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DPR 462/01 - Domande frequenti 1) Quali sono le differenze sostanziali tra gli Organismi di Ispezione privati e quelli classici (ASL/ARPA/ISPESL)? Un Organismo privato abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del DPR 462/01 ha una veste di “pubblico ufficiale”, ma nasce da una società privata. In caso di esito positivo della verifica, l’Organismo di Ispezione procede unicamente al rilascio del verbale di ispezione; in caso di esito negativo è tenuto a denunciare le violazioni direttamente all'ufficio del comune competente o al personale ispettivo delle ASL. OVERTEC s.r.l. in ogni caso si occupa esclusivamente di quanto previsto dal DPR 462/01 e non ha altri compiti ispettivi. 2) Da chi viene richiesta la verifica e con quali tempi? La verifica viene richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che deve provvedere a contattare Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA). Le verifiche periodiche devono avere la seguente frequenza:
La norma stabilisce inoltre entro quali tempi richiedere la prima verifica, ovvero entro i primi due o cinque anni dalla messa in esercizio dell’impianto in esame (indipendentemente se l’assunzione del lavoratore subordinato cessi negli anni a seguire o si crei dopo la messa in esercizio. 3) Se un’azienda ha solo degli stagisti è soggetta agli obblighi del DPR 462/01? Secondo la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono assimilati a dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili ed attrezzature in genere. 4) In che modo il Datore di Lavoro (D.L.) richiede l’ispezione di verifica all’Organismo? Mediante una proposta contrattuale, da lui sottoscritta, su apposita modulistica predisposta da OVERTEC s.r.l. In tale proposta contrattuale il D.L. specifica una serie di dati necessari a determinare la tariffa. L’Organismo, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta contrattuale, invia apposita comunicazione di accettazione al D.L. a mezzo raccomandata A.R., a mezzo fax o a mezzo e-mail. Negli ultimi due casi, però, il Proponente dovrà confermare la ricezione stesso mezzo; in caso di mancata conferma OVERTEC s.r.l. sarà tenuta all’invio della stessa a mezzo raccomandata A.R. (in realtà i tempi saranno di norma molto inferiori). 5) Come si possono determinare le tariffe delle verifiche? OVERTEC s.r.l. ha predisposto un tariffario, costruito in base al tipo di verifica, alla potenza contrattuale dell’impianto ed alla sua superficie di estensione, che permette di determinare abbastanza precisamente i tempi di durata delle ispezioni e, conseguentemente, le tariffe. Un discorso a parte riguarda i locali con pericolo di esplosione, gli ambienti di lavoro che superano di molto i limiti dimensionali previsti nel tariffario e altri casi particolari. 6) C’è compatibilità tra il lavoro di verificatore di Organismo di Ispezione e di progettista libero professionista? La Appendice A della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 stabilisce che “il personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”. Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti non solo non può essere una delle figure precedentemente elencate per l’impianto oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi. In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né consulente in materia di impianti elettrici né rivenditore o produttore di materiali elettrici. 7) Qual è il profilo richiesto per poter diventare ispettore di OVERTEC s.r.l. ? I profili professionali maggiormente interessanti per questo ruolo sono (in ordine di preferenza):
8) In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e quali sono tali impianti?
