Il DPR 177/2011 – rivolto sia alle imprese che direttamente operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sia alle imprese che esternalizzano tali attività - si applica a "chiunque svolga attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati (compresi gli appaltatori).
In particolare qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta: "unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di particolari requisiti".
Nella sostanza, il decreto introduce due concetti importanti: in primis, la necessità che coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano qualificati in ragione del possesso di alcuni requisiti ben determinati (art. 2 del DPR 177/2011) ivi inclusa formazione e informazione.
In secondo luogo, il decreto stabilisce che l'attività sia puntualmente e approfonditamente proceduralizzata e preceduta da un attento e rigoroso confronto tra Committente e impresa appaltatrice per evitare che chi opera in casa d'altri non sappia quali rischi corre (art.3 del DPR177/2011).
Resta tuttavia la questione delicata della definizione e identificazione degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Infatti pubblicazioni su testate nazionali a firma di sedicenti esperti di sicurezza sembrano stabilire, sic et simpliciter, che un ascensore, qualunque esso sia, solo perché ha una fossa o un vano di corsa normalmente non visibile dall'esterno e in cui operano tecnici di ditte esterne alla proprietà dell'ascensore stesso, è uno spazio confinato o sospetto di inquinamento. Tale approccio è utlimamente fatto proprio anche da qualche coordinatore della sicurezza o valutatori OHSAS 18001.
La fossa e il vano degli ascensori
Ambienti confinati
La fossa e il vano degli ascensori possono essere considerati ambienti confinati?
La definizione di ambiente confinato non è univoca ma tutti sembrano concordare sul fatto che un ambiente può dirsi confinato se è caratterizzato da difficoltà di accesso e di uscita, non progettato per la presenza continuativa di lavoratori e/o persone in genere, caratterizzato dalla scarsa o assente areazione naturale. Il nostro parere è che questa definizione non possa essere assolutamente applicata agli ascensori né alle fosse degli stessi. Innanzi tutto non vi può essere difficoltà di accesso alla fossa né al vano di corsa di un ascensore poiché in caso contrario sia la ditta di manutenzione, sia il soggetto preposto alle verifiche periodiche avrebbe il dovere di segnalare la problematica e portarla a soluzione (ricordo che è da sempre utilizzata la dizione che l'accesso agli spazi tecnici dell'ascensore deve essere tra l'altro agevole e sicuro).
Gli spazi tecnici dell'ascensore sono inoltre progettati per la presenza di tecnici, manutentori in primis, ma anche degli ingegneri verificatori. Tutti gli spazi sono sottoposti a stringenti normative nazionali ed europee che definiscono una superficie libera minima orizzontale e un'altezza libera.
La questione infine dell'areazione non trova conforto negli ascensori attualmente in funzione in Italia perché, a parte rarissime eccezioni, trattasi di impianti non stagni ove comunque è presente una sorta di ricambio naturale dell'aria senza poi dimenticare che da un certo anno in poi (dal 1963 per gli ascensori installati in ambienti industriali, e/o soggetti a prevenzione incendi con corsa sopra il piano terreno > 20 m e h di gronda > 24 m, art. 9 DPR 1497/63; dal 1987 per tutti gli ascensori elettrici, dal 1994 per tutti gli ascensori idraulici) tutti i vani di corsa sono dotati di una presa d'aria diretta verso l'esterno del vano di corsa dell'ascensore.
Ambienti con sospetto di inquinamento
Realizzato che l'ascensore non è uno spazio confinato, resta la questione del sospetto di inquinamento.
Qui possono presentarsi due situazioni.
- Primo caso. Gli ascensori possono essere considerati ambienti sospetti di inquinamento se inseriti in attività con rischi specifici (per la presenza di agenti chimici, esplosivi, infiammabili, ecc.) per i quali quindi il Committente deve comunicare le misure di prevenzione. Nasce quindi l'obbligo del rispetto di quanto stabilito dalla legislazione sopra richiamata, con la necessità, è il caso di ripeterlo, che anche il Committente, e non solo la ditta di manutenzione, si faccia carico del rispetto di quanto indicato nella legislazione.
- Secondo caso. In assenza di inserimento dell'ascensore in attività con rischi specifici, l'unica possibilità che rimane è quella che siano i tecnici che vi operano la normale manutenzione e/o riparazione ad importare gas o sostanze chimiche pericolose nell'impianto ma, come sanno tutti gli addetti ai lavori, normalmente non vi è traccia di tali sostanze pericolose nelle attività proprie delle aziende ascensoristiche, sostanze che andrebbero comunque indicate nel Documento di valutazione dei rischi dell'azienda stessa.
Vale la pena, prima di concludere questo nostro contributo, citare la norma del BSI (British Standards Institution) BS 7255:2012 dal titolo "Code of practice for safe working on lifts" che a nostro parere sembra riassumere pienamente quanto da noi sopra sostenuto.
Nel testo, leggiamo, come raccomandazione circa il significato e l'utilizzo della norma, la seguente indicazione: "Use of this document. As a code of practice, this British Standard takes the form of guidance and recommendations. It should not be quoted as if it were a specification and particular care should be taken to ensure that claims of compliance are not misleading. Any user claiming compliance with this British Standard is expected to be able to justify any course of action that deviates from its recommendations. It has been assumed in the preparation of this British Standard that the execution of its provisions will be entrusted to appropriately qualified and experienced people, for whose use it has been produced".
All'interno della norma, nel capitolo 4 "Safety management: responsibilities of owners", al punto 4.15 dal titolo "General safety measures and risk assessment" si legge quanto segue: "... Lift pits and lift areas, in general, are not confined spaces within the meaning of the Confined Spaces Regulations 1997, but there are exceptions, e.g. where a lift is located within a facility dealing with hazardous chemical, gases, etc.; and in such cases a suitable and sufficient risk assessment should be carried out to determine if special provisions are required".
In particolare, quest'ultima frase può essere tradotta in italiano con il seguente testo: "le fosse degli ascensori e le aree proprie degli ascensori in generale non sono spazi confinati ai sensi del Regolamento relativo agli Spazi Confinati 1997, ma esistono eccezioni come ad esempio nel caso di ascensore installato all'interno di una struttura che tratta sostanze chimiche pericolose, gas, ecc.; in tali casi, deve essere svolta una adeguata e soddisfacente valutazione dei rischi per determinare se sono necessarie misure speciali".
In conclusione, al termine di queste breve rassegna, cogliamo l'occasione per auspicare che il mondo della prevenzione veda sempre più la presenza di tecnici preparati perché talvolta si ha l'impressione che siano proprio gli attori della sicurezza a introdurre nel settore confusione e falsi allarmi.
(Estratto dall'articolo pubblicato su Sviluppo Impresa, rivista ANACAM, Anno XXIII n.1)