La famiglia delle UNI 10411 ha visto la pubblicazione delle UNI 10411-3 e UNI 10411-4, nel marzo del 2016. Il 24 agosto del 2017 sono state pubblicate le parti 5 e 6 che trattano delle modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE, ma non conformi alla UNI EN 81-1 (UNI 10411-5) o alla UNI EN 81-2 (UNI 10411-6).
Le norme specificano i requisiti per la modifica di ascensori elettrici e idraulici conformi alla direttiva ascensori, che sono progettati e installati in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame del tipo, oppure ascensori per i quali sia stato attuato un sistema di garanzia totale di qualità integrato da un controllo del progetto perché questo non è interamente conforme alle norme armonizzate, oppure si tratta di ascensori progettati e installati non in piena conformità alle UNI EN 81-1 e 2 e sottoposti quindi a verifica dell’unità.
Per riepilogare, la serie delle UNI 10411 ricomprende, con l’approvazione delle due ultime norme, 6 versioni:
• UNI 10411-1:2014 Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE;
• UNI 10411-2:2014 Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE;
• UNI 10411-3:2016 Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1;
• UNI 10411-4:2016 Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2;
• UNI 10411-5:2017 Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1;
• UNI 10411-6:2017 Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2.
Come già le precedenti norme, le due versioni 5 e 6 trattano le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori.
A differenza degli ascensori “CE” delle versioni UNI 10411-3 e UNI 10411-4 siamo in presenza di ascensori per i quali è stato fatto uso di una valutazione dei rischi, valutazione i cui contenuti possono non essere a disposizione di chi svolgerà la modifica dell’ascensore. Ecco perché chi procede a effettuare la modifica può non avere a disposizione tutta la documentazione iniziale dell’ascensore, ovvero quel fascicolo tecnico della costruzione che deve contenere le soluzioni difformi da quanto previsto dalla norma armonizzata e come sono state gestite.
Le norme UNI 10411-5 e 6, nella loro parte iniziale, specificano che sia l’analisi della modifica da eseguire, con i relativi requisiti da prendere in considerazione, sia la verifica straordinaria prevista dalla legislazione vigente italiana a seguito della modifica apportata possono essere semplificate e agevolate quando sono disponibili:
a) il certificato di esame del tipo contenente le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all’identificazione del tipo approvato;
b) e/o i punti per i quali non è garantita la conformità alle norme armonizzate.
È doveroso, inoltre, sottolineare che pensare d’intervenire su un elemento dell’ascensore senza considerare le possibili implicazioni e conseguenze di tale intervento su tutto l’impianto è sbagliato e può portare a conseguenze inimmaginabili.
Per questo la valutazione del livello di sicurezza dell’ascensore, a seguito di una modifica rispetto alla situazione preesistente sia da parte di colui che esegue la modifica sia da parte di colui che la modifica deve validarla, deve tenere conto, ovviamente, della sicurezza garantita dal singolo componente modificato e da tutti i componenti influenzati dalla modifica, deve tener conto della sicurezza globale dell’ascensore modificato, deve considerare i rischi per le persone durante l’utilizzo normale, durante le prove e la manutenzione dell’ascensore stesso.
Queste considerazioni sono molto importanti e su di esse deve basarsi qualsiasi intervento si voglia apportare agli ascensori: modifiche allo spazio del macchinario o delle pulegge di rinvio, sostituzione del quadro di manovra, sostituzione o aggiunta di componenti al quadro di manovra, con o senza variazioni dello schema, sostituzione della macchina dell'ascensore, variazione della velocità nominale, aumento della corsa con eventuale aumento dell’altezza del vano di corsa, sostituzione degli organi di sospensione, sostituzione del limitatore di velocità, sostituzione e/o aggiunta di porte di piano e, a maggior ragione, modifica sostanziale dell’impianto nel vano di corsa preesistente.
Il Gruppo di lavoro della Commissione “Ascensori” non ha terminato il suo compito istituzionale dal momento che tutte le versioni finora approvate fanno riferimento alle EN 81-1 e EN 81-2, norme che hanno cessato di dar presunzione di conformità alla direttiva ascensori a partire dal 1 settembre 2017. È infatti iniziata la revisione delle norme per allinearne i riferimenti alle EN 81-20 e EN 81-50 e per migliorarne la coerenza di approccio. Le prime norme a essere aggiornate saranno le UNI 10411-3 e UNI 10411-4.
Infine ricordiamo che nel 2018 è uscita la norma UNI 10411-15 che riguarda le modifiche alle scale e ai tappeti mobili esistenti.