Vedere apposito articolo nella sezione "approfondimenti". 9) Cosa si intende per "impianti con pericolo di esplosione"? Il recente DPR 233/03 abroga le tabelle A e B del DM 22/12/58 e stabilisce che tutti i datori di lavoro devono far eseguire una valutazione del rischio mirata all’individuazione di eventuali zone con pericolo di esplosione. La valutazione sarà effettuata mediante le procedure di cui alle norme CEI 31-30 e 31-35. A seguito di tale individuazione di zone pericolose, secondo lo stesso decreto, le verifiche di cui al DPR 462/01 saranno eseguite SOLO ove vi siano zone 0 (o 20) e 1 o (21). 10) Le centrali termiche e le cucine, sono luoghi con pericolo di esplosione o luoghi marci? Se non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione (v. faq precedente), le centrali termiche o cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW), sono soggette a normative specifiche di prevenzione incendi (DM 12/04/96), pertanto si può ritenere che la combinazione dei fattori di rischio incendio non sia trascurabile ma determini un luogo “a maggior rischio in caso di incendio” (fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere evidente nel progetto degli impianti). 11) I condomini sono assimilabili a luoghi di lavoro? vedere apposito articolo "Condomini" 12) La Farmacia : Locale ad uso medico? Il DPR 462/01 indica differenti periodicità di verifica a seconda della tipologia d’impianto (ogni due o cinque anni). In particolar modo per i locali ad uso medico è stabilita una periodicità di due anni. Ma cosa si intende per “locale ad uso medico”?. L’ultima edizione della norma tecnica CEI 64-8 ed. 2003, sez. 710 definisce "locali ad uso medico” tutti quei luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari. In tal caso una farmacia è definita come locale ad uso medico (in tal caso la periodicità è biennale), se al suo interno si effettuano diagnosi come la misura della pressione, l’ECG, la misurazione diabete ecc., o eventuali terapie come massaggi, trattamenti vari, riabilitazioni, ecc. 14) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di centro estetico? Secondo la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 6239), è assimilabile ad un locale ad uso medico. 15) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di parrucchiere? Nell’attività di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di cinque anni. Nel caso in cui ci siano lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale come al punto precedente. 16) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è l’attività di ambulatorio veterinario? La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…” aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”. Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso medico. Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale. 17) Una palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come locale ad uso medico? La palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non rientra tra i locali ad uso medico; in generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti i locali ordinari. Nel caso in cui nella palestra siano ubicati lettini di abbronzatura o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si devono adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una periodicità biennale. 18) Qual è la periodicità delle verifiche per una struttura mista, cioè con locali a maggior rischio in caso di incendio e locali di tipo ordinario? Per luoghi di lavoro ove l’attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere con periodicità differenti. 19) In caso di attività con la sola centrale termica a periodicità biennale è proprio necessario far eseguire la verifica biennale alla stessa dato che essa non è proprio un luogo di lavoro? E’ vero che in genere nella centrale termica non stazionano i dipendenti di un’azienda per lavorare. Non essendo espressamente dichiarato da alcun riferimento legislativo che si possono escludere i locali termici dalle verifiche periodiche degli impianti, è consigliabile, per i datori di lavoro, far eseguire verifiche riguardanti anche tali locali, per non rischiare di incorrere in eventuali sanzioni. 20) Qual è la periodicità delle verifiche per un cantiere e cosa si intende esattamente con questa parola? Le verifiche periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni. Per la definizione di cantiere si fa riferimento al Titolo IV del dlgs 81/08: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile" ovvero:
21) Un ristorante con cucina elettrica e 120 posti a sedere è soggetto a verifica biennale o quinquennale? Dalla circolare del Ministero dell’Interno n°36 del 11/12/1985 si evince che i ristoranti non sono soggetti ai controlli della prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone. Se invece la sala è destinata anche a banchetti con danze, è “luogo di pubblico spettacolo” e quindi soggetta a prevenzione incendi. In tal caso è inquadrabile come luogo a maggior rischio in caso di incendio. Resta comunque compito del il progettista degli impianti elettrici stabilire se è un luogo “a maggior rischio in caso di incendio” o meno. In tal caso la periodicità è biennale, altrimenti quinquennale. 22) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di parrucchiere? Nell’attività di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni. Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale. 23) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è l’attività di ambulatorio veterinario? La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…” aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”. Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso medico. Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale. 24) Cosa si intende per modifica sostanziale dell’impianto (in seguito alla quale il D.L. deve richiedere la verifica straordinaria)? Secondo una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna. Qualche esempio di trasformazione sostanziale:
25) Cosa succede se il D.L. prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico? Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima effettuata. Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica sostanziale dell’impianto, il D.L. deve inviare la nuova dichiarazione di conformità alla ASL/ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA. Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti. |
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