Quadri elettrici e DICO

  • Venerdì, 21 Ottobre 2016 16:50

Come noto, quando un'impresa installatrice esegue un impianto elettrico nuovo, oppure un intervento su un impianto esistente che travalica la manutenzione ordinaria, deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte ai sensi del DM 37/08 (DICO).

Non occorre, invece, che l'impresa installatrice rilasci una specifica dichiarazione di conformità alla regola dell'arte per i quadri che costruisce e installa. Infatti, il quadro è un componente dell'impianto e la conformità dello stesso alla regola dell'arte è già attestata con il rilascio della DICO.

A volte, il committente richiede ugualmente all'installatore di rilasciare una specifica dichiarazione di conformità del quadro alla regola d'arte. Visto che l'installatore non è tenuto, in base alla legge, a rilasciare tale dichiarazione, si tratta di una richiesta contrattuale che (in quanto tale) dovrebbe essere prevista in occasione del conferimento dell'incarico. A maggior ragione, l'installatore non è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità del quadro quando non deve rilasciare neanche quella relativa all'impianto, laddove non si applica il DM 37/08, ad esempio negli impianti di illuminazione pubblica.

Tuttavia, l'installatore aderisce in genere alla richiesta del committente, per ovvi motivi, non ultimo il fatto che un rifiuto potrebbe essere interpretato come la volontà di nascondere al committente la non conformità del quadro.

Neanche il quadrista che vende un quadro elettrico, all'impresa installatrice che lo installa, oppure direttamente al committente, è tenuto a rilasciare la dichia razione di conformità del quadro alla regola d'arte; ma anche al quadrista  conviene rilasciare la dichiarazione in questione per le stesse ragioni suindicate.

Se un'impresa installatrice installa quadri realizzati da altri fa bene a richiedere la dichiarazione di conformità del quadro al quadrista, al fine di separare in modo evidente le responsabilità di chi ha costruito il quadro e di chi l'ha installato.

In tutti questi casi, per adempiere alla richiesta in questione, si può utilizzare il modulo allegato.

In proposito si ricorda che:

  • la norma CEI EN 61439-1 è la norma generale per i quadri, la quale va applicata sempre in abbinamento alla norma specifica per il tipo di quadro considerato;
  • per "quadro di potenza" si intende un generico quadro, non specifico per gli impianti domestici e similari;
  • il "quadro di distribuzione DBO" si riferisce alla norma CEI EN 61439- 3 "Q uadri di distribuzione destinati ad essere manovrati da persone comuni (DBO)"; si tratta di una montatura normativa: in effetti è un quadro con la stessa sicurezza di un quadro di potenza da

impiegare su esplicita richiesta del committente;

  • la precedente norma relativa ai quadri CEI EN 60439 -1 (CEI 17-13/1) non è più applicabile dal2 novembre 2014;
  • la norma CEI 23-51 si può applicare anche ai quadri installati nell'industria e nel terziario, se la temperatura ambiente non supera 25 oc (occasionalmente fino a 35°C), corrente alte rnata fino a 125 A, tensione fino a 440 V, corrente di cortocircuito fino a 10 kA, oppure protetti da dispositivi che limitino la corrente di cortocircuito entro 17 kA (valore di primo picco);
  • la vecchia norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) per i quadri di cantiere è applicabile fino al 20 dicembre 2015.
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