Overtec S.r.l.

JA slide show

Adempimenti per il DPR 462, cosa fare:

a) Impianti già denunciati prima del 23/01/2002 e sottoposti in passato, ad omologazione o verifica.

Il datore di lavoro sulla base della data dell'ultima verifica richiede la nuova verifica all'Organismo Abilitato.

b) Impianti già denunciati, ma non ancora sottoposti a verifica e quindi in attesa di prima verifica.

Il datore di lavoro deve presentare subito richiesta di verifica all'Organismo Abilitato.

c) Impianti mai denunciati e realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990).

Se il datore di lavoro ha la dichiarazione di conformità, la invia all'ISPESL e all'ASL/ARPA od allo Sportello unico, per la denuncia dell'impianto, seguendo quindi una procedura simile a quella prevista per i nuovi impianti. (probabile sanzione pecuniaria per omessa denuncia).

Se il datore di lavoro non ha la dichiarazione di conformità e questa è irrecuperabile occorre richiedere ad un professionista il rilascio della dichiarazione di rispondenza secondo l'art 7 comma 6 del DM 37/08, e inviare la stessa all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA, per la denuncia dell'impianto. Qualora l'impianto non risultasse conforme occorre prima far eseguire i lavori di adeguamento.

d) Impianti mai denunciati e realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990).

Il datore di lavoro fa accertare da un professionista abilitato iscritto all'Albo, la rispondenza dell'impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti e si fa rilasciare da questo la dichiarazione di rispondenza.

Se l'impianto è conforme alla regola d'arte, il datore di lavoro invia, al posto della dichiarazione di conformità, la dichiarazione di rispondenza . Inoltre è necessario predisporre la documentazione aggiornata dell'impianto, che risulta indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche e per l'esercizio dell'impianto;

Se l'impianto non risulta conforme alla regola d'arte, il datore di lavoro deve richiedere ad un professionista di eseguire un progetto e deve incaricare un'impresa installatrice di eseguire lavori di adeguamento. Dopo di che invia la dichiarazione di conformità secondo DM 37/08 dell'intero impianto (non soltanto dei lavori di ristrutturazione) all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA

e) Impianti già denunciati e privi della dichiarazione di conformità, perché realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

Farsi rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza e far sottoporre regolarmente l'impianto alle verifiche periodiche.

g) Impianti che passano, attraverso un'operazione di subentro, da un datore di lavoro ad un altro

Se il nuovo datore di lavoro non ha introdotto modifiche sostanziali all'impianto, non cambia sostanzialmente nulla. L'unico obbligo del nuovo datore di lavoro è quello di comunicare all'ISPESL e all'ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.

Se il nuovo datore di lavoro introduce modifiche sostanziali all'impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d'uso di un locale, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all'ISPESL e all'ASL/ARPA la modifica effettuata. In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l'impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto

Se il vecchio datore di lavoro non aveva denunciato gli impianti, si ricade in uno dei casi esaminati precedentemente, con la differenza che ora il reato di omessa denuncia non può (o non dovrebbe) essere contestato al nuovo datore di lavoro.

 

 

News

NEW 01/02/2010

Overtec srl si è trasferita nella nuova sede a Roma in via Magnagrecia 117.

NEW 02/04/2010

Con Sentenza Tar del Lazio, è stato annullato Il DM “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, che introduceva l'"analisi dei Rischi". Scarica la sentenza

NEW 21/12/2010

Ascensori e montacarichi: il DPR 214/2010 modifica il DPR 162/1999. vai alla pagina

NEW 08/10/2011

Prevenzione incendi: in vigore il DPR n°151/11, nuovo regolamento di prevenzione incendi per il rilascio del CPI. vai alla pagina

Contatti

Via Magnagrecia 117

00183 Roma

tel  06.87201842

fax 06.20369346

mail: info@overtec.it


You are here  : Home VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI Cosa fare