La manutenzione ascensori e il rispetto del DM 37/08

La prima legge che ha introdotto il concetto di conformità degli impianti è stata la legge n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti e dal relativo Regolamento adottato con DPR n. 447/91, dove all’art. 9 ha introdotto espressamente il principio dell’esecuzione degli impianti in conformità alla regola d’arte ed ha previsto che al termine dei lavori l'impresa è tenuta a rilasciare al committente una dichiarazione di conformità, allegando ad essa la relazione tecnica contenente la tipologia dei materiali impiegati, ed eventualmente e nei casi previsti, il progetto redatto dai professionisti per i lavori di installazione (art. 9). Tale dichiarazione è obbligatoria relativamente a tutte le opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria.

La dichiarazione di conformità di fatto serve ad individuare inequivocabilmente l'esecutore dell'impianto e cioè la conformità dell'impianto alle norme di sicurezza, per cui essa si può configurare come un certificato destinato a provare la verità del fatto attestato.

Oltre ad assumersi quindi la responsabilità di quanto realizzato, la DDC permette all’installatore di porsi al riparo da eventuali e successivi interventi di manomissione o cattiva manutenzione dell'impianto, infatti nella DDC stessa c’è una frase nella quale l'installatore declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

La DDC fornirà, in una eventuale sede giudiziale, un importante elemento di valutazione in base al quale verificare la diligenza professionale specifica espressamente richiesta all'installatore e ricostruire l’evento dannoso, accertando il nesso di causalità e le rispettive responsabilità (dal progettista, laddove presente, all’installatore, allo stesso proprietario o conduttore dell’impianto).

Alla luce di questi riferimenti risulta, dunque, evidente l’importanza che assume la dichiarazione di conformità allo stato dell’arte per valutare i rischi a cui potrebbero essere sottoposte le persone che utilizzano un impianto di ascensore e per accertare le responsabilità derivanti da incidenti.

Il quadro normativo concernente il regime delle responsabilità dei vari attori responsabili che hanno l’obbligo di garantire la sicurezza degli impianti di ascensore, è stato ulteriormente integrato e reso efficace grazie all’approvazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37, che ha provveduto al riordino delle disposizioni in materia attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (andando così a sostituire quasi integralmente la legge n. 46/90 ed il relativo Regolamento di attuazione). Le disposizioni previste da tale provvedimento hanno apportato nel quadro normativo vigente alcuni ulteriori elementi di certezza giuridica.

Il Decreto conferma, e rafforza, l’obbligo della dichiarazione di conformità già adottata dalla legge n. 46/90, ma precisa in via specifica che la stessa dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto (art. 7, comma 1).

La responsabilità dell’installatore si riconduce esclusivamente agli interventi effettuati, come puntualmente descritti nell’elaborato tecnico facente parte della dichiarazione di conformità, e tale responsabilità non può essere estesa alle parti di impianto su cui lo stesso non sia intervenuto.

Inoltre il Decreto prevede una norma mirata a responsabilizzare maggiormente il proprietario o il conduttore dell'impianto, nonché l’amministratore del condominio, il quale è tenuto ad adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (art. 8, comma 2).

Si tratta di una disposizione innovativa (già prevista in modo puntuale per il settore degli impianti termici) in base alla quale, da una parte si riconosce piena facoltà all’impresa installatrice di predisporre apposite istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’impianto e, dall’altra, si attribuiscono precisi doveri in capo al proprietario o conduttore dell’impianto ai fini della manutenzione dell’impianto in condizioni di sicurezza.

Tale previsione, estesa a tutte le tipologie di impianti e correlata alle disposizioni relative ai contenuti ed alle modalità della dichiarazione di conformità, concorre a determinare in modo certo la giusta sfera di responsabilità dell’installatore di impianti, soprattutto a fronte di condizioni di guasto o logorio provocate da carenza di manutenzione e da incuria da parte del proprietario o conduttore dell’impianto o dell’amministratore del condominio.

Ma la nostra attenzione deve rivolgersi in via ancor più specifica ad una precisa disposizione introdotta dall’ Art. 10 del DM n. 37/08 in materia di “Manutenzione degli Impianti” ove, al comma 3, si dispone che: “per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/04/1999 n. 162 e le altre disposizioni specifiche” (norma UNI EN 13015).

Gli adempimenti relativi alla manutenzione indicati dal DPR 162/99 (in particolare dall'art. 15), ai sensi del medesimo art. 10 del DM n. 37/08 si applicano a tutti gli impianti di ascensore, indipendentemente dalla relativa data di installazione, quindi anche riguardo agli ascensori antecedenti al 30 giugno 1999.

la manutenzione straordinaria

Per quanto sopra detto, al completamento di una manutenzione straordinaria, l’impresa ascensoristica è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità al committente al termine dei lavori (art. 7 del DM 37/08), dove attesta che i lavori sono stati “… realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6…“, citando, la o le norme tecniche di riferimento.

Pertanto, volendo esemplificare, in caso di modernizzazione/manutenzione straordinaria degli ascensori, gli amministratori di condominio devono pretendere il rilascio della dichiarazione di conformità; a loro tutela e nell’interesse dei condomini, sono tenuti a consegnarne copia all’ingegnere che esegue la verifica straordinaria per conto dell’Organismo Notificato o al soggetto abilitato cui è affidato l’incarico, come previsto nel D.P.R. 162/99, art. 14, c.3, per permettergli di verificare se la ditta che ha eseguito i lavori li abbia effettuati “secondo la regola dell’arte”.

la manutenzione ordinaria

elativamente alla manutenzione ordinaria, il DM 37 all'art. 10 recita:

"1) La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. 

2) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità."

I due commi purtroppo non sono chiari, infatti al comma uno non viene citata la "dichiarazione di conformità" nelle esclusioni, ma non viene neanche chiarito l'obbligo del rilascio, come nel comma 2.

Sta di fatto che nel 90% dei casi durante le manutenzioni ordinarie degli ascensori e nel caso delle verifiche semestrali, non viene rilasciata alcuna dichiarazionedi conformità.

Al solito, si spera che qualcuno (Ministero, associazioni di categoria?) si pronunci in maniera chiara e definitiva sull'obbligo o meno di rilascio della DICO anche per gli interventi programmati di manutenzione ordinaria.

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