conformità delle condizioni impiantistiche ed ambientali con quelle previste nei riferiti documenti.

Lavori non elettrici

Le distanze Dv che delimitano la zona prossima NON valgono per i lavori non elettrici, ad es. lavori edili, verniciature, lavori di trasporto, ecc. in quanto svolti da Persone Comuni (non Addestrate dal punto di vista elettrico).In questi casi la distanza dalla parte in tensione vanno adeguatamente aumentate rispetto a Dv.Un esempio di Dv maggiorata è dato dal DPR 164/56 che richiedeva per i cantieri edili una distanza di 5 m dalle linee elettriche con conduttori nudi, e ora dall'allegato IX del dlgs 81 riportato all'inizio dell'articolo.

II Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, DLgs 81/08 (come modificato dal DLgs 106/09) si occupa dell'argomento negli:

  • art.82 per lavori elettrici sotto tensione
  • art. 83 per lavori non elettrici
  • art. 117 per lavori in prossimità di parti attive nei cantieri edili.

II Testo unico sulla sicurezza sul lavoro non si occupa in modo specifico dei lavori elettrici fuori tensione o dei lavori elettrici in vicinanza (prossimità), ma ricorre I'obbligo generico a carico del datore di lavoro di "prendere le
misure necessarie... per salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica in particolare quelli derivanti da... contatti diretti... ustioni dovute ad arco elettrico..." (art. 80, comma 1) il che implica il rispetto di quanto previsto dalle norme CEI 11-27 e CEI 11-48.

Si riporta di seguito, l'art. 82 del DLgs 81/08 come modificato dal DLgs 106/09.

Art. 82 Lavori sotto tensione

1. E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti net casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

b) per sistemi di categoria 0 e I purchè I'esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purche:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;

2) I'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche social!, da adottarsi entro dodici mesi dalI'entrata in vigore del presente decreto legislative, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 Ie aziende gia autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

II datore di lavoro deve quindi riconoscere per iscritto I'idoneità ai lavori sotto tensione al lavoratore dopo aver valutato le sue conoscenze teoriche e pratiche e la sua affidabilità.
Quando il tipo di lavoro NON determina un cantiere edile si applica I'art. 83 del DLgs 81/08.

Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a
distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma precedente le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
Le distanze della tabella 1 di cui all'allegato IX (tabella B) individuano cosa si intenda per "vicinanza" delle parti in tensione. Se la distanza e maggiore di quella indicata in tabella B, si tratta di un lavoro ordinario e non di un
lavoro non elettrico in vicinanza di parti attive, in pratica non c'e rischio elettrico e dunque non si applica ne I'art. 83, ne la norma CEI 11-27.
Le distanze della tabella B hanno sostituito la distanza di 5 m, indipendente dalla tensione della linea, di cui al DPR 164/56, art. 11, abrogato dal Testo unico sulla sicurezza.
L'art. 83 si riferisce nel titolo a "lavori in prossimità" e nel testo a "lavori in vicinanza". Dal momento che il testo si riferisce a "lavori non elettrici" si deve assumere che non si tratti di lavori elettrici in prossimità nel significato della norma CEI 11-27. (IL DLgs 106/09 ha migliorato il testo precedente, poichè ha sostituito "lavori in prossimità..." con "Lavori non elettrici in vicinanza...", ma è rimasto invariato il titolo dell'articolo "Lavori in prossimità di parti attive")

L'art. 83 non si applica ai lavori elettrici in prossimità, cosi come definiti e regolamentati dalle norme CEI 11-27 e CEI 11-48.

Inoltre, per "parti attive" si deve intendere "parti in tensione", altrimenti bisognerebbe rispettare la distanza di sicurezza anche nei confronti di una linea messa fuori tensione e in sicurezza.

Le parti in tensione di cui all'art. 83 sono "non protette o non sufficientemente protette" e quindi I'art. 83 non si applica nei confronti di cavi, i quali devono essere pero protetti da eventuali urti o da altre sollecitazioni meccaniche derivanti dall'attività lavorativa che verrà svolta in vicinanza. L'art. 83 riguarda dunque i "lavori non elettrici in vicinanza di parti in tensione accessibili".

L'art. 83 permette all'operatore di svolgere il lavoro non elettrico ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, tabella B, purchè siano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi in accordo con le pertinenti norme tecniche.

Se il lavoro non è di tipo elettrico e la persona e comune PEC, ad esempio un muratore, si ha un lavoro non elettrico.

Se I'intervento non e di dimensioni tali da configurare un cantiere edile si applica l'art. 83 e non I'art. 117.

II muratore può operare a distanza dalle parti in tensione non protette minore di quella di sicurezza, tabella B, se si applicano "le disposizioni organizzative e procedurali previste nelle pertinenti norme tecniche" come previsto dallo
stesso art. 83.

La norma pertinente è la norma CEI 11-27 la quale indica le misure di sicurezza per i lavori non elettrici all'art. 14.

Tale articolo richiede il controllo continuativo del muratore da parte di una PES (sorveglianza). L'art. 14 cosi si esprime net confronti dei lavori non elettrici eseguiti in una stazione o cabina elettrica:

"Gli impianti costruiti rispettando le distanze di vincolo previste dalla norma CEI 11-1 sono per definizione protetti contro i contatti diretti in caso di semplice presenza di persone. Pertanto, in tali impianti, le attività che comportino solo I'uso di attrezzi di dimensioni contenute e non prevedano elevazioni dal suolo non richiedono sorveglianza, purchè il personale sia stato adeguatamente reso edotto del comportamento da tenere".

