Come visto nell'articolo "La riforma del condominio: l'anagrafe", in base alla L. 220/12, che ha modificato l'art. 1130 del codice civile, dal giugno 2013 gli amministratori di condominio hanno l'obbligo di "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente... ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza" del condominio stesso.
Il registro deve contenere la DICO o la DIRI dell'impianto elettrico di ciascuna unità immobiliare e non solo delle parti comuni. Infatti, visto che la legge impone all'amministratore di acquisire e conservare nel registro di anagrafe condominiale i documenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza dell'edificio nel suo complesso e delle relative parti comuni, considerato che un difetto di realizzazione dell'impianto elettrico di una unità immobiliare può determinare rischi nelle parti comuni, va da sé che il suddetto registro debba contenere anche le DICO o DIRI degli impianti delle singole unità immobiliari.
Ad esempio un guasto a terra nell'impianto di un alloggio, privo del differenziale, può causare la folgorazione di una persona che tocca un palo dell'illuminazione esterna condominiale o il cancello di ingresso del condominio.
Recentemente il DL 145/13 ha specificato che il registro di anagrafe condominiale deve contenere "ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio". A seguito di tale modifica, alcuni sostengono che l'aministratore non è più tenuto a richiedere la DICO o la DIRI dell'impianto elettrico delle singole unità immobiliari, ma soltanto delle parti comuni.
Tale tesi non è condivisibile poiché le suddette dichia razioni devono essere richieste dall'amministratore per garantire la sicurezza non delle singole unità immobiliari ma delle parti comuni. Infatti, visto che un difetto dell'impianto elettrico di una unità immobiliare può determinare rischi nelle parti comuni, le DICO o DIRI dell'impianto elettrico delle singole unità immobiliari co stituiscono senz'altro un "dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio" e devono dunque essere dall'amministratore richieste ed inserite nel registro di anagrafe condominiale.
In proposito è opportuno leggere la relazione illustrativa al DL 145/13, che spiega la ratio della modifica introdotta dall'art. 1, comma 9, lett. c) di tale decreto: "Con la lettera c) si specifica che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire nell'anagrafe condominiale sono quelli relativi alle parti comuni dell'edificio relativi alle condizioni di sicurezza di cui all'articolo 1117 del Codice civile, evitando che la formulazione normativa più generica possa dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali anche allorché le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni (tra cui quelle portanti dell'edificio), indicate nell'articolo 1117".
Con la modifica legislativa il legislatore ha dunque inteso evitare "intromissioni nelle proprietà individuali anche allorché le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni". Risulta quindi evidente che la modifica operata dal DL 145/13 non intende invece evitare "intromissioni" nelle proprietà individuali (quale è la richiesta della DICO o DIRI da parte dell'amministratore) quando tali intromissioni siano finalizzate alla "tutela delle strutture essenziali e comuni".
Dunque, a meno di sostenere che non costituisce "tutela delle strutture comuni" l'acquisizione di documenti utili, ad esempio, per evitare che una persona rimanga folgorata toccando il cancello di ingresso del condominio o un palo dell'illuminazione condominiale, ne consegue che l'amministratore deve richiedere la DICO o la DIRI dell'impianto elettrico delle singole unità immobiliari.
La modifica introdotta dal DL 145/13 chiarisce invece che l'amministratore non è tenuto ad inserire nel registro di anagrafe condominiale i dati che sono necessari per garantire soltanto la sicurezza delle singole unità immobiliari e non delle parti comuni.