Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi ordinari: L'Installatore realizza l'impianto e esegue le verifiche previste dalle norme e dalle leggi. L'Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08 e la relativa documentazione tecnica richiesta (come da guida CEI 0-2). La dichiarazione di conformità ha valore di omologazione degli impianti, e il datore di lavoro può iniziare l'attività lavorativa. Entro trenta giorni il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità (senza allegati) all'INAIL e una copia all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso. Gli allegati, conservati presso il luogo dell'impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto. (Vedere linea guda INAIL) L'INAIL e l'ASL/ARPA o lo sportello unico rilasciano un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti. Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, può essere fatta agli Organismi Autorizzati dal Ministero delle attività produttive. La richiesta di verifica deve essere: biennale: per gli impianti installati negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri, nei locali ad uso medico. quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti. Una volta eseguita la verifica, chi l'ha eseguita rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.L' organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell'impianto in caso di esito negativo della verifica periodica e/o in caso di modifica sostanziale dell'impianto.Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all'INAIL e all'ASL/ARPA o allo sportello unico. Quando la modifica è sostanziale Per modifica-trasformazione sostanziale di un impianto, si devono intendere quelle che comportano le modifiche sotto indicate: Impianti di terra 1) Modifica del sistema elettrico dell'impianto utilizzatore, limitatamente al passaggio da sistema "TT" a sistema "TN" o "IT", oppure introduzione di sistemi di III categoria.2) Modifica della destinazione d'uso dei locali, relativamente all'attività prevalente e limitatamente ai seguenti casi: Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico; Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione; Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio (M.A.R.C.I.). Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 1) Aumento di livello di protezione. L'effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell'impianto. Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione Rispetto agli altri tipi d'impianto per quelli installati in luoghi con pericolo di esplosione l'omologazione dell'impianto è subordinato alla prima verifica dell'ASL/ARPA, pertanto risultano così modificati i seguenti punti: punto 4: Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all'inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, è preferibile inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto. punto 5: L'ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo. punto 5: L'ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull'impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l'omologazione è l'atto amministrativo che attesta la conformità dell'impianto considerato alla regola d'arte e alle leggi vigenti in materia. Quando la modifica è sostanziale Per modifica-trasformazione sostanziale di un impianto, si devono intendere quelle che comportano le modifiche sotto indicate: 1) Ampliamento significativo dell'impianto di processo(introduzione di una nuova unità produttiva);2) Variazione di processo che comporti modifiche nell'impianto elettrico, ad esempio: modifica della qualifica di una zona (da zona 1o 2 a zona 0 e da zona 2 a zona 1 e analogamente da zona 21 o 22 a zona 20 e da zona 22a zona 21); introduzione di sostanza del gruppo II C (idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio, ecc.) che determini zone con pericolo di esplosione (zone0 – 1 - 2), con conseguente necessità di adeguamento dell'impianto elettrico; introduzione di sostanza con classe di temperatura più elevata, che determini zone con pericolo di esplosione (come 0 – 1 - 2, 20 – 21 - 22), con conseguente necessità di adeguamento dell'impianto elettrico; estensione di una zona esistente (0 – 1 - 2– 20 – 21 - 22), che comporti adeguamento dell'impianto elettrico.