Durante le verifiche spesso capita di non trovare il libretto dell’ascensore.
Molti sono i motivi che conducono alla indisponibilità del libretto originale: allagamento di locali e conseguente distruzione dei libretti originali, smarrimenti vari, prelievo da parte di precedenti amministratori o ditte di mautenzoipne etc.
Quella dell’assenza del libretto è purtroppo una mancanza grave: da un lato non si ha evidenza immediata del corretto stato di esercizio dell’impianto, dall’altro non permette di conoscere le caratteristiche dell’ascensore, caratteristiche che diventano fondamentali se devono essere eseguite verifiche (o manutenzioni) straordinarie.
Il problema si complica dal momento che, in molti casi, non si può risalire all’originale del libretto emesso all’atto della prima messa in servizio dell’ascensore.
In tal caso si può ricorrere alla ricostruzione del libretto, ma solo se l’ascensore era regolarmente messo in servizio (a seguito di collaudo o di procedura di certificazione) e sicuro, ovvero correttamente sottoposto a collaudo (dall’ENPI o dall’ISPESL) o a procedura di certificazione (con conseguente emissione di dichiarazione di conformità) con successiva comunicazione al Comune competente per territorio della messa in servizio dell’ascensore.
Quello che si va a ricostruire è il libretto contenente i dati tecnici dell’ascensore e sul quale andrà indicato il giorno di collaudo (o di emissione della dichiarazione di conformità) o comunque la data più prossima possibile. Ciò è fondamentale per determinare quali regole tecniche erano in vigore all’atto della progettazione e realizzazione dell’ascensore.
Questa procedura non può sanare la mancata messa in servizio di un ascensore secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente (DPR 162/99 e s.m.i.) ma solo ricostruire il libretto (che riporta le informazioni tecniche dell’ascensore e amministrative più importanti dell’ascensore) che, affidato alla custodia del proprietario o del suo legale rappresentante all’atto della messa in servizio dell’ascensore, è stato smarrito e non risulta più reperibile un originale da cui ottenere una copia conforme.
La procedura di ricostruzione del libretto è la seguente.
Il proprietario/legale rappresentante incarica la ditta di manutenzione dell’ascensore di ricostruire il libretto, mettendo a disposizione tutta la documentazione in possesso e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara che l’ascensore è stato correttamente messo in servizio indicando data (o periodo) di collaudo (o certificazione dell’impianto stesso, e contestualmente incarica l’ente abilitato di svolgere una specifica verifica straordinaria.
La ditta di manutenzione procede alla effettuazione di una serie di rilievi volti a “fotografare” l’ascensore, alla luce delle regole tecniche vigenti all’atto della sua messa in servizio.
Conseguentemente la ditta di manutenzione realizza una documentazione tecnica contenente indicazioni tecniche, calcoli, schemi elettrici e idraulici, il tutto teso a confermare che quanto allo stato attuale compone l’ascensore permette di garantire il rispetto delle regole tecniche almeno vigenti all’atto della messa in servizio dell’ascensore, alla luce di eventuali interventi straordinari (sostituzione del quadro di manovra, del limitatore di velocità, dell’argano, ecc.). Parte integrante di questa documentazione è il libretto contenente le caratteristiche tecniche dell’ascensore, compresa la data (o periodo) di collaudo o certificazione dell’ascensore.
A questo punto subentra l’ente abilitato che, su incarico del proprietario/ legale rappresentante, svolge una verifica straordinaria per verificare e confermare la congruenza dell’impianto a quanto riportato nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta di manutenzione e nel libretto “ricostituito”.
Il verbale di verifica straordinaria dell’ente deve fare riferimento alla verifica della ricostruzione del libretto e alla sua valutazione con esito positivo.
Tutta la documentazione prodotta dalla ditta di manutenzione, compreso il libretto, e il verbale di verifica straordinaria da parte dell’ente abilitato devono essere consegnati al proprietario/legale rappresentante il quale a sua volta metterà a disposizione della ditta di manutenzione, dell’ente abilitato o di un altro ente su motivata richiesta il libretto dell’impianto e il verbale di verifica straordinaria.
Di tutto quanto sopra illustrato deve farsene carico il proprietario/legale rappresentante che ha, tra le altre responsabilità stabilite dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del DPR 162/99 e s.m.i. e dall’articolo 19 del DPR 1497/63, quella di custodire e assicurare la disponibilità dell’importante documento rappresentato dal libretto dell’ascensore.