Obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controlli
attività dove è richiesta la registrazione della manutenzione e dei controlli sugli impianti da parte del datore di lavoro, e relativa tenuta del registro dei controlli.
| Ambienti soggetti a CPI |
DPR 37 12/01/98
Art. 5
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“… Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione …”
“… I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando …”
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| Attività turistico alberghiere |
DM 09/04/94
Art. 14, art.16
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“.. siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme ..”
“… i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco…”
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| Edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteca ed archivi |
DM 418 30/06/95
art.9
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“… In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni ..”
“…. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonchè all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico …”
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| Edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre |
DM 569 20/05/92
art.10
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“… siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni..”
“.. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonchè delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio …”
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| Edilizia scolastica |
DM 26/08/92
art. 12
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“.. A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente …”
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| Impianti sportivi |
DM 18/03/96
art. 19
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“… predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza…”
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| Luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento. |
DM 261 22/02/96
art.8
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“.. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative …”
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DM 19/08/96
art.18.1, 18.6
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“… Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinchè nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare: d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti…”
“.. Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici di sicurezza; tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente …”
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