Trasmissione della dichiarazione di conformitàCome più volte ribadito, il modelli A, B, C sono stati abrogati. Ora l'Installatore dopo aver realizzato e verificato l'impianto, rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08 e la relativa documentazione tecnica richiesta (come da guida CEI 0-2). La dichiarazione di conformità ha valore di omologazione degli impianti, e il datore di lavoro può iniziare l'attività lavorativa. Entro trenta giorni il datore di lavoro deve inviare una copia della dichiarazione di conformità (senza allegati) all'INAIL (ex ISPESL) e una copia all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), le due copie vanno inviate ad esso. Gli allegati, conservati presso il luogo dell'impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto. procedura per la zona di RomaPer l’invio della dichiarazione di conformità all’ INAIL (ex ISPESL) ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 22/10/01 n° 462 i riferimenti sono:
occorre presentare:
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Overtec srl si è trasferita nella nuova sede a Roma in via Magnagrecia 117.
Con Sentenza Tar del Lazio, è stato annullato Il DM “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, che introduceva l'"analisi dei Rischi". Scarica la sentenza
Ascensori e montacarichi: il DPR 214/2010 modifica il DPR 162/1999. vai alla pagina
Prevenzione incendi: in vigore il DPR n°151/11, nuovo regolamento di prevenzione incendi per il rilascio del CPI. vai alla pagina
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