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DPR 462: iter per installazione e verifica:

Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi ordinari

  1. L'Installatore realizza l'impianto e esegue le verifiche previste dalle norme e dalle leggi.
  2. L'Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08 e la relativa documentazione tecnica richiesta(come da guida CEI 0-2).
  3. la dichiarazione di conformità ha valore di omologazione degli impianti, e il datore di lavoro può iniziare l'attività lavorativa.
  4. Entro trenta giorni il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità (senza allegati) all'ISPESL e una copia all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso. Gli allegati, conservati presso il luogo dell'impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto.
  5. L'ISPESL e l'ASL/ARPA o lo sportello unico rilasciano un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
  6. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.
  7. Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, può essere fatta agli Organismi Autorizzati dal Ministero delle attività produttive. La richiesta di verifica deve essere:
    - biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
    - quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
  8. Una volta eseguita la verifica, chi l'ha eseguita rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.
  9. Il verificatore, per poter effettuare la verifica, ha bisogno di tutta la documentazione riguardante l'impianto elettrico e cioè:
    - Dichiarazione di conformità ai sensi della 46/90 per le parti d'impianto ristrutturate/realizzate dopo il 1990 e fino al 27/03/2008.
    - Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 per le parti d'impianto ristrutturate/realizzate dopo il 27/03/2008.
    - Quando previsto, progetto dell'impianto con tutti gli allegati necessari secondo 46/90 o DM 37/08.
    - Per gli impianti o parti di impianti realizzati prima del 1990 il datore di lavoro deve avere o deve procurarsi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatte da professionista abilitato in conformità all'art. 6 del DPR 392/94relativa relazione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza richiesti.
    - Per gli impianti o parti di impianti realizzati prima del 27/03/2008 il datore di lavoro, qualora non sia in possesso della dichiarazione di conformità deve procurarsi una dichiarazione di rispondenza redatta da professionista abilitato in conformità l'art. 7 comma 6 del DM 37/08.
  10. Durante la verifica periodica è preferibile la presenza di un incaricato per la manutenzione dell'impianto (di solito l'elettricista), per assistere l'ispettore e poter accedere a tutti i locali dove è ubicato l'impianto ed i quadri elettrici.
  11. L'esito della verifica periodica sarà negativo in caso di mancanze riferite agli articoli di legge; in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell'esito negativo con riferimento agli specifici articoli di legge applicabili.
  12. L' organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell'impianto in caso di esito negativo della verifica periodica e/o in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
  13. Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all'ISPESL e all'ASL/ARPA o allo sportello unico.
    La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 delle legge 46/90 o di cui all'art. 7 del DM 37/08.
  14. L'effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell'impianto.

Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione:

Rispetto agli altri tipi d'impianto per quelli installati in luoghi con pericolo di esplosione l'omologazione dell'impianto è subordinato alla prima verifica dell'ASL/ARPA, pertanto risultano così modificati i seguenti punti:

  • punto 4: Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, la copia va inviata ad esso, che provvederà all'inoltro al soggetto precedente (ASL/ARPA). In questo caso, è preferibile inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92, cioè eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione ed agli allegati, un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto.
  • punto 5: L'ASL/ARPA rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
  • punto 5: L'ASL/ARPA, entro due anni, effettua la prima verifica sull'impianto, che ha valore di omologazione. Ricordiamo che l'omologazione è l'atto amministrativo che attesta la conformità dell'impianto considerato alla regola d'arte e alle leggi vigenti in materia.
 

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