La verifica dell'impianto elettrico nei condominiL’impianto elettrico del condominio rientra rientra nei beni in custodia, e va mantenuto in sicurezza. A prescindere quindi dalla presenza o meno di dipendenti, è sicuramente buona regola che l’amministratore faccia manutenere l’impianto, e in particolare le parti relative alla sicurezza (interruttori differenziali, protezioni, conduttori di protezione, parafulmini ecc). Ciò premesso, in caso di presenza di dipendenti si applica di certo il DPR 462/01 e l’amministratore DEVE affidare l’incarico di verifica periodica ad un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico e conservare il relativo verbale. In assenza di dipendenti, c’è da rilevare che dal dibattito innescatosi successivamente all’emanazione del DPR 462/01 tra gli attori del settore ed esponenti del Ministero, è maturata la convinzione, espressa per mezzo di un parere Ministeriale che “esigenze di tutela dell’incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovarsi delle possibilità offerte dal suddetto D.P.R. in tema di verifiche”. In particolare il Ministero afferma che “…. la ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico." E’ comunque assodato che l’amministratore di condominio risponde per un eventuale infortunio provocato dall’impianto elettrico condominiale pericoloso. |
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Con Sentenza Tar del Lazio, è stato annullato Il DM “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, che introduceva l'"analisi dei Rischi". Scarica la sentenza
Ascensori e montacarichi: il DPR 214/2010 modifica il DPR 162/1999. vai alla pagina
Prevenzione incendi: in vigore il DPR n°151/11, nuovo regolamento di prevenzione incendi per il rilascio del CPI. vai alla pagina
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