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Nuovo regolamento prevenzione incendi: DPR 01/08/2011 n° 151

Premessa

Il DPR n. 151 del 01/08/2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 221 del 22/09/2011, reca importanti e sostanziali modifiche alle procedure di prevenzioni incendi per l’emissione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

Il regolamento di semplificazione infatti abroga completamente sia il DPR n. 37/1998 che il DM 16/02/1982 (concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi), introducendo nell' Allegato I un nuovo elenco di attività soggette ai controlli dei VV.F., distinte in tre categorie, denominate A, B, C.

  1. nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  2. nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”, cioè la C.
  3. nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica', soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Tali categorie, costituite per suddividere ulteriormente la singola attività in funzione di parametri di complessità (numero di addetti, volumi di materiali presenti, potenzialità, etc.) determinano procedure differenti, che saranno indicate in uno specifico decreto del Ministero dell’Interno. Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel DM 04/05/1998.

Il regolamento è entrato in vigore il 7 ottobre 2011.

nuovi impianti: presentazione progetto antincendio

Gli enti e i privati responsabili delle attività elencate nell’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente, l’esame dei progetti relativi a nuovi impianti e insediamenti. Analogamente si deve procedere in caso di modifiche successive ad impianti esistenti, comportanti aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.

Le modalità specifiche e la documentazione costituente il progetto di prevenzione incendi da sottoporre a verifica dai parte dei Tecnici del Comando dei VVF devono essere stabilite da apposito decreto del Ministero dell’Interno che dovrà essere emanato.

Per quanto riguarda la tempistica, il Comando dei VV.F. dovrà esaminare il progetto entro 30 giorni, richiedendo eventualmente documentazione integrativa, pronunciandosi sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla data di presentazione.

La novità pertanto è che le attività dell’elenco di cui Allegato I, categoria A, del DPR 151, non sono soggette ad approvazione preventiva in fase di progetto da parte del Comando dei VV.F.

A titolo di esempio non esaustivo, rientrano tra queste attività escluse dalla verifica progettuale preventiva da parte del Comando dei Vigili del Fuoco (ma comunque soggette a rilascio del CPI):

  1. i depositi di bombole di GPL con capacità complessiva inferiore a 300 kg e i depositi di GPL in serbatoi fissi fino a 5 m3
  2. gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 kW e fino a 350 kW
  3. alberghi con più di 25 posti letto e fino a 50 posti letto
  4. scuole con affollamento inferiore a 150 persone
  5. locali adibiti ad esposizione (ad esempio negozi) con superficie superiore a 400 m2 e fino a 600 m2
  6. centrali termiche di potenzialità superiore a 116 kW ma inferiore a 350 kW

Come si può notare, generalmente per ogni attività rimangono comunque dei limiti minimi da superare per essere soggetti a CPI.

controlli di prevenzione incendi e rilascio del certificato di prevenzione incendi

Tutte le attività riportate nell’elenco dell’Allegato I del DPR n. 151/2011 sono soggette a controlli da parte del Comando dei Vigili del Fuoco: in particolare prima dell’esercizio delle attività il responsabile della stessa dovrà darne segnalazione al Comando dei VV.F., presentando l’istanza di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 139 del 8/3/2006, ossia la cosiddetta SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Le modalità saranno definite specificatamente da un decreto del Ministero dell’Interno, ma la comunicazione dovrà essere certamente corredata da tutto il materiale comprovante la conformità impiantistica e strutturale ai requisiti di antincendio.

Per quanto concerne i sopralluoghi svolti dal Comando dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, il regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi prevede:

  1. sopralluoghi “a campione” per le attività di cui all’Allegato I, ricadenti nelle categorie A e B, per le quali tuttavia non previsto il rilascio del CPI, bensì di un "verbale di sopralluogo tecnico" da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, a seguito di richiesta dell'interessato;
  2. sopralluoghi per tutte le attività che hanno comunicato inizio dell’esercizio, ricadenti nell’Allegato I categoria C, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Qualora i sopralluoghi svolti dai tecnici del Comando dei VV.F. evidenzino difformità alla normativa antincendio, potrà essere concesso al responsabile dell’esercizio di intervenire per correggere la difformità entro 45 giorni di tempo per adeguare l’attività, in caso contrario il Comando procederà ad interdire le attività.

rinnovo certificato di prevenzione incendi: nuove scadenze

Tutti i Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’elenco di cui Allegato I del D.P.R. n. 151/11, per le quali il CPI ha durata pari a 10 anni. In ogni caso il rinnovo avviene mediante dichiarazione di “situazione non mutata”, in modo del tutto analogo a quanto già previsto dal DPR n. 37/1998.

deroghe alle regole tecniche di prevenzione incendi

Qualora l’applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi non sia integralmente possibile, a causa delle caratteristiche proprie delle attività, gli interessati possono effettuare richiesta di deroga, secondo le modalità che saranno definite da un decreto del Ministero dell’Interno. Tale richiesta di deroga alle normative antincendio può essere avanzata anche dai titolari di attività non rientranti tra quelle soggette a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ma comunque aventi attività ricadenti nel campo di applicazione di specifica normativa tecnica verticale.

nulla osta di fattibilita’

Per progetti di particolare complessità, contenenti attività di cui all’Allegato I, categoria B e C, gli enti e privati interessati possono chiedere un esame preliminare ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

conclusioni

Il nuovo regolamento pubblicato con il DPR 151/11, recependo quanto previsto dalla Legge n°122 del 30/07/2010 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

Il nuovo regolamento tiene conto degli effetti che la “segnalazione certificata di inizio attività”, cioè la cosiddetta “SCIA” (legge n. 122/2010) determina sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In conclusione, riprendendo un commento pubblicato nel sito dei Vigili del Fuoco, si può affermare che “per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici”.

documenti da scaricare

Testo del DPR 151/11

Allegato I al DPR 151/11

Allegato II al DPR 151/11

Vademecum dei vigili del Fuoco

 

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