È necessario che il Responsabile dell'impianto provveda a rendere adeguatamente edotta La persona comune sul comportamento da tenere per evitare di entrare nella zona di Lavoro sotto tensione (distanza DL). È altresì consigliabile che le valutazioni fatte e le istruzioni fornite siano indicate su un documento sottoscritto dal Responsabile dell'impianto e dalla persona comune.

In sintesi, in base all'art. 83 l'operatore deve rispettare nel lavoro non elettrico la distanza di sicurezza di cui alla tabella B, a meno che non siano attuate le disposizioni previste dalle pertinenti norme tecniche, secondo le quali e
necessaria la sorveglianza della persona comune.

Se le condizioni sopra esposte non possono essere rispettate le parti attive delle linee e degli impianti elettrici devono essere messe fuori tensione e in sicurezza o protette con un idoneo impedimento che le renda inaccessibili.

Ovviamente, un intervento non elettrico può essere eseguito direttamente da una persona esperta (PES) o avvrtita (PAV), nel rispetto delle procedure richieste dalla norma CEI 11-27, art. 13, per i lavori elettrici in prossimità.

Stante quanto sopra, I'intervento su di un apparecchio di illuminazione posto in cima ad un palo, in prossimità di una linea elettrica nuda in tensione, configura un lavoro elettrico e va eseguito da una persona esperta (PES) o avvertita (PAV). In tal caso, non si applica I'art. 83, destinato ai lavori non elettrici, ma vanno seguite le procedure previste dalla norma CEI 11-27, art. 13, per i lavori elettrici in prossimità.

Non e perciò necessario che l'apparecchio di illuminazione sia ubicato a distanza di sicurezza (tabella B) dalla linea aerea; così come non era necessario che fosse a 5 m dalla linea in base al DPR 164/56, art. 11.

Cantieri

Secondo il DLgs 81/08, art. 89, comma 1, lettera a) per cantiere edile, in breve cantiere, si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e riportato nell'allegato X".
Nell'allegato X si legge:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanent! o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale o di sterro.

Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utiUzzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Net cantieri (edili) si applica I'art. 117:

Art. 117 - Lavori in prossimita di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 83, quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensions ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'All. IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

L'art. 117 di fatto sostituisce L'art. 11 del DPR 164/56 (abrogate dallo stesso testo unico), il quale proibiva Lavori nei cantieri a distanza minore di 5 m dalle linee elettriche a qualunque tensione.
L'incipit di questo articolo "Ferme restando le disposizioni dell'art. 83" rivela la preoccupazione del legislatore di tenere separati i campi di applicazione dei due articoli.

Gli articoli 83 e 117 rischiano invece di sovrapporsi poiche, pur essendo diversi nella forma, di fatto sono molto simili nella sostanza tenuto anche conto delle norme tecniche a cui entrambi rinviano.
Infatti, in base all'art. 117, comma 2: "la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'All. IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche", mentre secondo l'art. 83 non sono ammessi lavori a "distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi".

La differenza nel merito va pero ricercata, nel diverso ambiente di lavoro.

In un cantiere edile non e possibile conseguire la sicurezza nei confronti di una linea aerea in tensione, mediante sorveglianza della persona comune (PEC) da parte di una persona esperta (PES) per impedirgli di avvicinarsi a distanza minore di DV, anche in considerazione della natura dei piu svariati mezzi e attrezzi che manovra.

La sorveglianza per garantire la sicurezza di una persona comune, che lavora in vicinanza di parti in tensione, e praticabile e accettabile per attivita limitate e circoscritte nei fini e nei mezzi utilizzati, come quelle ipotizzate nell'applicazione dell'art. 83, mentre e impraticabile e inaccettabile in un cantiere.

(es. cantiere con linee elettriche aeree, in presenza di gru, autobetoniere, camion ribaltabili, ecc.)

L'art. 117 si riferisce ai "lavori in prossimita di parti attive non protette".

Per "parti attive" si deve intendere "parti in tensione" come gia detto per I'art. 83.

II fatto che siano parti attive "non protette" esclude I'applicazione di tale articolo net confronti dei cavi, fermo restando che i cavi devono essere protetti contro il pericolo di danneggiamenti meccanici, particolarmente elevato in un cantiere.

Mentre I'art. 83 si riferisce ai "lavori non elettrici" I'art. 117 si riferisce genericamente ai "lavori" e dunque ai lavori elettrici e non elettrici.

L'estensione ai lavori elettrici dell'art. 117 non comporta tuttavia alcun problema. Trattasi di lavori elettrici, che vanno svoiti nel cantiere da PES o PAV secondo le procedure e le regole di sicurezza della norma CEI 11-27, come ammesso dallo stesso art. 117, comma 2, anche a distanza dalle parti in tensione minore della distanza di sicurezza.

Va da se che, se si apre un cantiere edile all'interno di una stazione o centrale elettrica, si applica I'art. 117 senza ombra di dubbio.

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  • Ultima modifica il Venerdì, 28 Ottobre 2016 14:31
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